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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1141

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32016R1141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione adotta il primo elenco iniziale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale previsto dal regolamento (UE) n. 1143/2014. L’inclusione nell’elenco si basa su valutazioni scientifiche e sui criteri di rischio e di proporzionalità economico-sociale fissati dal regolamento quadro. L’allegato individua le specie interessate e, ai fini dei controlli, i relativi codici NC per esemplari vivi, parti riproducibili e alcune merci connesse.

Adotta il primo elenco dell’Unione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai fini del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Ambito di applicazione

Si applica nell’intero territorio dell’Unione europea, in modo direttamente vincolante per tutti gli Stati membri, con effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Riguarda le specie esotiche invasive elencate nell’allegato e, per le esigenze di controllo previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014, anche gli esemplari vivi, le parti di esemplari vivi in grado di riprodursi e, in taluni casi, le merci connesse indicate tramite codici NC. Le note dell’allegato chiariscono che i controlli ufficiali ex articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014 si applicano ai codici NC delle colonne (ii) e (iii), mentre le categorie di merci connesse della colonna (iv) non sono soggette a tali controlli. Il regolamento non introduce un regime autonomo di esclusioni, ma si innesta sul sistema del regolamento (UE) n. 1143/2014 e sui criteri e condizioni ivi previsti per l’inserimento nell’elenco dell’Unione.

Elenco iniziale delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione adotta il primo elenco iniziale delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale previsto dal regolamento (UE) n. 1143/2014. L’atto si inserisce nel sistema europeo di prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive e si fonda sulle valutazioni scientifiche disponibili e sulle condizioni economico-sociali richieste dalla disciplina di base.

Base normativa e criteri di inclusione

La Commissione richiama l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1143/2014, che impone l’adozione di un elenco dell’Unione sulla base dei criteri di rischio di cui al paragrafo 3 e nel rispetto delle condizioni del paragrafo 6. Nei considerando si afferma che, per le specie inserite, risultano soddisfatti tutti i criteri richiesti e che sono stati considerati i costi di attuazione, il costo del mancato intervento, l’efficienza dei costi e gli aspetti sociali ed economici.

Valutazione scientifica e finalità pratiche

La Commissione afferma di aver concluso, sulla base delle prove scientifiche disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, che le specie elencate soddisfano i requisiti per l’inserimento nell’elenco dell’Unione. Alcune specie risultano già insediate o ampiamente diffuse in taluni Stati membri; per esse l’eradicazione potrebbe non essere efficiente sotto il profilo dei costi, ma restano possibili misure alternative volte a prevenire nuove introduzioni, limitarne l’ulteriore diffusione, favorire il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida, oppure gestirle tramite programmi nazionali di gestione anche mediante pesca, caccia, cattura o raccolta per consumo o esportazione.

Contenuto dell’allegato: specie, codici NC e merci connesse

L’allegato costituisce il cuore operativo del regolamento e contiene l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per ciascuna specie sono indicati:

  • il nome scientifico della specie;
  • i codici NC degli esemplari vivi;
  • quando necessario, i codici NC delle parti di esemplari vivi in grado di riprodursi;
  • eventuali categorie di merci connesse alle quali la specie è normalmente associata.

Tra le specie incluse figurano, tra le altre, Baccharis halimifolia, Cabomba caroliniana, Callosciurus erythraeus, Corvus splendens, Eichhornia crassipes, Eriocheir sinensis, Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Herpestes javanicus, Hydrocotyle ranunculoides, Lagarosiphon major, Lithobates (Rana) catesbeianus, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides, Lysichiton americanus, Muntiacus reevesi, Myocastor coypus, Myriophyllum aquaticum, Nasua nasua, Orconectes limosus, Orconectes virilis, Oxyura jamaicensis, Pacifastacus leniusculus, Parthenium hysterophorus, Perccottus glenii, Persicaria perfoliata, Procambarus clarkii, Procambarus fallax f. virginalis, Procyon lotor, Pseudorasbora parva, Pueraria montana var. lobata, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Tamias sibiricus, Threskiornis aethiopicus, Trachemys scripta e Vespa velutina nigrithorax.

Regime dei codici NC e controlli ufficiali

Le note all’allegato chiariscono la funzione dei codici della nomenclatura combinata (NC). I codici indicati nella colonna relativa agli esemplari vivi e quelli relativi alle parti riproducibili sono sottoposti a controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014. La presenza del prefisso “ex” segnala che il codice NC copre una categoria più ampia e che i controlli riguardano solo i prodotti pertinenti alle specie elencate.

La colonna sulle merci connesse serve invece a identificare categorie merceologiche frequentemente associate alle specie invasive, ma tali merci non sono oggetto dei controlli ufficiali ex articolo 15. Le note specificano, ad esempio, alcune categorie di pesci ornamentali, carpe, salmoni, piante da impianto con substrati, terra e substrati di coltivazione, legna da ardere, legno grezzo, vasi in ceramica per giardinaggio e sementi di cereali destinate alla semina.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Adozione dell’elenco iniziale dell’Unione

L’articolo 1 stabilisce che l’elenco contenuto nell’allegato costituisce l’elenco iniziale delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Base giuridica e criteri di selezione

Il regolamento si fonda sull’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Nei considerando si precisa che l’elenco è adottato sulla base dei criteri dell’articolo 4, paragrafo 3, e nel rispetto delle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, tenendo conto di costi di attuazione, costo del mancato intervento, efficienza dei costi e aspetti sociali ed economici.

Specie inserite nell’allegato

L’allegato elenca numerose specie vegetali e animali considerate invasive di rilevanza unionale, tra cui, a titolo esemplificativo, Baccharis halimifolia, Eichhornia crassipes, Eriocheir sinensis, Heracleum persicum, Myocastor coypus, Procyon lotor, Trachemys scripta e Vespa velutina nigrithorax.

Codici NC e controlli ufficiali

L’allegato associa alle specie i codici della nomenclatura combinata relativi agli esemplari vivi e, quando necessario, alle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi; tali merci sono soggette a controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Alcune merci connesse sono elencate solo per finalità di identificazione del contesto commerciale e non sono soggette a controlli ufficiali ex articolo 15.

Decorrenza e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientespecie invasivecommercio internazionalecontrolli ufficialitutela della biodiversità

Testo integrale

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