Regolamento (UE) 2016/1143
Regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione, del 13 luglio 2016, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato VI del regolamento cosmetici per introdurre una disciplina specifica del biossido di titanio in forma nano come filtro UV. L'intervento recepisce il parere scientifico del CSSC e fissa limiti di concentrazione, condizioni d'uso e caratteristiche fisico-chimiche del nanomateriale. Viene così consentito l'impiego nei cosmetici, salvo i casi con possibile inalazione da parte dell'utilizzatore finale.
Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per autorizzare il biossido di titanio (nano) come filtro UV nei prodotti cosmetici, con specifiche condizioni di sicurezza e di impiego.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 nell'Unione europea, in particolare all'uso del biossido di titanio in forma nano come filtro UV. Riguarda i fabbricanti, importatori e operatori del settore cosmetico che immettono sul mercato prodotti contenenti biossido di titanio o biossido di titanio (nano). Restano esclusi dall'autorizzazione gli impieghi che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione; il biossido di titanio (nano) è regolato solo per le condizioni espressamente indicate nell'allegato VI modificato.
Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Il regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione interviene sulla disciplina dei filtri UV nei cosmetici, modificando l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. L'obiettivo è allineare la normativa al progresso scientifico e tecnico, sulla base dei pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) relativi al biossido di titanio in forma nano.
Contesto scientifico e finalità della modifica
Il considerando chiarisce che il biossido di titanio era già autorizzato come colorante e come filtro UV, ma non risultava ancora regolato nella forma nanometrica, salvo espressa indicazione. Il CSSC ha ritenuto sicuro l'uso del biossido di titanio (nano) come filtro UV in creme solari e, più in generale, nei cosmetici per applicazione cutanea, a condizione che siano rispettate specifiche caratteristiche del materiale e un limite massimo di concentrazione del 25% p/p. È richiamata anche la preoccupazione del CSSC per le applicazioni spray, in quanto potenzialmente idonee a determinare esposizione polmonare per inalazione.
Ambito della disciplina
La modifica riguarda i prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, l'impiego del biossido di titanio come filtro UV. La disciplina distingue tra il biossido di titanio "classico" e il biossido di titanio (nano), quest'ultimo soggetto a condizioni tecniche e d'uso specifiche. La regolazione opera a livello unionale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica del numero d'ordine 27: biossido di titanio
L'allegato VI, numero d'ordine 27, viene sostituito per confermare il biossido di titanio come filtro UV con concentrazione massima del 25% nei preparati pronti per l'uso. Il testo riporta anche i riferimenti identificativi della sostanza, inclusi i numeri CAS e CE, e precisa che, in caso di uso combinato di biossido di titanio e biossido di titanio (nano), la somma delle concentrazioni non può superare il limite indicato nella colonna g.
Inserimento del numero d'ordine 27 bis: biossido di titanio (nano)
Viene introdotto un nuovo numero d'ordine, 27 bis, dedicato al biossido di titanio (nano), autorizzato come filtro UV fino al 25% nei preparati pronti per l'uso. La principale restrizione è il divieto di utilizzo nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione, in linea con le riserve espresse dal CSSC per i prodotti spray.
Requisiti tecnici del nanomateriale autorizzato
L'autorizzazione non riguarda qualunque forma di biossido di titanio nano, ma solo materiali dotati di caratteristiche puntualmente elencate nell'allegato:
- purezza almeno pari al 99%;
- forma rutilica, oppure rutilo con fino al 5% di anatasio;
- struttura cristallina e aspetto fisico a cluster di forma sferica, aghiforme o lanceolata;
- dimensione media delle particelle, basata sulla distribuzione dimensionale numerica, almeno pari a 30 nm;
- rapporto dimensionale da 1 a 4,5 e superficie specifica per unità di volume non superiore a 460 m2/cm3;
- rivestimento con uno degli agenti chimici elencati nel regolamento;
- attività fotocatalitica non superiore al 10% rispetto al corrispondente materiale non rivestito o non drogato;
- fotostabilità delle nanoparticelle nella formulazione finale.
Coordinamento con l'allegato IV e combinazione delle forme autorizzate
Il testo richiama che il biossido di titanio è altresì autorizzato come colorante all'allegato IV, numero 143. La nota al nuovo e al vecchio numero d'ordine precisa che, qualora biossido di titanio e biossido di titanio (nano) siano usati insieme, la loro somma deve rispettare il limite massimo previsto per il filtro UV.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione del biossido di titanio come filtro UV
Il numero d'ordine 27 dell'allegato VI è sostituito per confermare il biossido di titanio come filtro UV nei prodotti cosmetici, con concentrazione massima del 25% nei preparati pronti per l'uso. La sostanza è identificata dai numeri CAS 13463-67-7 / 1317-70-0 / 1317-80-2 e dai numeri CE 236-675-5 / 215-280-1 / 215-282-2.
Introduzione del biossido di titanio (nano)
È inserito il numero d'ordine 27 bis per il biossido di titanio (nano), autorizzato come filtro UV fino al 25% nei preparati pronti per l'uso. L'uso è vietato nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
Requisiti tecnici per il nanomateriale
Sono ammessi solo nanomateriali con specifiche caratteristiche: purezza almeno 99%; forma rutilica, o rutilo con fino al 5% di anatasio; struttura cristallina e aspetto fisico a cluster di forma sferica, aghiforme o lanceolata; dimensione media delle particelle basata sulla distribuzione numerica almeno 30 nm; rapporto dimensionale da 1 a 4,5 e superficie specifica per unità di volume non superiore a 460 m2/cm3; rivestimento con sostanze elencate nel regolamento; attività fotocatalitica non superiore al 10% rispetto al riferimento non rivestito o non drogato; nanoparticelle fotostabili nella formulazione finale.
Uso combinato di biossido di titanio e biossido di titanio (nano)
In caso di uso combinato delle due forme, la somma delle concentrazioni non può superare il limite previsto nella colonna g dell'allegato modificato.
Base scientifica e aggiornamento tecnico
La modifica si fonda sui pareri del CSSC del 22 luglio 2013, rivisto il 22 aprile 2014, e del 23 settembre 2014, rivisto il 25 giugno 2015. Il regolamento adegua l'allegato VI al progresso scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1133
- Regolamento · 13 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1141
- Regolamento · 13 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1142
- Regolamento · 13 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1144
- Regolamento · 13 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1241
- Regolamento · 13 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1242
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →