Regolamento (UE) 2016/1142
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione, del 13 luglio 2016, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2016 alcuni quantitativi riportati nel 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna al rialzo alcuni contingenti di pesca 2016, aggiungendo i quantitativi non utilizzati nel 2015 che gli Stati membri hanno chiesto di riportare all’anno successivo. La misura attua la flessibilità prevista dal regolamento (CE) n. 847/96 e si coordina con i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca per il 2015 e per il 2016. L’allegato contiene, per ciascuno Stato membro e stock, i quantitativi riportati da sommare ai contingenti 2016. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiunge ai contingenti di pesca del 2016 i quantitativi riportati dal 2015 per taluni stock ittici, in applicazione della flessibilità prevista dal regolamento (CE) n. 847/96.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea cui sono stati assegnati contingenti di pesca per il 2015 e il 2016 per gli stock indicati nell’allegato, nelle acque e nelle zone di gestione ivi specificate. Riguarda esclusivamente i quantitativi riportati dall’anno 2015 al 2016 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, entro il limite del 10% del contingente e a seguito di richiesta presentata dagli Stati membri anteriormente al 31 ottobre 2015. Sono esclusi gli stock per i quali uno Stato membro abbia già beneficiato della maggiore flessibilità introdotta dal regolamento (UE) 2015/2072, poiché per tali stock non si applica un’ulteriore flessibilità sul riporto delle possibilità di pesca inutilizzate.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione
Il regolamento interviene nella gestione annuale delle possibilità di pesca e dei contingenti, dando attuazione alla facoltà di riporto prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Il meccanismo consente di aggiungere ai contingenti 2016 i quantitativi non utilizzati nel 2015, purché la richiesta sia stata presentata nei termini e nei limiti massimi previsti.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama i regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2015 e per il 2016, in particolare i regolamenti (UE) n. 1221/2014, (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/104, (UE) 2015/106, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73. Il provvedimento nasce dalla necessità di incorporare nei contingenti 2016 i quantitativi riportati da alcuni Stati membri a seguito di richieste presentate entro il 31 ottobre 2015.
Regola del riporto ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96
L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 consente agli Stati membri di chiedere, anteriormente al 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente, il riporto all’anno successivo fino al 10% del contingente assegnato. In caso di richiesta valida, la Commissione deve aumentare il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri che dispongono di contingenti per specifici stock ittici disciplinati dai regolamenti annuali sulle possibilità di pesca. L’effetto pratico è limitato ai contingenti 2016 degli stock elencati nell’allegato, e quindi ai corrispondenti settori/specie e zone di pesca indicate nella tabella. Non si tratta di una disciplina generale dei TAC, ma di una misura puntuale di aggiornamento quantitativo.
Esclusioni rilevanti
Il considerando (5) introduce un limite importante: qualora uno Stato membro abbia già sfruttato, per un determinato stock, la più ampia flessibilità concessa dal regolamento (UE) 2015/2072 in ragione della proroga ed estensione dell’embargo russo su alcuni prodotti della pesca dell’Unione, non è possibile applicare un’ulteriore flessibilità sul riporto di possibilità di pesca inutilizzate per quello stesso stock. Tali stock restano quindi fuori dal campo di applicazione del presente regolamento.
Contenuto dell’articolo 1 e funzione dell’allegato
L’articolo 1 prevede in via generale che i contingenti 2016 stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 siano maggiorati secondo l’allegato. L’allegato è la parte sostanziale del regolamento: per ciascuno Stato membro riporta i codici stock, la specie, la denominazione della zona, il contingente finale 2015, le catture 2015, le catture soggette a condizioni speciali, la percentuale del contingente e il quantitativo da riportare in tonnellate.
Criteri di calcolo dei quantitativi riportati
La nota (1) dell’allegato chiarisce che i contingenti assegnati a ciascuno Stato membro sono determinati tenendo conto di eventuali scambi di possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 e di eventuali riassegnazioni o detrazioni ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Per il professionista, ciò significa che il dato di partenza non è il TAC astratto, ma il contingente effettivamente attribuito dopo le operazioni di gestione previste dal diritto UE.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme immediato nel sistema di ripartizione delle possibilità di pesca.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che consente agli Stati membri di chiedere il riporto all’anno successivo fino al 10% di un contingente di pesca assegnato. Il regolamento ha la finalità di aumentare i contingenti 2016 dei quantitativi riportati dal 2015.
Aumento dei contingenti 2016
L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2016 nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 siano maggiorati secondo quanto indicato nell’allegato. L’incremento riguarda i quantitativi riportati dai contingenti 2015 per gli stock elencati, con riparto per Stato membro, stock, zona e quantitativo riportato in tonnellate.
Esclusione degli stock già oggetto di flessibilità rafforzata
Il considerando (5) chiarisce che, per gli stock per i quali uno Stato membro si sia già avvalso della possibilità di trasferire una percentuale più elevata dei quantitativi inutilizzati nel 2015 ai contingenti assegnati per il 2016 in virtù del regolamento (UE) 2015/2072, non si applica alcun ulteriore riporto ai sensi del presente regolamento; tali stock sono quindi esclusi dal suo campo di applicazione.
Allegato con i quantitativi riportati
L’allegato elenca in forma tabellare, per ciascuno Stato membro, il codice stock, la specie, la zona di pesca, il contingente finale 2015, le catture 2015, le catture soggette a condizioni speciali, la percentuale del contingente utilizzata e il quantitativo riportato da aggiungere al 2016. Il calcolo tiene conto, come specificato nella nota (1), degli scambi di possibilità di pesca ex articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti ex articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 e delle eventuali riassegnazioni o detrazioni ex articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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