Regolamento (UE) 2016/1144
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1144 della Commissione, del 13 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per calcolare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato, distinto per codice NC e paese di origine, e si applicano nell'ambito della disciplina dell'OCM agricola e delle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, individuati mediante codice NC e, per ciascuno, per specifiche origini di paesi terzi indicate tramite codice paese. I valori forfettari sono rilevanti ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1144: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua la disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli in materia di prezzo di entrata per alcuni prodotti ortofrutticoli freschi. In particolare, aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata, in conformità all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e ai criteri ivi previsti.
Contesto normativo
L'atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle modalità applicative stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando evidenziano che la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011. È inoltre specificato che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli individuati nell'allegato tramite codice NC. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari all'importazione applicabili alle diverse origini di provenienza, identificate mediante codici di paesi terzi. Il codice "ZZ" è espressamente riferito alle "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto della disciplina
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene una tabella espressa in EUR/100 kg, con combinazioni di codice NC e paese di origine; tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, alcune voci del capitolo 07 e 08 della nomenclatura combinata.
Effetti pratici per operatori e autorità doganali
I valori fissati nell'allegato servono come base per la determinazione del prezzo di entrata nelle importazioni interessate, con impatto diretto sulla liquidazione dei prelievi o comunque sulla corretta applicazione del regime doganale/agricolo previsto dalla normativa di settore. Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il dato rilevante è la combinazione tra codice NC del prodotto e origine, poiché il valore forfettario applicabile varia in funzione di tali elementi.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi senza vacatio legis. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e per varie origini (ad esempio MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ, US, nonché il codice ZZ per "altre origini").
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento è adottato in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in coerenza con la disciplina derivante dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
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