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Provvedimento

Provvedimento del 02/11/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento individua l’elenco dei documenti che i contribuenti devono conservare ed esibire su richiesta dell’Agenzia delle Entrate per fruire della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. La misura recepisce la modifica normativa del DL n. 70/2011 che ha abolito l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori a Pescara, sostituendolo con l’obbligo di indicare i dati in dichiarazione e di tenere a disposizione la documentazione richiesta.

Documenti da conservare ed esibire per la detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie

Documentazione da conservare ed esibire per la detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individua i documenti che i contribuenti devono conservare ed esibire su richiesta degli Uffici per poter beneficiare della detrazione d’imposta prevista dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’atto si colloca nel quadro della modifica introdotta dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha semplificato gli adempimenti connessi alle ristrutturazioni edilizie.

Finalità e contesto normativo

La finalità dichiarata è quella di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per l’accesso al beneficio fiscale. Con l’art. 7, comma 2, lett. q), del decreto-legge n. 70/2011 è stata sostituita la lett. a) dell’art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.

La nuova disciplina ha comportato:

  • la soppressione dell’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara;
  • l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i dati previsti dalla nuova formulazione della lett. a);
  • l’obbligo di conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, i documenti stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il presente provvedimento dà attuazione a quest’ultimo obbligo, individuando la documentazione da tenere a disposizione.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

Sono interessati i soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di cui all’art. 1 della legge n. 449/1997.

Il provvedimento si riferisce agli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa fiscale e disciplina la documentazione da conservare in relazione a tali interventi.

Documenti da conservare ed esibire

I contribuenti devono conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare, quali concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori;
  • se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per l’intervento, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione della data di inizio dei lavori e attestazione che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili pur non richiedendo titolo abilitativo;
  • per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
  • le ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
  • la delibera assembleare di approvazione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • la comunicazione preventiva con la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo la normativa sulla sicurezza dei cantieri;
  • le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • le ricevute dei bonifici di pagamento.

Precisazioni su alcuni documenti

Il provvedimento precisa che la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale è inclusa nell’elenco per confermare l’obbligo di conservarla ed esibirla agli Uffici, quando prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri.

Le fatture, le ricevute fiscali e le ricevute dei bonifici sono richiamate anche perché l’obbligo di conservarle ed esibirle era già previsto dal decreto interministeriale n. 41/1998; la loro inclusione nell’elenco ha finalità di completezza espositiva, considerate la loro particolare rilevanza.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento agli artt. 57, 62, 66, 67 comma 1, 68 comma 1, 71 comma 3 lett. a) e 73 comma 4;
  • statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, artt. 5 comma 1 e 6 comma 1;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001, art. 2 comma 1;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 9 del 12 febbraio 2001;
  • legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41;
  • decreto ministeriale 9 maggio 2002, n. 153;
  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 2 novembre 2011, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera. Viene inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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