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Provvedimento

Provvedimento del 16/11/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina soggetti obbligati, contenuto, modalità e termini della comunicazione all’Anagrafe Tributaria relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, nonché ai finanziamenti e alle capitalizzazioni verso la società concedente. Stabilisce che la trasmissione avvenga telematicamente entro il 31 marzo dell’anno successivo, individua i dati da indicare, i casi di esclusione, le regole su ricevute, scarti, annullamenti e sostitutive, e richiama la disciplina normativa di riferimento.

Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti/capitalizzazioni

Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, definendo modalità, contenuti e termini della comunicazione relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, nonché ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati nei confronti della società concedente. La disciplina è finalizzata al controllo fiscale e al rafforzamento delle misure di emersione della capacità contributiva.

Soggetti obbligati e ambito oggettivo

Sono tenuti alla comunicazione i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale sia collettiva. Devono essere comunicati i dati anagrafici:

  • dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente;
  • dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.

L’obbligo riguarda anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.

La comunicazione va effettuata per ciascun bene concesso in godimento nel periodo d’imposta e per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo. L’obbligo sussiste anche per i beni il cui godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, nonché per i finanziamenti o le capitalizzazioni in corso nello stesso periodo.

È prevista inoltre la comunicazione per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, ai familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Esclusione dall’obbligo per beni di modico valore

Non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli ricompresi nelle categorie:

  • autovettura;
  • altro veicolo;
  • unità da diporto;
  • aeromobile;
  • immobile;

rientrino nella categoria “altro” del tracciato record e abbiano valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.

Dati da indicare nella comunicazione

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

  • per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o stato estero di residenza;
  • tipologia di utilizzazione del bene;
  • tipologia, identificativo del contratto e data di stipula;
  • categoria del bene, durata della concessione con data di inizio e fine, corrispettivo e relativo valore di mercato;
  • ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Modalità di trasmissione e termini

La trasmissione deve essere effettuata per via telematica tramite i servizi Entratel o Fisconline, secondo i requisiti posseduti dal soggetto obbligato per l’invio delle dichiarazioni. Devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati possono avvalersi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Gli archivi contenenti le comunicazioni non devono superare 3 megabyte.

Il termine ordinario è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Per i beni concessi in periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione, la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo 2012. La stessa scadenza del 31 marzo si applica anche ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto di godimento.

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati e le notizie trasmessi all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Il trattamento avviene nel rispetto della normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali, mediante sistemi informativi e procedure di elaborazione che consentono analisi selettive e limitano il trattamento ai soli soggetti che possiedono i requisiti per i controlli fiscali.

La sicurezza della trasmissione è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe tributaria attraverso:

  • controllo degli accessi;
  • crittografia;
  • cifratura degli archivi.

La sicurezza degli archivi è assicurata da un sistema di autorizzazione degli accessi e dalla conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario allo svolgimento del controllo fiscale.

Ricevute, scarti e ritransmissione

La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle Entrate completa la ricezione del file contenente i dati.

L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione con una ricevuta in file, munita del codice di autenticazione per Entratel o del codice di riscontro per Fisconline. Le ricevute sono rese disponibili telematicamente entro cinque giorni lavorativi successivi al corretto invio, salvo cause di forza maggiore.

La ricevuta non viene rilasciata e i dati si considerano non trasmessi se il file è scartato per uno dei seguenti motivi:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
  • codice duplicato per invii ripetuti dello stesso file;
  • file non elaborabile perché non verificato con il software di controllo;
  • mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione, in caso di invio tramite intermediario.

Le cause di scarto sono comunicate telematicamente al soggetto che ha trasmesso il file, il quale deve riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.

Annullamento e comunicazione sostitutiva

È consentita la procedura di annullamento dei file inviati entro 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica.

La trasmissione di un file sostitutivo di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento è possibile solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

Finalità e coordinate normative

La disciplina è motivata dall’esigenza di contrastare l’occultamento di redditi e di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, anche quando l’utilità deriva da uno schermo societario. Il provvedimento richiama inoltre il controllo sistematico da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle persone fisiche che utilizzano i beni o effettuano finanziamenti e capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito.

I riferimenti normativi richiamati comprendono:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67, comma 1, e 68, comma 1;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, articolo 2, comma 1;
  • decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, articoli 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies;
  • decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, quarto e quinto comma.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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