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Provvedimento

Provvedimento del 18/10/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate aggiorna le avvertenze dei modelli di cartella di pagamento per recepire le novità sul contributo unificato, sugli obblighi di indicazione del codice fiscale e della PEC e sulle relative conseguenze in caso di omissione. Sono inoltre riportate le avvertenze specifiche per diverse tipologie di ruoli, con istruzioni su ricorso, costituzione in giudizio, sospensione e, per i ruoli UE, dilazione.

Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento

Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento

Il provvedimento dispone l’aggiornamento delle avvertenze contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 6 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 luglio 2010, limitatamente alla sezione sulle modalità di presentazione del ricorso. L’intervento serve ad adeguare il modello della cartella di pagamento alle novità normative introdotte nel 2011 in materia di processo tributario e contributo unificato.

Quadro normativo e finalità

Le modifiche sono adottate in attuazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che richiede la conformità della cartella di pagamento al modello approvato dall’Agenzia. Le motivazioni richiamano in particolare:

  • il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • le modifiche al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in tema di spese di giustizia;
  • le modifiche alla disciplina del processo tributario e delle comunicazioni/notificazioni.

Sono richiamate anche le norme che impongono l’indicazione del codice fiscale delle parti e dei rappresentanti, nonché dell’indirizzo PEC del difensore o della parte, e la previsione dell’aumento del contributo unificato in caso di omissione di tali dati.

Contributo unificato nei ricorsi tributari

Per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato, in sostituzione dell’imposta di bollo, per i ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2011. Gli importi richiamati sono:

  • euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
  • euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
  • euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
  • euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
  • euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
  • euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Il valore della controversia deve essere determinato secondo l’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 e deve essere dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso. La mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo PEC del difensore comporta l’aumento del contributo unificato della metà.

Contenuto comune delle avvertenze: ricorso, notifiche e costituzione in giudizio

Nei diversi allegati viene sostanzialmente riprodotta una disciplina uniforme sulle modalità di impugnazione della cartella di pagamento.

Termini per il ricorso

  • Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
  • Per gli allegati 1, 2 e 3 i termini sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.
  • Per l’allegato 6 non si applica la sospensione feriale dei termini.

Soggetti e modalità di notifica

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato:

  • alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, tramite raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, consegna diretta con ricevuta, oppure Ufficiale giudiziario;
  • all’Agente della riscossione, quando si contestano vizi imputabili alla sua attività, ad esempio relativi alla notificazione della cartella.

Dati da indicare nel ricorso

Le avvertenze richiedono l’indicazione di:

  • Commissione tributaria provinciale competente;
  • generalità del ricorrente;
  • codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
  • rappresentante legale, se società o ente;
  • residenza, sede legale o domicilio eletto;
  • indirizzo PEC del ricorrente o del difensore incaricato;
  • Direzione/Ufficio e/o Agente della riscossione contro cui si ricorre;
  • numero della cartella di pagamento;
  • motivi del ricorso;
  • richiesta rivolta alla Commissione;
  • sottoscrizione del ricorrente o del difensore.

È inoltre raccomandato allegare la documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

Difesa tecnica obbligatoria

Quando l’importo contestato è pari o superiore a euro 2.582,28, il contribuente deve essere assistito obbligatoriamente da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge. Per importo contestato si intende:

  • l’ammontare del tributo, esclusi interessi e sanzioni;
  • nelle controversie relative solo a sanzioni, l’ammontare delle sanzioni.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, depositando il fascicolo o spedendolo per raccomandata senza busta con avviso di ricevimento. Il fascicolo deve contenere:

  • l’originale del ricorso, se notificato tramite Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso con attestazione di conformità, se consegnato o spedito per posta;
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione;
  • la fotocopia della cartella di pagamento.

Prima della costituzione va pagato il contributo unificato secondo l’art. 192 del d.P.R. n. 115/2002, allegando la ricevuta del versamento. È segnalato che chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Sospensione del pagamento

Le avvertenze prevedono, con formulazioni diverse a seconda dell’allegato, la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento.

Sospensione amministrativa

Può essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo. Per l’allegato 2 la richiesta è indirizzata alla RAI - Funzione Regionale Abbonamenti TV; per l’allegato 4 la sospensione amministrativa è subordinata al parere favorevole dell’Autorità estera.

Sospensione giudiziale

Se il pagamento può causare un danno grave e irreparabile, è possibile chiedere la sospensione alla Commissione tributaria provinciale davanti alla quale è proposto il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato, da notificare alle controparti e depositare con le stesse modalità del ricorso.

Per l’allegato 4 è chiarito che, se il contribuente ha presentato opposizione allo Stato estero, può chiedere la sospensione amministrativa fino alla decisione dell’organo competente; per l’allegato 6 la sospensione giudiziale è ammessa solo nei casi previsti dall’art. 47-bis, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 546/1992.

Effetti della sospensione

Se la sospensione è concessa e il ricorso viene poi respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Contenuti specifici dei singoli allegati

Allegato 1 - Ruoli per tributi erariali e indiretti

L’allegato riguarda imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, IVA, INVIM, imposta di registro, successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, IRAP, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche e altri tributi indiretti.

Allegato 2 - Canone di abbonamento TV

Le informazioni e l’eventuale istanza di riesame vanno presentate alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all’indirizzo indicato nel prospetto. Il prospetto uffici riporta la RAI come riferimento operativo.

Allegato 3 - Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative, se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un’ordinanza-ingiunzione, un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, può impugnare il ruolo o la cartella solo per vizi propri di tali atti. Restano ferme le regole su ricorso, notifica, costituzione e contributo unificato.

Allegato 4 - Recupero di crediti sorti in un altro Stato membro UE

La cartella deriva da una richiesta di mutua assistenza per il recupero di crediti tributari sorti in altri Stati membri dell’Unione europea. Il merito della pretesa tributaria deve essere contestato davanti all’organo competente dello Stato estero secondo la relativa disciplina; dinanzi all’Agenzia italiana possono essere dedotte solo questioni formali relative al ruolo/cartella.

È inoltre previsto che il contribuente possa presentare istanza di dilazione del pagamento al competente Agente della riscossione secondo le modalità indicate nella sezione “Comunicazioni dell’Agente della Riscossione”; la dilazione è concedibile solo se l’Autorità fiscale estera abbia previsto tale facoltà.

Allegato 6 - Recupero aiuti di Stato

Per i ruoli emessi in materia di recupero aiuti di Stato, non sono applicabili la dilazione di pagamento e la sospensione in sede amministrativa. La sospensione giudiziale è ammessa solo se ricorrono tutte le condizioni dell’art. 47-bis, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 546/1992 e secondo le modalità ivi stabilite.

Pubblicazione e riferimenti formali

Il provvedimento prevede che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenga luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Sono inoltre richiamati i riferimenti normativi relativi:

  • all’ordinamento dell’Agenzia delle Entrate: d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62;
  • alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia: d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 68;
  • alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi: legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettere a), b), c);
  • alle disposizioni sulla cartella di pagamento: provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 20 marzo 2010 e del 28 luglio 2010.

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