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Provvedimento

Provvedimento del 02/11/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate aggiorna al 31 dicembre 2011 il termine entro cui i soggetti del "cratere" del sisma Abruzzo devono riprendere gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, sostituendo la precedente scadenza del 31 gennaio 2011.

Nuovo termine al 31 dicembre 2011 per la ripresa degli adempimenti tributari sospesi per il sisma Abruzzo 2009

Nuovo termine per la ripresa degli adempimenti tributari sospesi per il sisma Abruzzo 2009

Il provvedimento modifica il precedente atto del 23 novembre 2010 e differisce al 31 dicembre 2011 il termine per la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti a causa della sospensione disposta dopo il terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo. L’intervento riguarda gli adempimenti tributari diversi dai versamenti dovuti dai soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni del cosiddetto "cratere" alla data del sisma.

Oggetto della modifica

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che, nell’articolo 2, punti 2.1 e 2.5, del provvedimento del 23 novembre 2010, le parole "31 gennaio 2011" siano sostituite da "31 dicembre 2011". La modifica incide quindi esclusivamente sul termine di ripresa degli adempimenti tributari sospesi.

Contesto normativo e misure di sospensione

La motivazione richiama la sequenza dei provvedimenti che hanno disciplinato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009:

  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009 ha previsto la sospensione, dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, per i soggetti residenti o con sede legale nella provincia dell’Aquila, anche in qualità di sostituti d’imposta;
  • per i comuni del "cratere", individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, come modificato e integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, la sospensione è stata prorogata fino al 30 giugno 2010 dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, con esclusione degli istituti di credito e assicurativi;
  • successivamente, l’articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto un’ulteriore proroga fino al 20 dicembre 2010 per le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

Ripresa degli adempimenti e proroga al 31 dicembre 2011

Il testo spiega che le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti, inizialmente fissate al 31 gennaio 2011 dall’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, erano già state definite con il provvedimento del 23 novembre 2010. Successivamente, l’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha modificato la norma originaria differendo il termine al 31 dicembre 2011, sempre con le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Ambito soggettivo e applicativo

Il provvedimento si applica ai soggetti aventi il domicilio fiscale nei comuni del cratere del sisma al 6 aprile 2009. Il riferimento specifico è agli adempimenti tributari non ancora eseguiti per effetto della sospensione, con esclusione del tema dei versamenti, che nel testo sono richiamati solo come contesto generale della disciplina.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento elenca come base delle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2, comma 1;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Tra le norme di disciplina richiamate figurano:

  • decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 aprile 2009;
  • decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
  • decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
  • decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  • ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quella nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il testo è datato Roma, 2 novembre 2011.

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