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Provvedimento

Provvedimento del 21/11/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento integra quello del 5 agosto 2011 estendendo l’obbligo di comunicazione anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. Stabilisce l’invio entro il 31 gennaio 2012 dei dati sui contratti in essere nel 2009 e 2010 e chiarisce la trasmissione dei dati relativi a cessioni e acquisti per contratti diversi da leasing, locazione o noleggio.

Modifiche al provvedimento 5 agosto 2011 sulla comunicazione all'Anagrafe Tributaria di dati relativi a leasing, locazione e noleggio

Modifiche al provvedimento del 5 agosto 2011 sulla comunicazione all’Anagrafe Tributaria

Il documento modifica e integra il provvedimento del 5 agosto 2011 in materia di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing. L’intervento amplia l’ambito soggettivo e chiarisce quali dati devono essere trasmessi, con particolare riguardo ai contratti di locazione e noleggio di determinati beni mobili e alle operazioni di cessione e acquisto connesse a contratti diversi da quelli di leasing, locazione o noleggio.

Soggetti obbligati e ambito oggettivo

La modifica principale consiste nell’estensione dell’obbligo di comunicazione, inizialmente previsto per le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili:

  • autovetture;
  • caravan;
  • altri veicoli;
  • unità da diporto;
  • aeromobili.

Il provvedimento precisa inoltre che i soggetti individuati dal punto 1.1, come integrato, devono comunicare i dati riferiti ai contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010.

Comunicazione dei dati relativi ad anni precedenti

Il nuovo testo del paragrafo 6.1 disciplina la trasmissione tardiva dei dati relativi alle annualità 2009 e 2010. Sono inclusi:

  • le società di leasing finanziario e operativo già destinatarie del questionario ex art. 32, primo comma, nn. 4 e 8, del d.P.R. n. 600/1973 che non abbiano ancora risposto e intendano inviare tardivamente i dati;
  • i soggetti che non abbiano ricevuto il suddetto questionario;
  • gli operatori commerciali ora ricompresi nel punto 1.1.

Termine e modalità di trasmissione

I soggetti interessati devono trasmettere i dati entro il 31 gennaio 2012, secondo le specifiche tecniche e le modalità indicate nel provvedimento stesso. Le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 5 agosto 2011 sono sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Dati relativi a cessioni e acquisti

Il provvedimento dispone che i soggetti obbligati comunicano, sulla base delle specifiche tecniche contenute nel tracciato record di dettaglio “Cessionario/fornitore” - tipo 4, i dati delle operazioni di cessione e di acquisto di importo pari o superiore alle soglie previste dal Provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, relativo alla comunicazione di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale obbligo riguarda però solo i dati riferiti a contratti diversi da quelli di leasing, locazione o noleggio.

Chiarimenti interpretativi e coordinamento con altri obblighi

Nella motivazione si spiega che l’obiettivo è razionalizzare la trasmissione dei dati e assicurare l’utilità delle informazioni per i controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti.

Il documento chiarisce anche che, per i contratti diversi da leasing, locazione o noleggio, la previsione dell’obbligo di trasmissione dei relativi dati comporta l’esonero dalla comunicazione prevista dall’art. 21 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Per il periodo d’imposta 2010, viene inoltre precisato che la soglia è pari a 25.000 e che la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 67, comma 1, e 68, comma 1;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, artt. 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, art. 2, comma 1;
  • art. 38, commi quarto, quinto e seguenti, del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 22 del D.L. n. 78/2010;
  • art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
  • art. 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  • Provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182;
  • Provvedimento 5 agosto 2011.

Pubblicazione ed efficacia

Il testo conclude precisando che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 21 novembre 2011.

Testo integrale

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