Provvedimento del 02/11/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello con istruzioni per scegliere o revocare il domicilio per la notifica degli atti e degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate. Il modello è utilizzabile dal 2 gennaio 2012, si presenta per posta raccomandata o telematicamente dal contribuente abilitato, ed è accompagnato da precise regole su compilazione, ambito di utilizzo, allegati e firma.
Approvazione del modello per comunicare il domicilio per la notifica degli atti
Approvazione del modello per la comunicazione del domicilio per la notifica degli atti
Il documento approva il modello, con le relative istruzioni, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio eletto per la notifica degli atti e degli avvisi. Il modello disciplina sia la scelta sia la revoca del domicilio di notifica ed è destinato ai contribuenti persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ambito normativo e finalità
Il provvedimento richiama l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disciplina riconosce al contribuente la facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o avvisi che lo riguardano.
La comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate, con invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure per via telematica. Il modello deve essere utilizzato per le comunicazioni inviate dalla data del 2 gennaio 2012.
Reperibilità del modello
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it, anche in formato editabile, così da poter essere compilato, stampato e sottoscritto. Può essere reperito anche su altri siti Internet, purché sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento di approvazione.
Le istruzioni precisano inoltre che il modello e le istruzioni possono essere scaricati anche dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it.
Modalità di presentazione
Il modello può essere presentato in due modi:
- tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente;
- per via telematica, direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza intermediari, mediante il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’invio postale, le istruzioni richiedono l’allegazione di una fotocopia del documento di identità del soggetto firmatario. La trasmissione telematica dà riscontro dell’avvenuta registrazione dei dati.
Contenuto del modello
Il modello è articolato in quattro quadri principali:
- Quadro A – Tipo di comunicazione: scelta del domicilio per la notifica degli atti oppure revoca della scelta già effettuata;
- Quadro B – Dati del contribuente: codice fiscale, cognome e nome o denominazione, luogo e data di nascita, sesso;
- Quadro C – Domicilio per la notifica degli atti in Italia: dati della persona o dell’ufficio presso cui eleggere il domicilio, con Comune, provincia, CAP e indirizzo;
- Quadro D – Domicilio per la notifica degli atti all’estero: dati del domicilio estero, riservato ai residenti all’estero che non abbiano scelto un domicilio in Italia e non abbiano nominato un rappresentante fiscale.
È previsto anche un riquadro per gli allegati e uno per la firma, con indicazione dei codici fiscali richiesti nei diversi casi.
Regole sostanziali sulla scelta del domicilio
Le istruzioni chiariscono che il modello serve a indicare un indirizzo diverso dal domicilio fiscale presso cui ricevere la notifica degli atti e avvisi dell’Agenzia delle Entrate. La scelta ha valenza generale e vale anche per notifiche che riguardano il contribuente in qualità di rappresentante di una persona giuridica, di rappresentante di soggetto con limitata capacità di agire, di erede o di autore di una violazione.
Sono indicati alcuni limiti e condizioni:
- non possono indicare un domicilio di notifica gli eredi per conto del contribuente deceduto;
- non può farlo il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto;
- può essere scelto un solo domicilio per le notifiche;
- se nel tempo sono state comunicate più scelte, prevale l’ultima comunicazione;
- l’effetto decorre dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- il domicilio non può essere stabilito presso una casella postale.
Domicilio di notifica in Italia
Il contribuente residente in Italia o all’estero può eleggere il domicilio presso una persona o un ufficio, purché situati nel Comune del proprio domicilio fiscale. Le istruzioni precisano che il contribuente non può assumere contemporaneamente la duplice veste di eleggente e domiciliatario.
Se il contribuente è una persona fisica titolare di partita IVA, ad esempio un professionista, può eleggere domicilio presso il proprio ufficio, a condizione che si trovi nello stesso Comune del domicilio fiscale.
Nel quadro dedicato al domicilio in Italia devono essere indicati, senza abbreviazioni e secondo il formato richiesto dal modello, i dati identificativi della persona o dell’ufficio, nonché Comune, provincia, CAP e indirizzo. La validità della scelta è subordinata al fatto che il domicilio di notifica sia situato nello stesso Comune del domicilio fiscale.
Domicilio di notifica all’estero
Il contribuente residente all’estero che non abbia stabilito un domicilio per la notifica in Italia e non abbia nominato un rappresentante fiscale può comunicare un indirizzo estero per la notifica degli atti e degli avvisi.
Le istruzioni specificano che non è possibile scegliere contemporaneamente un indirizzo in Italia e uno all’estero. Nel quadro dedicato devono essere indicati i dati della persona o dell’ufficio presso cui si chiede la notifica e, se richiesti, Stato estero, Stato federato, provincia, contea, località di residenza e indirizzo estero.
Compilazione, firma e allegati
Il modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente. La firma è richiesta a pena di nullità.
Le istruzioni distinguono i casi di sottoscrizione:
- se il contribuente è persona fisica, firma personalmente e indica sempre il proprio codice fiscale nel campo del sottoscrittore;
- se il contribuente è un soggetto diverso da persona fisica, firma il rappresentante e nel campo del sottoscrittore indica il proprio codice fiscale;
- se anche il rappresentante è un soggetto diverso da persona fisica, il suo codice fiscale va indicato nell’apposito campo dedicato al rappresentante diverso da persona fisica e il suo rappresentante firma il modello indicando il proprio codice fiscale.
Il riquadro degli allegati va utilizzato solo quando siano stati prodotti documenti a dimostrazione degli elementi soggettivi e oggettivi indicati nel modello.
Trattamento dei dati personali
L’informativa richiama il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate trattano i dati personali presenti nel modello per le finalità previste dalla normativa. La compilazione del modello è facoltativa, in quanto l’elezione del domicilio è una facoltà del contribuente e non un obbligo.
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, come i Comuni, nei casi previsti da legge o regolamento o quando ciò sia necessario per funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante; possono inoltre essere comunicati a privati o enti pubblici economici nei casi previsti da legge o regolamento.
Il trattamento avviene con modalità prevalentemente informatizzate, anche mediante verifiche incrociate con dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e di altri organismi. I titolari del trattamento sono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate; quest’ultima si avvale di So.ge.i. S.p.a. come responsabile esterno per la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi ai recapiti indicati per Ministero e Agenzia. Non è richiesto il consenso al trattamento, trattandosi di soggetti pubblici.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 2, comma 1;
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Pubblicazione ed efficacia
Il documento precisa che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 2 novembre 2011, e firmato dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.
Testo integrale
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