Sentenza del 30/09/2019 n. 24279 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione per gli immobili iscritti o iscrivibili in categoria E1/E9 - Ambito applicativo - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
IMOF ha impugnato il diniego di rimborso dell’ICI relativa all’anno 2009, sostenendo che gli immobili adibiti a mercato ortofrutticolo, inizialmente classificati in categoria catastale D/8 per errore del tecnico incaricato, fossero in realtà destinati a pubblica utilità e quindi classificabili in categoria E/3, esente dall’ICI. La società ha chiesto che la variazione catastale, formalizzata nel 2013 tramite procedura DOCFA, producesse effetti retroattivi anche per gli anni 2008 e 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’espressione "classificati o classificabili" contenuta nell’art. 7, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 riguarda gli immobili già classificati nelle categorie E/1-E/9 oppure quelli non ancora iscritti in catasto ma aventi, nel periodo considerato, i requisiti per tale classificazione. L’esenzione non si estende invece agli immobili già classificati, su iniziativa del contribuente, in una categoria diversa, successivamente rettificata. La variazione richiesta dal contribuente produce effetti secondo le regole ordinarie, e non retroattivamente per gli anni precedenti alla denuncia o all’annotazione catastale. Le spese dei giudizi sono state compensate integralmente; è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, lett. b)
Sono esenti dall'imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
L’esenzione riguarda gli immobili già classificati nelle categorie E/1-E/9 e quelli non ancora iscritti in catasto ma oggettivamente classificabili in tali categorie. Non riguarda gli immobili già classificati in altra categoria su richiesta del contribuente e successivamente rettificati.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali
La regola generale è che le variazioni catastali, comprese quelle ottenute tramite DOCFA, producono effetti dal periodo previsto dalla legge e non retroattivamente per gli anni anteriori.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
La disposizione conferma che il riferimento agli immobili 'classificabili' può riguardare beni non ancora iscritti in catasto, ma aventi i requisiti per una determinata classificazione.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme eccezionali, comprese quelle che prevedono esenzioni tributarie, sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L’espressione 'classificabile' non consente, di regola, di retrodatare l’esenzione a immobili già accatastati in una categoria diversa su iniziativa del contribuente.
- Il contribuente ha l’onere di dichiarare correttamente la destinazione e le caratteristiche dell’immobile; l’errore commesso nella richiesta di accatastamento normalmente non può essere trasferito sull’ente impositore.
- Una variazione catastale richiesta dal contribuente produce effetti secondo le regole temporali proprie della variazione e non rende automaticamente rimborsabili le imposte pagate negli anni precedenti.
- La retroattività può essere riconosciuta in situazioni eccezionali, ad esempio quando l’amministrazione corregge un proprio errore materiale di classamento già esistente, purché ciò sia effettivamente accertato.
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: la destinazione di fatto a uso pubblico, da sola, non supera necessariamente una classificazione catastale diversa formalmente richiesta dal contribuente.
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