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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24252 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato il diniego di rimborso della tassa portuale applicata alle operazioni di imbarco e sbarco di oli minerali effettuate presso piattaforme marittime. Sostenevano che la tassa non fosse dovuta perché le piattaforme si trovavano fuori dalla giurisdizione portuale e contestavano l'interpretazione retroattiva della L. n. 296/2006, nonché la compatibilità della disciplina con la Costituzione, la CEDU e il diritto dell'Unione europea. Contestavano inoltre l'assenza di un rapporto corrispettivo tra tassa e servizi portuali e il carattere eventualmente discriminatorio delle aliquote.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e rigettato il quinto. Ha stabilito che la tassa portuale può applicarsi anche alle operazioni effettuate presso piattaforme offshore, boe, pontili e altri approdi, indipendentemente dal fatto che siano pubblici o privati o che siano collocati direttamente sulla costa, purché l'approdo rientri in un'area portuale istituita ai sensi della L. n. 84/1994 oppure, in assenza di tale area, nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità marittima e comunque nei limiti del mare territoriale. La Commissione tributaria regionale aveva però omesso di verificare tale requisito territoriale, ritenendo la tassa applicabile in modo automatico a qualunque approdo. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha invece escluso il contrasto con il diritto unionale e ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la contestazione sulle diverse aliquote in base all'origine o destinazione delle merci.

Norme richiamate

  • Legge 9 febbraio 1963, n. 82

    Ha istituito la tassa sulle operazioni di imbarco, sbarco e transito delle merci; la disciplina è stata successivamente estesa e coordinata con la normativa portuale.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84, articoli 4, comma 4, 6, comma 7, e 28, comma 6

    La tassa portuale è stata estesa a tutti i porti e il perimetro dell'area portuale deve essere individuato mediante gli atti previsti dalla legge. Il tributo presuppone che l'approdo ricada nell'area portuale così determinata.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 982, 985 e 986

    Le disposizioni ... si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.

    La disposizione è stata considerata norma di interpretazione autentica e ha chiarito che il tributo riguarda non soltanto i porti in senso stretto, ma qualsiasi approdo o struttura di ormeggio, comprese le piattaforme offshore, purché territorialmente ricompresi nella competenza portuale o marittima prevista dalla legge.

  • D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107

    Ha confermato la soggezione alle tasse marittime delle operazioni svolte in approdi e strutture che non costituiscono porti in senso stretto.

  • Articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e principi costituzionali in materia di legalità e irretroattività

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure, escludendo una lesione del diritto di proprietà o dell'equo processo, poiché la norma retroattiva costituisce interpretazione autentica di una disciplina già suscettibile della medesima lettura.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Regolamento (CE) n. 4055/86

    La tassa non è stata ritenuta incompatibile con la libertà di transito e di circolazione, poiché può riflettere costi e vantaggi generali derivanti dall'utilizzazione delle acque e delle infrastrutture portuali e dalle attività pubbliche di sicurezza, manutenzione e tutela ambientale.

  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea

    La richiesta di rinvio pregiudiziale richiede l'indicazione specifica degli elementi di fatto e di diritto rilevanti; la censura sulle aliquote è stata ritenuta carente e quindi inidonea a giustificare un rinvio.

Massime di principio

  • Una tassa portuale sulle merci può applicarsi anche a operazioni effettuate presso piattaforme offshore, boe, pontili o terminali privati: non è decisivo che l'approdo sia un porto tradizionale o che sia collegato fisicamente alla costa.
  • Il requisito decisivo è la collocazione territoriale dell'approdo: deve rientrare in un'area portuale formalmente istituita oppure, in mancanza, nella circoscrizione dell'Autorità marittima entro il limite del mare territoriale.
  • L'amministrazione non può applicare il tributo prescindendo dalla verifica dell'inquadramento territoriale concreto della struttura; tale verifica deve essere motivata e documentata.
  • Una norma qualificata come interpretazione autentica può incidere anche su rapporti tributari anteriori, purché chiarisca un significato già ragionevolmente ricavabile dalla disciplina precedente e non introduca una disciplina realmente nuova.
  • La tassa portuale non richiede necessariamente un rapporto sinallagmatico, cioè una corrispondenza diretta tra l'importo pagato e uno specifico servizio individualmente ricevuto dal contribuente.
  • Le contestazioni basate su discriminazioni tra merci in base a provenienza o destinazione devono indicare con precisione aliquote applicate, fatti concreti e trattamento comparabile; richiami generici a norme o precedenti non sono sufficienti.
  • In caso di errore del giudice sul principio giuridico applicabile, la cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva del contribuente: il giudice di rinvio deve ancora accertare se, nel caso concreto, l'approdo rientrasse nella competente area portuale o marittima.

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