Sentenza del 30/09/2019 n. 24248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, contestando principalmente la validità della notificazione effettuata a mezzo posta senza relata di notifica, nonché la decadenza del Comune dal potere impositivo. In subordine, ha contestato il merito dell'accertamento, deducendo errori, l'inclusione di cespiti immobiliari inesistenti, valutazioni eccessive e una carente motivazione dell'avviso. In Cassazione ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione, sulla sanatoria dei vizi processuali e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una specifica relata, poiché in tale modalità si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890 del 1982. La notifica era comunque avvenuta il 23 dicembre 2008, entro il termine decadenziale quinquennale previsto per l'accertamento ICI. La Corte ha inoltre chiarito che la proposizione del ricorso può sanare eventuali vizi della notificazione solo se avviene prima della scadenza del termine di decadenza; nel caso concreto, tuttavia, la notifica era già regolare. È stata altresì ritenuta adeguata la motivazione dell'avviso, anche alla luce della documentazione completa prodotta dal Comune e dell'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte della società. Germa S.p.A. è stata condannata al pagamento di 2.300 euro di spese processuali, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2
Prevede il termine entro il quale il Comune deve esercitare il potere di accertamento ICI. Nel caso esaminato, la notifica dell'avviso è stata effettuata entro il termine quinquennale applicabile.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Consente la notificazione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica.
Legge n. 890 del 1982, artt. 3 e 14
Le relative formalità riguardano la notificazione a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario o da soggetti abilitati secondo tale disciplina; non si applicano necessariamente alla notificazione semplificata effettuata direttamente dall'ufficio mediante raccomandata.
Codice di procedura civile, artt. 139, 148, 149, 156 e 160
La Corte ha distinto le formalità della notificazione ordinaria da quelle della notificazione postale semplificata e ha richiamato il principio secondo cui il vizio della notificazione può essere sanato dal raggiungimento dello scopo, purché la sanatoria intervenga prima della scadenza del termine decadenziale.
Codice civile, art. 1335
Stabilisce la presunzione di conoscenza degli atti recettizi quando giungono all'indirizzo del destinatario, principio richiamato in relazione alla consegna postale dell'atto.
Codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova. Il Comune ha assolto l'onere probatorio producendo la documentazione completa dell'avviso e dimostrando la regolarità della notificazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta, in appello tributario, la proposizione di domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio. La CTR aveva ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza proposta per la prima volta in appello.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Comporta, in caso di rigetto integrale del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando un ente impositore invia direttamente un avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione può essere valida anche senza una relata separata, se la normativa applicabile consente la forma semplificata.
- La contestazione dell'assenza della relata non è sufficiente, da sola, a invalidare la notifica se l'atto è stato regolarmente ricevuto all'indirizzo del destinatario e la disciplina applicabile non impone quella formalità.
- Per evitare la decadenza dal potere impositivo, l'amministrazione deve perfezionare una notificazione valida entro il termine previsto dalla legge. La successiva proposizione del ricorso non può sanare retroattivamente una notifica invalida se il termine decadenziale era già scaduto.
- La proposizione del ricorso dimostra normalmente che il contribuente ha conosciuto l'atto e ha potuto difendersi; tuttavia, tale circostanza non sana retroattivamente un atto notificato tardivamente rispetto al termine di decadenza.
- La sufficienza della motivazione dell'avviso si valuta in relazione alla concreta possibilità del contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. La produzione in giudizio della documentazione completa può assumere rilievo, purché non comporti una sostanziale integrazione tardiva della motivazione.
- Le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere formulate tempestivamente nel giudizio di primo grado; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- In casi analoghi è opportuno verificare separatamente: la modalità concreta di notificazione, la data di perfezionamento, il termine decadenziale applicabile, il contenuto effettivamente ricevuto e la tempestività delle eccezioni processuali.
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