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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24251 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE Azione di recupero dell'accisa dovuta sugli oli minerali in conseguenza di condotte costituenti reato alla stregua dell'art. 23 del r.d.l. n. 334 del 1939, conv. dalla l. n. 739 del 1939 - Prescrizione - Riduzione a cinque anni ex art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Retroattività - Limiti - Conseguenze - Art. 19, comma 3, del r.d.l. n. 334 del 1939 - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva dichiarato prescritta la pretesa tributaria relativa al recupero di circa 4,77 milioni di euro di accise su oli minerali, derivante da condotte fraudolente risalenti al 1974-1975. Il principale motivo riguardava l'erronea applicazione retroattiva del termine quinquennale introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 504/1995, in sostituzione del precedente termine trentennale previsto dall'art. 19 del r.d.l. n. 334/1939. L'Agenzia contestava inoltre la valutazione della CTR sull'efficacia interruttiva degli atti notificati a un presunto condebitore solidale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha stabilito che il termine quinquennale introdotto nel 1995 non si applica ai diritti tributari sorti anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, quando il precedente termine trentennale non era ancora maturato, poiché ciò violerebbe i principi di affidamento, ragionevolezza ed effettività della tutela. Nel caso concreto, alla data del 14 dicembre 1995 il diritto dell'Amministrazione non era prescritto: il termine trentennale, decorrente dai fatti di frode, era stato inoltre interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate nel 1987 e nel 1991. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni di merito e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, r.d.l. n. 334/1939

    Il diritto alla percezione dell'imposta si prescrive in 30 anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.

    Per le frodi relative alle imposte sugli oli minerali, la norma prevedeva un termine di prescrizione trentennale; l'esercizio dell'azione penale interrompeva la prescrizione e il termine ricominciava dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

  • Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    Termine prescrizionale quinquennale per i crediti dell'Amministrazione finanziaria relativi alle accise.

    Il termine più breve si applica ai diritti sorti successivamente alla sua entrata in vigore, non ai diritti anteriori ancora soggetti al precedente termine trentennale non ancora maturato.

  • Art. 68, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 504/1995

    Ha abrogato la disciplina previgente, ma l'abrogazione non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva del nuovo termine quinquennale ai rapporti già sorti.

  • Art. 1310 c.c.

    Riguarda gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione nei rapporti tra condebitori solidali; la questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché assorbita dall'affermazione dell'applicabilità del termine trentennale.

  • Art. 11 delle preleggi

    Esprime il principio generale di irretroattività della legge, utilizzato insieme ai principi costituzionali di affidamento e ragionevolezza per escludere l'applicazione retroattiva del termine quinquennale.

  • Artt. 3 e 24 Cost.

    Tutela dell'uguaglianza, dell'affidamento e del diritto di difesa; impediscono che una nuova disciplina prescrizionale estingua retroattivamente o renda irragionevolmente più difficile l'esercizio di un diritto già sorto.

Massime di principio

  • Quando una nuova legge riduce il termine di prescrizione e non prevede una disciplina transitoria, il termine più breve non si applica retroattivamente ai diritti già sorti se il precedente termine non era ancora scaduto e l'applicazione immediata comprometterebbe l'affidamento del titolare del diritto.
  • Per i crediti tributari sorti sotto la vigenza di una disciplina precedente, occorre verificare quale termine fosse applicabile al momento della nascita del diritto e se tale termine fosse già maturato alla data della riforma.
  • Gli atti di esercizio del diritto o gli atti interruttivi compiuti durante il regime precedente devono essere valutati secondo la disciplina allora vigente; una successiva riduzione del termine non può cancellarne irragionevolmente gli effetti.
  • In presenza di una frode fiscale collegata a un procedimento penale, la decorrenza e l'interruzione della prescrizione possono dipendere dall'esercizio dell'azione penale e dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il reato viene dichiarato prescritto.
  • La decisione non ha stabilito se gli atti interruttivi notificati a un altro soggetto fossero efficaci nei confronti del contribuente: tale questione è stata rinviata perché divenuta non decisiva dopo il riconoscimento del termine trentennale.

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