Cassazione Civile, Sentenza n. 24470/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso di addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2008-2009; questione se l'istanza di rimborso dovesse essere preventiva comunicata all'Agenzia delle Entrate ex art. 29, comma 4, legge n. 428/1990 perché la spesa avesse concorso a formare il reddito d'impresa e se il credito costituisse un "versamento indebito" soggetto a decadenza biennale ex art. 14 TUA. Le amministrazioni avevano rifiutato il rimborso per mancata comunicazione tempestiva all'Agenzia delle Entrate e per decorrenza del termine biennale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per mancata partecipazione nei gradi di merito e ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È stato quindi confermato l'esito favorevole alla società contribuente deciso in appello: la comunicazione ex art. 29, comma 4, L. 428/1990 non si applicava perché, secondo accertamento di merito non sindacabile in Cassazione, le somme versate come addizionale non erano transitate nel conto economico ma risultavano solo nello stato patrimoniale e dunque non avevano concorso a formare il reddito d'impresa; di conseguenza l'obbligo di comunicazione non sussisteva e il diniego per mancata comunicazione era illegittimo
Norme richiamate
Legge n. 428/1990, art. 29, comma 4
"la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza"
L'obbligo di comunicazione opera solo quando la spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa; la comunicazione deve essere tempestiva (in pratica contestuale o comunque prima del provvedimento di diniego e comunque entro il biennio decadenziale) e la sua omissione determina l'inammissibilità dell'istanza, salvo che la comunicazione venga poi effettuata nei termini utili per la decadenza
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 14, comma 2
Stabilisce il termine biennale di decadenza rilevante per le istanze di rimborso di tributi di consumo; la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, se prevista, deve avvenire non oltre tale termine per poter essere efficace ai fini del coordinamento fra uffici
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 83
"è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione"
Il reddito imponibile si determina partendo dal risultato civilistico del conto economico; pertanto solo i componenti rilevati nel conto economico (o espressamente previsti dal TUIR) concorrono alla formazione del reddito imponibile
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 99, comma 1
"Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione"
Le imposte sui redditi e quelle soggette a rivalsa non sono deducibili dal reddito d'impresa; la mera possibilità di rivalsa comporta l'indeducibilità ai sensi dell'art. 99, con riflessi sulla valutazione se una spesa ha concorso o meno a formare il reddito
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 18
Ha disposto la soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica rendendo sopravvenuta l'inesistenza dell'obbligo e incidendo sul meccanismo di conguaglio/compensazione per i versamenti effettuati in acconto
Massime di principio
- L'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate ex art. 29, comma 4, L. 428/1990 sussiste solo se la spesa richiesta a rimborso ha effettivamente concorso a formare il reddito imponibile: occorre verificare la rilevanza contabile (contabilizzazione nel conto economico) e non soltanto la natura fiscale dell'imposta
- Se i versamenti richiesti a rimborso risultano contabilizzati solo nello stato patrimoniale e non nel conto economico, l'onere di comunicazione non si applica e non può essere pretesa l'inammissibilità dell'istanza per tale motivo
- La distinzione tra "versamento indebito" e credito derivante da acconti regolarmente versati è rilevante: i crediti derivanti da acconti possono essere soggetti agli ordinari termini di prescrizione piuttosto che alla disciplina dell'indebito che attiva specifiche decorrenze
- La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere inviata contestualmente alla domanda di rimborso o comunque prima dell'eventuale provvedimento di diniego e non oltre il termine biennale previsto dall'art. 14 TUA: rispettare i termini evita il rigetto per decadenza
- In sede di impugnazione, chi non ha partecipato ai gradi di merito (es. un'Amministrazione non costituitasi) rischia l'inammissibilità del ricorso in Cassazione; le parti devono curare la propria partecipazione fin dai gradi precedenti
- In caso di dubbi, il contribuente dovrebbe documentare l'imputazione contabile (conto economico vs stato patrimoniale) e, in caso di possibili riflessi sul reddito, effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per evitare contestazioni procedurali
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