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Sentenza

Sentenza del 01/03/2018 n. 902 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Fondo patrimoniale - Iscrizione ipotecaria - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché riguardava beni costituiti in fondo patrimoniale e, quindi, sottratti all'aggressione esecutiva per debiti estranei ai bisogni della famiglia. La contestazione si fondava sull'art. 170 c.c., interpretato come tutela generale contro qualsiasi forma di apprensione o vincolo sui beni del fondo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, poiché l'art. 170 c.c. vieta l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti per debiti estranei ai bisogni della famiglia, quando tale estraneità era conosciuta dal creditore, ma non vieta la semplice iscrizione ipotecaria. Quest'ultima è considerata uno strumento cautelare e di garanzia del credito, non ancora diretto all'espropriazione forzata, e può essere iscritta anche prima che sussistano le condizioni per procedere all'esecuzione.

Norme richiamate

  • Art. 170 del codice civile

    l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

    La norma limita l'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, ma non stabilisce un divieto assoluto di iscrizione ipotecaria. L'ipoteca può quindi essere iscritta come garanzia del credito, ferma restando la verifica delle condizioni per una successiva esecuzione.

  • Cassazione civile, n. 7239/2013

    l'iscrizione ipotecaria è esperibile anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione, e non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata

    La Corte distingue tra iscrizione ipotecaria, avente funzione cautelare e conservativa, ed esecuzione forzata. Il divieto previsto dall'art. 170 c.c. riguarda quest'ultima e non impedisce, di per sé, l'iscrizione dell'ipoteca.

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente i beni immuni da ogni garanzia o vincolo: impedisce o limita l'esecuzione forzata in presenza dei presupposti dell'art. 170 c.c., ma non esclude necessariamente l'iscrizione ipotecaria.
  • Per valutare la legittimità dell'iscrizione occorre distinguere tra la fase cautelare o conservativa, costituita dall'ipoteca, e la successiva fase esecutiva, costituita dall'espropriazione del bene.
  • L'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore possono impedire l'esecuzione sui beni del fondo, ma non comportano automaticamente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
  • L'ipoteca può essere utilizzata per conservare la garanzia patrimoniale del creditore anche quando non sia ancora possibile procedere all'espropriazione; la sua iscrizione non equivale, da sola, all'avvio dell'esecuzione forzata.

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