Cassazione Civile, Ordinanza n. 01485/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una creditrice sulla base di una provvisionale penale ottenuta contro il debitore esecutato. Il debitore propose opposizione deducendo, da un lato, che il titolo esecutivo fosse venuto meno per effetto di una successiva pronuncia assolutoria in appello e, dall’altro, che il pignoramento fosse nullo o inesistente per l’erronea indicazione del Comune di ubicazione e per l’incertezza nella descrizione dei beni. Nel corso del giudizio intervenne anche una società che aveva acquistato alcuni dei beni pignorati, sostenendo di avere interesse a far valere le nullità dell’esecuzione. In appello furono inoltre riproposte doglianze sulla ritualità della notifica dell’atto introduttivo a mezzo PEC, sulla legittimazione della società acquirente ad agire, sull’esistenza di un giudicato preclusivo e sulla pretesa nullità del pignoramento. Con il ricorso per cassazione furono articolati sei motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione via PEC e sulla prova della conformità delle ricevute; 2) erronea esclusione della legittimazione della società acquirente a proporre opposizione ex artt. 615 o 619 c.p.c.; 3) motivazione apparente sulla preclusione da giudicato/litispendenza; 4) omessa o errata considerazione della caducazione del titolo esecutivo e dell’inesistenza del titolo; 5) errata qualificazione dei vizi del pignoramento e della nota di trascrizione come mere irregolarità formali, anziché come vizio che avrebbe inciso sulla validità dell’esecuzione; 6) illegittima condanna alle spese senza compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata indicazione del pregiudizio concreto derivante dalla questione sulla notifica PEC; ha respinto il secondo motivo affermando che il terzo acquirente del bene pignorato dopo la trascrizione non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. e, semmai, avrebbe dovuto esperire l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non utilizzata né idonea a far valere vizi della procedura; ha respinto il terzo motivo ritenendo adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla preclusione da giudicato/litispendenza, fondata su precedenti ordinanze rese nelle opposizioni esecutive; ha ritenuto assorbito, comunque non esaminabile, il quarto motivo perché la questione della caducazione del titolo era coperta dalla preclusione processuale; ha respinto il quinto motivo qualificando l’erronea indicazione del luogo e dei dati catastali come vizi formali del pignoramento, rilevanti solo ex art. 617 c.p.c. e quindi non più deducibili in appello; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo sulle spese, ribadendo che non esiste un diritto alla compensazione e che la relativa valutazione è discrezionale se motivata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 9, comma 1-bis, L. 21 gennaio 1994, n. 53
La doglianza sulla notifica via PEC è stata ritenuta inammissibile perché non spiegava la rilevanza concreta della questione ai fini della decisione.
Il terzo acquirente del bene pignorato dopo la trascrizione non succede nella posizione passiva dell’esecutato; se intende tutelare il proprio acquisto deve, semmai, proporre opposizione di terzo, non opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi per far valere vizi della procedura.
I vizi relativi alla corretta descrizione dei beni pignorati e alla nota di trascrizione sono stati qualificati come vizi formali dell’atto esecutivo, non idonei a negare il diritto di procedere in executivis e quindi soggetti alla relativa disciplina decadenziale.
Il rilievo ufficioso sulla mancanza del titolo esecutivo riguarda il dato formale dell’esistenza del titolo e non si estende alla valutazione interpretativa della sua individuazione o caducazione in esito ad attività valutative.
La corretta o errata indicazione dei dati identificativi del bene pignorato attiene alla forma del pignoramento e non, di per sé, all’esistenza del diritto di agire esecutivamente.
La nota di trascrizione e i dati catastali rilevano ai fini dell’opponibilità e identificazione del bene, ma un errore descrittivo è stato trattato come vizio formale dell’atto esecutivo.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva un’esauriente giustificazione della preclusione da giudicato o litispendenza.
art. 111 Cost.
Richiamato per denunciare un vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non meramente apparente.
È stato richiamato in relazione alla preclusione da litispendenza/giudicato, ritenuta correttamente applicata dalla corte territoriale.
Le precedenti decisioni rese nelle opposizioni esecutive sono state considerate vincolanti per le parti anche quanto al deducibile.
La condanna alle spese segue la soccombenza; non esiste un diritto alla compensazione se il giudice motiva la scelta di porle a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo previsto dalla norma in caso di rigetto dell’impugnazione.
artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014
Richiamati per la liquidazione del compenso professionale in favore delle parti resistenti assistite dallo stesso difensore.
Massime di principio
- Il terzo che acquista un bene pignorato dopo la trascrizione non può utilizzare l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi per far valere vizi della procedura; la sua tutela, se del caso, si colloca nell’opposizione di terzo.
- I vizi relativi alla descrizione del bene pignorato, all’indicazione del luogo di ubicazione e ai dati catastali integrano, di regola, vizi formali dell’atto esecutivo e non incidono sull’an dell’esecuzione, sicché sono soggetti alla disciplina propria dell’opposizione agli atti esecutivi.
- Quando una questione è già stata oggetto di precedenti pronunce rese nel medesimo contesto esecutivo, può operare una preclusione da giudicato o comunque da litispendenza, idonea a impedire la riproposizione delle stesse doglianze.
- Il rilievo d’ufficio sull’assenza del titolo esecutivo riguarda l’esistenza formale del titolo e non consente al giudice di riesaminare valutazioni interpretative o ricostruttive sulla sua persistente efficacia.
- In sede di legittimità non è configurabile un autonomo diritto alla compensazione delle spese di lite; la relativa valutazione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, se congruamente motivato.
- Una censura sulla regolarità della notificazione è inammissibile se non spiega in modo specifico quale incidenza concreta abbia avuto sull’esito della controversia.
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