Regolamento (UE) 2021/1173
Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio del 13 luglio 2021 relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una nuova impresa comune EuroHPC nel quadro di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa, con l’obiettivo di rafforzare la capacità europea nel supercalcolo e nel calcolo quantistico. La disciplina combina finanziamenti pubblici e privati, definisce la governance, le regole di acquisizione e gestione dei supercomputer, i criteri di accesso degli utenti e le modalità di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Viene inoltre abrogato il precedente regolamento del 2018, con una serie di disposizioni transitorie per garantire la continuità delle attività e dei rapporti giuridici.
Istituzione dell’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) per sviluppare, acquisire e gestire un ecosistema europeo di supercalcolo e calcolo quantistico.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’impresa comune EuroHPC, ai suoi membri (Unione, Stati partecipanti e membri del settore privato/associazioni indicate nello statuto), ai soggetti ospitanti, ai consorzi ospitanti, ai fornitori, ai beneficiari delle azioni indirette e agli utenti dei supercomputer, dei computer quantistici e dei servizi connessi. L’ambito territoriale riguarda l’Unione europea e, in via estesa, gli Stati terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa, con alcune regole specifiche per gli utenti provenienti da paesi terzi e per gli Stati osservatori; i supercomputer EuroHPC sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Il regolamento opera per il periodo dell’impresa comune fino al 31 dicembre 2033; gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara sono in linea generale pubblicati entro il 31 dicembre 2027, e in casi debitamente giustificati fino al 31 dicembre 2028. Restano salve le azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1488, che è abrogato, nonché le relative disposizioni transitorie per personale, contratti e attività in corso.
Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo
Il regolamento istituisce una nuova impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC), collocandola nel quadro di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa. La finalità è creare e mantenere nell’Unione un ecosistema di dati, supercalcolo e calcolo quantistico di livello mondiale, sicuro, federato e iperconnesso, in grado di sostenere la ricerca, l’industria, la pubblica amministrazione e le applicazioni strategiche europee.
L’intervento si fonda sull’idea che il supercalcolo e il calcolo quantistico siano tecnologie abilitanti essenziali per la leadership scientifica, industriale e digitale dell’Unione, oltre che per la resilienza tecnologica, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la transizione verde e digitale.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento si applica all’impresa comune, ai suoi membri, agli Stati partecipanti, ai membri del settore privato, ai consorzi ospitanti, ai soggetti ospitanti, ai fornitori, ai beneficiari delle azioni indirette e agli utenti dei supercomputer e dei computer quantistici. I membri comprendono l’Unione, numerosi Stati membri e alcuni paesi terzi associati, oltre alle associazioni ETP4HPC e DAIRO previa accettazione dello statuto.
Dal punto di vista territoriale, le infrastrutture EuroHPC sono ubicate in Stati partecipanti che sono Stati membri. L’accesso può essere esteso, in casi giustificati, anche a soggetti residenti, stabiliti o ubicati in paesi terzi, incluse organizzazioni internazionali, secondo le condizioni fissate dal consiglio di direzione.
Missione, obiettivi e priorità strategiche
La missione dell’impresa comune è elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell’Unione un ecosistema di infrastrutture di dati, servizi di calcolo, calcolo quantistico e supercalcolo di livello mondiale. Tra gli obiettivi generali figurano:
- contribuire all’attuazione di Orizzonte Europa e alle priorità strategiche dell’Unione;
- sviluppare e mantenere un’infrastruttura iperconnessa, integrata, orientata alla domanda e agli utenti;
- federare tale infrastruttura e collegarla agli spazi europei dei dati e all’ecosistema cloud;
- promuovere l’eccellenza scientifica e l’adozione dei risultati della ricerca;
- rafforzare un ecosistema europeo competitivo e innovativo;
- ampliare l’uso dei servizi di supercalcolo e sviluppare competenze chiave.
Il regolamento sottolinea inoltre l’autonomia strategica dell’Unione, la resilienza della catena di approvvigionamento, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo delle tecnologie europee sviluppate principalmente nell’Unione.
Pilastri di attività e strumenti di attuazione
L’attività dell’impresa comune è organizzata in sei pilastri tecnici più un pilastro amministrativo:
- infrastrutture;
- federazione dei servizi di supercalcolo;
- tecnologia;
- applicazioni;
- ampliamento dell’uso e competenze;
- cooperazione internazionale.
Le attività comprendono l’acquisizione, l’adeguamento, la gestione e l’interconnessione dei supercomputer e delle infrastrutture di dati, la ricerca e innovazione su hardware, software, microprocessori e architetture emergenti, lo sviluppo di applicazioni avanzate, il sostegno ai centri nazionali di competenza e la promozione della collaborazione internazionale nel rispetto della reciprocità e degli interessi esterni dell’Unione.
Finanziamento e ripartizione dei contributi
Il contributo finanziario massimo dell’Unione è fissato in 3.081.300.000 EUR, di cui 92.000.000 EUR per i costi amministrativi. La ripartizione è la seguente:
- fino a 900.000.000 EUR da Orizzonte Europa;
- fino a 1.981.300.000 EUR dal programma Europa digitale;
- fino a 200.000.000 EUR dal meccanismo per collegare l’Europa.
I membri diversi dall’Unione devono apportare un contributo complessivo almeno pari a quello dell’Unione; il settore privato deve contribuire per almeno 900.000.000 EUR. Il regolamento disciplina anche contributi supplementari, contributi in natura e il trattamento dei fondi derivanti da altri programmi dell’Unione o da paesi terzi associati.
Gestione dei contributi nazionali e coordinamento con gli Stati partecipanti
Ciascuno Stato partecipante assume ogni anno un impegno indicativo per il proprio contributo nazionale alle azioni indirette e conclude con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che disciplinano pagamento, comunicazioni e audit. Il modello è fortemente coordinato e mira a ridurre gli oneri amministrativi e a sincronizzare il calendario dei pagamenti con quello dell’impresa comune.
Gli Stati partecipanti hanno inoltre un diritto di veto sull’utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali per i richiedenti stabiliti nel proprio territorio, in funzione delle priorità strategiche nazionali.
Governance dell’impresa comune
La governance è affidata principalmente a tre organi:
- il consiglio di direzione;
- il direttore esecutivo;
- il consiglio consultivo industriale e scientifico, articolato in gruppo per la ricerca e innovazione e gruppo per le infrastrutture.
Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell’orientamento strategico, dell’adozione del bilancio e del programma di lavoro, della selezione dei soggetti ospitanti, della fissazione delle condizioni di accesso e delle tariffe commerciali, nonché delle decisioni su trasferimento o dismissione dei supercomputer. Il direttore esecutivo gestisce l’operatività quotidiana, rappresenta legalmente l’impresa comune, esegue il bilancio e firma sovvenzioni e contratti. Il consiglio consultivo fornisce pareri indipendenti su ricerca, innovazione e infrastrutture.
Acquisizione, proprietà e gestione delle infrastrutture
Il regolamento contiene una disciplina molto dettagliata per i diversi tipi di sistemi:
- supercomputer di fascia alta;
- computer quantistici e simulatori quantistici;
- supercomputer di livello industriale;
- supercomputer di fascia media;
- adeguamenti dei supercomputer esistenti.
L’impresa comune acquisisce e, a seconda dei casi, possiede o comproprietà dei sistemi. Per i supercomputer di fascia alta e i computer quantistici il contributo UE può coprire fino al 50 % dei costi di acquisizione e fino al 50 % dei costi operativi; per i sistemi di livello industriale e per i sistemi di fascia media la copertura arriva fino al 35 %. I supercomputer di livello industriale sono destinati principalmente all’industria e prevedono requisiti rafforzati di sicurezza, riservatezza e protezione dell’innovazione.
La selezione dei fornitori deve tener conto delle esigenze degli utenti, delle specifiche generali del sistema e della sicurezza della catena di approvvigionamento. Il regolamento consente anche di limitare, per motivi di sicurezza o di autonomia strategica, la partecipazione di taluni fornitori.
Soggetti ospitanti, convenzione di accoglienza e trasferimento di proprietà
Ogni supercomputer è affidato a un soggetto ospitante selezionato tramite invito a manifestare interesse e procedura trasparente. La convenzione di accoglienza disciplina diritti e obblighi, gestione, accesso, audit, sicurezza, protezione dei dati, qualità del servizio, efficienza energetica, e condizioni di trasferimento della proprietà o di dismissione.
Il trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o, nei casi previsti, al consorzio privato, è possibile solo dopo un determinato periodo e, in genere, dopo l’ammortamento o dopo un minimo di anni dalla prova di accettazione. In caso di trasferimento, il soggetto ospitante o il consorzio rimborsa all’impresa comune il valore residuo del sistema.
Accesso degli utenti e regime di utilizzo
L’uso dei supercomputer EuroHPC è aperto a utenti pubblici e privati ed è principalmente orientato ad applicazioni civili. L’accesso alla quota dell’Unione è gratuito per utenti pubblici e, in molte ipotesi, per utenti industriali e PMI; per le attività economiche diverse dalle PMI si applica un modello a pagamento basato sull’effettivo utilizzo e su prezzi di mercato.
Il consiglio di direzione definisce condizioni generali e specifiche di accesso, monitora le quote di tempo assegnate e può introdurre regole specifiche per iniziative strategiche dell’Unione o per situazioni di emergenza, crisi, salute, clima, sicurezza e difesa. Per i servizi commerciali il tempo di accesso non può superare il 20 % del tempo di accesso totale dell’Unione per ciascun supercomputer.
Monitoraggio, audit e tutela degli interessi finanziari
Il regolamento prevede un sistema articolato di monitoraggio continuo, revisioni periodiche, valutazioni intermedie e finali, oltre ad audit ex post distinti a seconda della fonte di finanziamento. La Commissione, la Corte dei conti, OLAF, EPPO e le autorità di audit nazionali possono accedere alle informazioni e ai locali necessari per audit e indagini.
Sono espressamente previste misure per prevenire e correggere irregolarità, recuperare fondi indebitamente percepiti o utilizzati e, se del caso, applicare sanzioni amministrative e pecuniarie secondo il regolamento finanziario dell’Unione.
Trasparenza, riservatezza e dati personali
L’impresa comune opera in modo aperto e trasparente, pubblica il proprio regolamento interno e applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 all’accesso ai documenti. Le informazioni sensibili sono protette, mentre i dati personali sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Le informazioni sulle proposte e sui risultati possono essere condivise con le istituzioni dell’Unione e con gli Stati partecipanti per finalità di policy, monitoraggio e valutazione, ma solo per usi non commerciali e non competitivi e nel rispetto della riservatezza.
Abrogazione del precedente regolamento e transizione
Il regolamento abroga il regolamento (UE) 2018/1488, ma salva le azioni già avviate, i piani di attuazione annuali e gli obblighi finanziari connessi. Sono previste disposizioni transitorie per il personale, per il direttore esecutivo nominato in precedenza, per i diritti e gli obblighi trasferiti e per gli stanziamenti non utilizzati, che confluiscono nella nuova impresa comune.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione e durata dell’impresa comune
L’articolo 1 istituisce l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ai sensi dell’articolo 187 TFUE, con personalità giuridica e sede a Lussemburgo. L’impresa comune opera fino al 31 dicembre 2033; gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara devono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2027, salvo casi debitamente giustificati fino al 31 dicembre 2028.
Missione, obiettivi e pilastri di attività
L’articolo 3 definisce la missione: sviluppare, implementare, ampliare e mantenere nell’Unione un ecosistema di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo sicuro, federato e iperconnesso. L’articolo 4 articola l’azione in sei pilastri tecnici e uno amministrativo: infrastrutture, federazione dei servizi, tecnologia, applicazioni, ampliamento dell’uso e competenze, cooperazione internazionale, oltre all’amministrazione.
Contributo finanziario dell’Unione e fonti di finanziamento
L’articolo 5 fissa il contributo massimo dell’Unione in 3.081.300.000 EUR, di cui 92.000.000 EUR per costi amministrativi, ripartiti in fino a 900.000.000 EUR da Orizzonte Europa, fino a 1.981.300.000 EUR dal programma Europa digitale e fino a 200.000.000 EUR dal meccanismo per collegare l’Europa. L’articolo 7 prevede un contributo complessivo dei membri diversi dall’Unione commisurato a quello dell’Unione e un apporto minimo del settore privato pari a 900.000.000 EUR.
Gestione dei contributi nazionali e diritto di veto degli Stati partecipanti
L’articolo 8 stabilisce che ciascuno Stato partecipante assume ogni anno un impegno indicativo per i propri contributi nazionali alle azioni indirette e conclude accordi amministrativi con l’impresa comune per il pagamento, la comunicazione, i controlli e gli audit. Gli Stati partecipanti hanno diritto di veto sull’uso dei propri contributi nazionali per i richiedenti stabiliti nel proprio territorio, in funzione delle priorità strategiche nazionali.
Governance, organi e voto
Gli articoli 6 e 7 dello statuto disciplinano la composizione e il funzionamento del consiglio di direzione, il quale decide su strategia, bilancio, programmi di lavoro, selezione dei soggetti ospitanti, condizioni di accesso, tariffe e trasferimento o dismissione dei supercomputer. È previsto un direttore esecutivo come legale rappresentante e responsabile della gestione quotidiana, nonché un consiglio consultivo industriale e scientifico composto da un gruppo per la ricerca e innovazione e da uno per le infrastrutture.
Acquisizione, proprietà e gestione dei supercomputer e dei computer quantistici
Gli articoli 11-15 disciplinano l’acquisizione di supercomputer di fascia alta, di fascia media, di livello industriale e di computer/simulatori quantistici, con regole specifiche su proprietà, cofinanziamento, selezione dei fornitori, sicurezza della catena di approvvigionamento, prova di accettazione, trasferimento di proprietà e dismissione. I contributi dell’Unione coprono fino al 50 % dei costi per supercomputer di fascia alta e computer quantistici, fino al 35 % per i supercomputer di livello industriale e di fascia media; per gli adeguamenti dei supercomputer il contributo massimo dell’Unione è di 150 milioni di EUR per il periodo 2021-2027.
Accesso degli utenti, scienza aperta e uso commerciale
Gli articoli 16-18 stabiliscono che l’uso dei supercomputer è aperto a utenti pubblici e privati, con priorità a ricerca, innovazione e applicazioni civili. L’accesso alla quota dell’Unione è gratuito per utenti pubblici e, in varie ipotesi, per utenti industriali e PMI; per attività economiche diverse dalle PMI si applica un modello pay-per-use a prezzi di mercato. Il tempo di accesso commerciale non può superare il 20 % del tempo di accesso totale dell’Unione per ciascun supercomputer.
Tutele finanziarie, audit e controlli
Gli articoli 24, 27 e 28 prevedono monitoraggio continuo, revisioni e valutazioni intermedie e finali, audit ex post per i diversi programmi e ampio accesso della Commissione, della Corte dei conti, dell’OLAF e della EPPO alle informazioni e ai locali. Sono previste misure per prevenire, individuare e correggere irregolarità, recuperare fondi indebitamente spesi e, se del caso, applicare sanzioni amministrative e pecuniarie.
Trasparenza, riservatezza, dati personali e accesso ai documenti
Gli articoli 29-32 applicano al contesto dell’impresa comune le regole sulla riservatezza, sull’accesso del pubblico ai documenti, sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e sull’accesso delle istituzioni e degli Stati partecipanti alle informazioni sulle proposte e sui risultati, con limiti di uso non commerciale e non competitivo.
Abrogazione del precedente regime e disposizioni transitorie
L’articolo 38 abroga il regolamento (UE) 2018/1488, ma mantiene salve le azioni già avviate, i piani annuali e gli obblighi finanziari connessi; alcune disposizioni del precedente statuto continuano ad applicarsi fino al completamento delle azioni in corso. L’articolo 39 disciplina il trasferimento di personale, direttore esecutivo, diritti, obblighi, attività, debiti e stanziamenti non utilizzati alla nuova impresa comune.
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