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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1703

Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione del 13 luglio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro del regolamento delegato (UE) 2020/692 per chiarire e ampliare le condizioni di ingresso nell’Unione di prodotti composti contenenti ingredienti di origine animale. In particolare, introduce regole specifiche per prodotti ottenuti dal colostro, per gelatina e collagene inseriti in prodotti composti a lunga conservazione, e per prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti sottoposti a diversi trattamenti di riduzione dei rischi. Viene anche precisato il regime della dichiarazione firmata dall’operatore responsabile dell’ingresso e si adeguano i riferimenti interni al nuovo testo dell’articolo 163.

Modifica le regole sanitarie UE per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti, con particolare riguardo a prodotti lattiero-caseari, ovoprodotti, prodotti ottenuti dal colostro, gelatina e collagene.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di prodotti composti contenenti prodotti di origine animale, nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2020/692 attuativo del regolamento (UE) 2016/429. Riguarda in particolare prodotti composti a lunga conservazione a temperatura ambiente e le condizioni di ammissibilità in funzione del paese terzo, territorio o zona di origine dei prodotti animali contenuti. Incide su operatori responsabili dell’ingresso nell’Unione e sulle dichiarazioni che accompagnano le partite; non introduce un regime generale per tutti i prodotti alimentari, ma solo per quelli di origine animale elencati e per i prodotti composti che li contengono.

Modifica delle prescrizioni sanitarie per i prodotti composti contenenti ingredienti di origine animale

Il regolamento delegato (UE) 2021/1703 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che integra la normativa in materia di sanità animale del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è chiarire e adeguare le condizioni di ingresso nell’Unione di prodotti composti contenenti prodotti di origine animale, tenendo conto del diverso livello di rischio dei singoli ingredienti e dei trattamenti di riduzione dei rischi cui sono sottoposti.

Contesto e finalità della modifica

Secondo i considerando, il testo precedente non disciplinava in modo espresso i prodotti ottenuti dal colostro contenuti in prodotti composti. Inoltre, la Commissione ritiene opportuno trattare in modo più proporzionato alcuni prodotti a basso rischio, in particolare gelatina e collagene in prodotti composti a lunga conservazione, nonché determinati prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti sottoposti a trattamenti di riduzione dei rischi. L’obiettivo è evitare oneri amministrativi eccessivi senza compromettere il livello di tutela sanitaria.

Ambito di applicazione materiale

La modifica riguarda i prodotti composti che contengono:

  • prodotti a base di carne;
  • prodotti lattiero-caseari;
  • prodotti ottenuti dal colostro;
  • ovoprodotti.

Restano centrali le regole sugli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione dei diversi prodotti di origine animale. L’impostazione è quindi fondata sull’origine degli ingredienti animali e sulla presenza di eventuali trattamenti di riduzione dei rischi.

Articolo 162: nuova definizione operativa delle partite ammesse

L’articolo 162 è modificato per chiarire che l’ingresso nell’Unione di determinate partite di prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale contenuti provengono da un paese terzo, territorio o zona elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici contenuti nel composto.

Sono espressamente ricompresi:

  • i prodotti composti contenenti prodotti a base di carne;
  • i prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti;
  • i prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.

La modifica serve anche a colmare la lacuna relativa ai prodotti ottenuti dal colostro, che non erano chiaramente contemplati nella disciplina precedente.

Articolo 163: disciplina dei prodotti composti a lunga conservazione

Il nuovo articolo 163 introduce una disciplina specifica per i prodotti composti a lunga conservazione a temperatura ambiente, con una deroga all’obbligo di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), purché la partita sia accompagnata da una dichiarazione dell’operatore.

La deroga si applica ai prodotti composti che:

  • non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene;
  • non contengono prodotti ottenuti dal colostro;
  • sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente.

Tali prodotti possono contenere:

  • prodotti lattiero-caseari, se rispettano una delle tre condizioni previste dall’articolo 163, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii);
  • ovoprodotti, purché abbiano subito un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli dell’allegato XXVIII.

Condizioni specifiche per i prodotti lattiero-caseari

Per i prodotti lattiero-caseari inseriti nei prodotti composti a lunga conservazione, il regolamento distingue tre casi:

  1. Prodotti non sottoposti a trattamento di riduzione dei rischi

    • sono ammessi se ottenuti nell’Unione; oppure
    • se ottenuti in un paese terzo, territorio o zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari senza trattamento specifico di riduzione dei rischi, ai sensi dell’articolo 156;
    • inoltre, il paese o la zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diverso, deve essere a sua volta elencato per tali prodotti senza obbligo di trattamento specifico.
  2. Prodotti sottoposti ai trattamenti di cui all’allegato XXVII, colonna A o B

    • devono provenire da un paese terzo, territorio o zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari soggetti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157;
    • anche il luogo di produzione del prodotto composto, se diverso, deve essere elencato in modo coerente.
  3. Prodotti sottoposti a trattamento almeno equivalente alla colonna B

    • questa opzione opera quando i lattiero-caseari non soddisfano le condizioni delle ipotesi precedenti oppure provengono da paesi terzi non autorizzati per i lattiero-caseari ma autorizzati per altri prodotti di origine animale;
    • il trattamento deve essere almeno equivalente a quello della colonna B dell’allegato XXVII, indipendentemente dalla specie di origine del latte.

Condizioni specifiche per gli ovoprodotti

Gli ovoprodotti inseriti in prodotti composti a lunga conservazione devono essere stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli dell’allegato XXVIII. La disciplina è quindi più lineare rispetto a quella dei lattiero-caseari, ma richiede comunque un trattamento idoneo a garantire il livello sanitario richiesto.

Dichiarazione che accompagna le partite

La dichiarazione prevista dall’articolo 163 svolge una funzione sostitutiva del certificato sanitario per i prodotti composti a lunga conservazione rientranti nella deroga.

Essa:

  • accompagna le partite solo se la destinazione finale dei prodotti è nell’Unione;
  • è redatta e firmata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione;
  • attesta che i prodotti composti della partita soddisfano le prescrizioni del paragrafo 1.

Il regolamento, così, alleggerisce gli obblighi documentali per le merci considerate a basso rischio.

Estensione del regime di ammissibilità per alcune origini

Il nuovo articolo 163, paragrafo 3, amplia ulteriormente le possibilità di ingresso per alcuni prodotti lattiero-caseari e per gli ovoprodotti contenuti in prodotti composti a lunga conservazione. In deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), l’ingresso è consentito se tali prodotti provengono da paesi terzi, territori o zone non espressamente elencati per tali prodotti di origine animale, ma elencati per:

  • prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti; oppure
  • prodotti della pesca, conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

Questa apertura riflette l’approccio basato sul rischio e sull’equivalenza delle garanzie offerte dal paese di origine.

Coordinamento normativo e entrata in vigore

L’articolo 2 precisa che i riferimenti all’ex articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono intendersi effettuati all’articolo 163, paragrafo 1, del medesimo regolamento, come modificato.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua adozione urgente è giustificata dal fatto che il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica dal 21 aprile 2021, e occorre quindi garantire certezza del diritto e coerenza applicativa immediata.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 162: prodotti composti interessati

L’articolo 162 è riformulato per disciplinare i prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti. L’ingresso nell’Unione è consentito solo se i prodotti composti provengono da un paese terzo, territorio o zona elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici di origine animale contenuti. Sono espressamente ricompresi i prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, i prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti, e i prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.

Nuovo articolo 163: prodotti composti a lunga conservazione

Si stabilisce una deroga per i prodotti composti a lunga conservazione a temperatura ambiente che non contengono prodotti a base di carne, salvo gelatina e collagene, né prodotti ottenuti dal colostro. Tali prodotti sono ammessi all’ingresso se accompagnati da una dichiarazione dell’operatore e se contengono prodotti lattiero-caseari o ovoprodotti conformi alle condizioni previste, oppure prodotti lattiero-caseari/ovoprodotti sottoposti a trattamenti di riduzione dei rischi equivalenti a quelli indicati negli allegati XXVII e XXVIII. Per i lattiero-caseari, sono previste tre ipotesi: prodotti non trattati ottenuti nell’Unione o in paesi/zona autorizzati; prodotti trattati secondo l’allegato XXVII, colonna A o B; oppure prodotti trattati con un livello almeno equivalente alla colonna B anche se provenienti da paesi non autorizzati per i lattiero-caseari ma autorizzati per altri prodotti di origine animale. Per gli ovoprodotti è richiesto un trattamento equivalente a quello dell’allegato XXVIII.

Dichiarazione dell’operatore responsabile

La dichiarazione prevista dall’articolo 163, paragrafo 2, accompagna le partite solo quando la destinazione finale dei prodotti composti è nell’Unione. Essa è rilasciata e firmata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione e attesta la conformità della partita alle prescrizioni del paragrafo 1, riducendo gli oneri amministrativi rispetto a un certificato sanitario.

Ampliamento dei paesi/zone ammissibili per alcuni ingredienti

In deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), è consentito l’ingresso nell’Unione di taluni prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 163, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e degli ovoprodotti contenuti in prodotti composti a lunga conservazione, se provengono da un paese terzo, territorio o zona non espressamente elencati per tali prodotti, ma elencati per prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti, oppure per prodotti della pesca conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

Gelatina e collagene nei prodotti composti a lunga conservazione

Sulla base dei considerando, gelatina e collagene, pur rientrando nella nozione di prodotti a base di carne, sono ammessi in prodotti composti a lunga conservazione nell’ambito della deroga dell’articolo 163, con applicazione della logica della dichiarazione anziché del certificato sanitario, in ragione del basso rischio sanitario associato ai trattamenti di trasformazione.

Entrata in vigore e coordinamento dei riferimenti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con urgenza motivata dall’applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal 21 aprile 2021. L’articolo 2 chiarisce che i riferimenti all’ex articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 si intendono fatti all’articolo 163, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionaleprodotti di origine animalesicurezza alimentare

Testo integrale

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