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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1141

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1141 della Commissione del 12 luglio 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto immediato, la geografia delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto dei nuovi focolai segnalati in Polonia e Slovacchia e della conseguente rivalutazione del rischio epidemiologico. Il risultato è una nuova delimitazione di numerose zone I, II e III in più Stati membri, con passaggi di alcune aree a livelli di restrizione più severi. L'intervento mira a contenere la diffusione della malattia e a preservare la circolazione sicura di suini e prodotti derivati nel mercato interno e verso i paesi terzi.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ossia alle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate per il controllo della peste suina africana. Incide in particolare su Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, ridefinendo per ciascuno di essi perimetri geografici, talvolta con esclusioni puntuali di singole municipalità o porzioni di territorio. Si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1141 della Commissione interviene in un quadro già regolato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana. La Commissione motiva l'intervento con l'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione, e in particolare con nuovi focolai rilevati in Polonia e in Slovacchia, che rendono necessario un aggiornamento urgente delle delimitazioni geografiche.

Base giuridica e contesto sanitario

Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando la Commissione ricorda che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e può avere gravi conseguenze sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite e dei prodotti all'interno dell'Unione, nonché sulle esportazioni verso paesi terzi.

La delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III deve essere aggiornata sulla base della situazione epidemiologica nelle aree interessate, del livello di rischio di ulteriore diffusione, dei principi scientificamente validi di regionalizzazione, degli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente e delle norme internazionali applicabili, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 con il nuovo testo allegato al regolamento in commento. In pratica, il regolamento non introduce un nuovo sistema autonomo di restrizioni, ma aggiorna la mappa ufficiale delle aree sottoposte a misure speciali di controllo.

L'intervento è particolarmente incisivo per:

  • Polonia, dove più aree passano da zone I o II a zone III a seguito di nuovi focolai in suini detenuti;
  • Slovacchia, dove un nuovo focolaio in un suino selvatico comporta il passaggio di un'area da zona I a zona II;
  • altri Stati membri già interessati dalla malattia, per i quali vengono confermate, ampliate o rimodulate le aree classificate nelle tre categorie di restrizione.

Criteri di aggiornamento e gestione del rischio

La Commissione afferma di aver riesaminato e aggiornato la definizione delle zone e le misure di gestione del rischio alla luce dei recenti sviluppi epidemiologici. In particolare, le nuove zone sono delimitate in modo da essere sufficientemente ampie e da tenere conto anche della situazione nelle aree circostanti, considerata la dinamicità dell'epidemia nell'Unione.

Il regolamento sottolinea quindi un approccio preventivo e adattivo: le zone non sono fisse, ma vengono modificate in funzione dell'evoluzione dei focolai e del rischio di diffusione, così da preservare l'efficacia delle misure di biosicurezza e contenimento.

Elenco delle zone e struttura dell'allegato

L'allegato sostitutivo è molto dettagliato e suddivide le aree in:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Per ciascuno Stato membro interessato vengono indicati territori amministrativi specifici, fino al livello di comune, frazione, distretto o porzione di comune, spesso definiti attraverso riferimenti a strade, linee ferroviarie, fiumi o limiti amministrativi. Tra gli Stati maggiormente interessati figurano Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia, oltre a Bulgaria, Italia e Romania nella parte relativa alle zone III.

Stati membri e categorie di restrizione

Il testo contiene elenchi estesi di aree classificate come zone I, II e III nei singoli Stati membri. Per il professionista, il dato sostanziale è che:

  • la zona I corrisponde alle aree di minore rischio tra quelle soggette a restrizione;
  • la zona II riguarda aree a rischio più elevato, in particolare in presenza di fauna selvatica infetta o di prossimità a zone più esposte;
  • la zona III attiene alle aree con rischio più alto e misure più severe, specie in presenza di focolai in suini detenuti.

In Italia, l'allegato riporta tra le zone III l'intero territorio della Sardegna. In Romania sono elencati numerosi județe in zona III. In Bulgaria, gran parte delle regioni è inserita nelle zone II o III, con alcune esclusioni puntuali. In Polonia e Slovacchia il dettaglio territoriale è particolarmente ampio e riflette la necessità di un contenimento molto fine del rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Implicazioni pratiche

Per operatori del settore zootecnico, veterinari aziendali, trasportatori, imprese della filiera suinicola e professionisti fiscali e legali che assistono tali soggetti, il rilievo pratico è immediato: la classificazione delle aree condiziona le movimentazioni di suini, i relativi prodotti e le misure di biosicurezza applicabili. La verifica della localizzazione esatta dell'allevamento o dell'unità produttiva rispetto alle zone elencate nell'allegato I diventa quindi essenziale per valutare gli obblighi e i vincoli operativi vigenti.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica aggiornata nell'Unione, tenendo conto dei nuovi focolai e del livello di rischio di ulteriore diffusione.

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo riportato nell'allegato del nuovo regolamento. Ne consegue la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri.

Riallocazione delle zone in Polonia e Slovacchia

A seguito dei nuovi focolai in Polonia e in Slovacchia, alcune aree passano a un livello di restrizione più elevato. In Polonia, aree precedentemente classificate nelle zone I o II vengono riclassificate in zona III; in Slovacchia, un focolaio in un suino selvatico determina la riclassificazione di un'area vicina da zona I a zona II. Il regolamento richiama espressamente la necessità di rivedere anche le delimitazioni delle zone interessate.

Criteri per la delimitazione delle zone

Le modifiche devono essere fondate sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi per la definizione geografica delle zone, sugli orientamenti dell'Unione discussi in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché sulle norme internazionali, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE. Devono inoltre essere considerate le giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Elenco delle zone soggette a restrizioni

L'allegato sostituito contiene l'elencazione dettagliata, per Stato membro, delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Le aree sono definite con precisione amministrativa e territoriale, includendo interi Länder, regioni, distretti, comuni o porzioni di comuni, e in alcuni casi parti di territorio delimitate da infrastrutture viarie o ferroviarie.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremovimentazione di animali e prodotti di origine animalemisure di controllo delle malattie animalimercato interno

Testo integrale

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