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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1697

Regolamento delegato (UE) 2021/1697 della Commissione del 13 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato rafforza il quadro di riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo operanti nei paesi terzi per la certificazione dei prodotti biologici destinati all’importazione nell’Unione. Introduce criteri più dettagliati su organizzazione, imparzialità, competenza, accreditamento e capacità operativa, nonché casi specifici di revoca del riconoscimento. La finalità è tutelare l’integrità dei prodotti biologici importati e aumentare la trasparenza e l’affidabilità del sistema di controllo.

Modifica i criteri di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo che certificano i prodotti biologici importati da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di controllo e agli organismi di controllo che chiedono o detengono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 per effettuare controlli sulle importazioni nell’Unione di prodotti biologici e in conversione appartenenti alle categorie di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del medesimo regolamento. Riguarda sia soggetti stabiliti in uno Stato membro sia soggetti stabiliti in un paese terzo; per le autorità di controllo è richiesto che siano organi della pubblica amministrazione del paese terzo interessato. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022 ed è rilevante anche per i riconoscimenti già in essere, in quanto introduce criteri ulteriori e ipotesi di revoca.

Modifica dei criteri di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo per i prodotti biologici nei paesi terzi

Il regolamento delegato interviene sul sistema di riconoscimento previsto dal regolamento (UE) 2018/848 per le autorità di controllo e gli organismi di controllo che certificano prodotti biologici importati nell’Unione. La modifica risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di rafforzare la solidità dei controlli nei paesi terzi e di preservare l’integrità dei prodotti biologici importati.

Ambito e finalità della modifica

La disciplina riguarda i soggetti che operano nel controllo delle importazioni di prodotti biologici e in conversione, ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848. La Commissione giustifica l’intervento con l’esperienza maturata nella supervisione di tali organismi e con la necessità di introdurre criteri aggiuntivi per assicurare controlli efficaci sugli operatori nei paesi terzi.

Criteri di riconoscimento

Il nuovo articolo 46, paragrafo 2, richiede innanzitutto che le autorità di controllo e gli organismi di controllo siano legalmente stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo. Devono inoltre possedere la capacità di verificare il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b), punto i), e c), e dall’articolo 46 del regolamento base, senza delegare compiti di controllo; il testo precisa però che il campionamento non rientra nel divieto di delega e che non costituisce delega l’attività svolta da persone legate da contratto individuale o accordo formale sotto il controllo gestionale e procedurale dell’organismo incaricante.

È richiesto che i soggetti offrano garanzie di obiettività e imparzialità e che dispongano di procedure idonee a prevenire conflitti di interesse. Il regolamento prevede anche un vincolo di rotazione: gli operatori non possono essere ispezionati dagli stessi ispettori per più di tre anni consecutivi.

Per gli organismi di controllo è previsto l’accreditamento, ai fini del riconoscimento, da parte di un solo organismo di accreditamento secondo la norma armonizzata pertinente in materia di valutazione della conformità per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Capacità organizzativa e requisiti operativi

Il riconoscimento presuppone che il soggetto disponga di esperienza, attrezzature, infrastrutture e personale sufficienti e adeguatamente qualificati. Devono esistere procedure e disposizioni interne tali da assicurare imparzialità, qualità, coerenza, efficacia e adeguatezza dei controlli e delle altre azioni.

La norma richiede inoltre personale qualificato ed esperto in numero sufficiente, strutture e attrezzature idonee e mantenute in modo adeguato, nonché procedure che consentano al personale di accedere ai locali degli operatori e alla documentazione necessaria per svolgere i controlli.

Quanto alla competenza tecnica, gli organismi devono essere in grado di svolgere attività di certificazione e controllo conformemente al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento delegato (UE) 2021/1698 per ogni tipo di operatore, per ogni paese terzo e per ogni categoria di prodotti per cui richiedono il riconoscimento. Devono inoltre essere in grado di effettuare controlli efficaci, comprese le ispezioni sugli operatori e sul sistema di controlli interni di eventuali gruppi di operatori.

Limiti collegati a precedenti revoche o sospensioni

Tra i criteri di riconoscimento figura anche l’assenza, nei 24 mesi precedenti, di una revoca del precedente riconoscimento o di una revoca/sospensione dell’accreditamento, con riferimento alla stessa domanda, allo stesso paese terzo o a richieste di estensione dell’ambito di riconoscimento. Il testo disciplina alcune eccezioni collegate alla precedente revoca del riconoscimento ai sensi del nuovo paragrafo 2 bis.

Requisito specifico per le autorità di controllo

Le autorità di controllo, a differenza degli organismi di controllo, devono essere organi della pubblica amministrazione del paese terzo per il quale chiedono il riconoscimento.

Obblighi procedurali e ulteriori criteri

Il riconoscimento è subordinato anche al rispetto degli obblighi procedurali del capo I del regolamento delegato (UE) 2021/1698. Inoltre, il regolamento lascia aperta la possibilità di introdurre criteri aggiuntivi con atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 46.

Revoca del riconoscimento

Il nuovo paragrafo 2 bis disciplina in modo espresso i casi in cui la Commissione può revocare il riconoscimento. La revoca è possibile se viene meno uno dei criteri di riconoscimento, se non viene trasmessa la relazione annuale prevista dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 o se essa è incompleta, imprecisa o non conforme.

La revoca può intervenire anche quando l’autorità o l’organismo non mette a disposizione le informazioni sul fascicolo tecnico, sul sistema di controllo, sull’elenco aggiornato degli operatori o dei gruppi di operatori o sui prodotti coperti dal riconoscimento, oppure non comunica entro 30 giorni di calendario le modifiche del fascicolo tecnico. È inoltre prevista nei casi di mancata trasmissione, entro i termini stabiliti, delle informazioni richieste dalla Commissione o da uno Stato membro, di non collaborazione nelle indagini su una non conformità o di rifiuto di un esame o audit in loco.

Se dall’esame o audit emerge un malfunzionamento sistematico delle misure di controllo, o se il soggetto non è in grado di attuare le raccomandazioni formulate dalla Commissione nel piano d’azione, il riconoscimento può essere revocato. Lo stesso vale se non sono adottate misure correttive adeguate entro un termine fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.

Ulteriori cause di revoca riguardano il mancato trasferimento, entro 30 giorni di calendario, alla nuova autorità o al nuovo organismo della documentazione pertinente in caso di cambio di controllore, il rischio di inganno per il consumatore sulla vera natura dei prodotti e l’assenza di certificazione di operatori per 48 mesi consecutivi nel paese terzo interessato.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1o gennaio 2022. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848

L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 2 dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, introducendo una lista dettagliata di criteri che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono soddisfare per essere riconosciuti ai fini del controllo dell’importazione delle categorie di prodotti biologici di cui all’articolo 35, paragrafo 7.

Criteri di riconoscimento: stabilimento, capacità di controllo e assenza di delega

I soggetti devono essere legalmente stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo e devono poter eseguire controlli per garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b), punto i), e c), e dell’articolo 46, senza delegare compiti di controllo. Il divieto di delega non si applica al campionamento; inoltre non è considerata delega l’attività svolta da persone legate da contratto individuale o accordo formale sotto il controllo gestionale e procedurale dell’organismo incaricante.

Imparzialità, conflitti di interesse e rotazione degli ispettori

È richiesto che le autorità e gli organismi offrano adeguate garanzie di obiettività e imparzialità, con procedure idonee a evitare conflitti di interesse del personale addetto ai controlli e delle altre azioni. È inoltre previsto che gli operatori non siano ispezionati dagli stessi ispettori per più di tre anni consecutivi.

Accreditamento degli organismi di controllo

Gli organismi di controllo devono essere accreditati, ai fini del riconoscimento, da un solo organismo di accreditamento secondo la norma armonizzata pertinente sulla valutazione della conformità per organismi che certificano prodotti, processi e servizi, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Requisiti organizzativi e professionali

Devono essere dimostrati esperienza, attrezzature, infrastrutture e personale sufficienti e adeguatamente qualificati ed esperti. Sono richieste procedure e disposizioni per assicurare imparzialità, qualità, coerenza, efficacia e adeguatezza dei controlli, nonché competenze, formazione e procedure interne adatte a svolgere controlli efficaci, comprese le ispezioni sugli operatori e sul sistema di controlli interni di eventuali gruppi di operatori.

Capacità operativa e accesso alle informazioni

I soggetti devono poter svolgere le attività di certificazione e controllo conformemente al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento delegato (UE) 2021/1698 per ciascun tipo di operatore, per ciascun paese terzo e per ciascuna categoria di prodotti per cui chiedono il riconoscimento. Devono inoltre disporre di procedure che garantiscano al personale l’accesso ai locali degli operatori e alla documentazione necessaria.

Condizioni per il mantenimento del riconoscimento e vincoli temporali

Tra i criteri figura anche il fatto che il precedente riconoscimento, o l’accreditamento, non sia stato revocato o sospeso nei 24 mesi precedenti in relazione alla stessa domanda, allo stesso paese terzo, a una richiesta di estensione a un ulteriore paese terzo o a un’ulteriore categoria di prodotti, salvo specifiche eccezioni richiamate dal testo.

Requisito specifico per le autorità di controllo

Nel caso delle autorità di controllo, il riconoscimento è subordinato al fatto che esse siano organi della pubblica amministrazione del paese terzo per il quale chiedono il riconoscimento.

Obblighi procedurali e possibili criteri aggiuntivi

I soggetti devono soddisfare gli obblighi procedurali di cui al capo I del regolamento delegato (UE) 2021/1698 e gli eventuali ulteriori criteri che potranno essere stabiliti con atto delegato ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 46.

Revoca del riconoscimento

Il nuovo paragrafo 2 bis elenca le ipotesi in cui la Commissione può revocare il riconoscimento per un paese terzo e/o una categoria di prodotti specifici. Le cause includono il venir meno di un criterio di riconoscimento, la mancata o incompleta relazione annuale, l’omessa comunicazione o messa a disposizione del fascicolo tecnico e delle informazioni su sistema di controllo, operatori e prodotti, il mancato aggiornamento del fascicolo entro 30 giorni, la mancata collaborazione con la Commissione o con gli Stati membri, il rifiuto di esami o audit in loco, l’esistenza di un malfunzionamento sistematico delle misure di controllo, l’assenza di misure correttive adeguate entro un termine di almeno 30 giorni, il mancato trasferimento entro 30 giorni della documentazione all’autorità subentrante in caso di cambio di organismo, il rischio di inganno per il consumatore, e l’assenza di certificazione di operatori per 48 mesi consecutivi nel paese terzo interessato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicacontrolli ufficialiimportazionicertificazionemercato interno

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