Regolamento (UE) 2021/1156
Regolamento (UE) 2021/1156 della Commissione del 13 luglio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda i glicosidi steviolici (E 960) e il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE dei glicosidi steviolici, introducendo una specifica voce per il rebaudioside M ottenuto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia. Contestualmente rinomina il prodotto già autorizzato come "glicosidi steviolici da Stevia (E 960a)" e adegua l’elenco delle categorie alimentari e dei livelli massimi d’uso. Vengono inoltre inserite nel regolamento sulle specifiche tecniche le caratteristiche compositive e di purezza del nuovo additivo. È previsto un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte dei prodotti già etichettati come "glicosidi steviolici (E 960)".
Modifica le regole UE sugli additivi alimentari per autorizzare e specificare il rebaudioside M prodotto enzimaticamente da Stevia, con aggiornamento delle denominazioni e delle condizioni d’uso dei glicosidi steviolici.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, utilizzano, etichettano o immettono sul mercato additivi alimentari e alimenti contenenti glicosidi steviolici nell’Unione europea. Incide sull’elenco UE degli additivi autorizzati e sulle relative specifiche tecniche, con riferimento alle categorie alimentari già autorizzate per i glicosidi steviolici. Prevede un regime transitorio per i prodotti etichettati o immessi sul mercato fino a 18 mesi dopo l’entrata in vigore, che possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.
Regolamento (UE) 2021/1156: glicosidi steviolici e rebaudioside M
Il regolamento interviene sulla disciplina degli additivi alimentari per recepire l’evoluzione tecnologica nella produzione di edulcoranti a base di stevia. La Commissione, sulla base della procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e del parere EFSA del 24 settembre 2019, modifica sia l’elenco UE degli additivi autorizzati sia le relative specifiche tecniche.
Contesto e finalità
Il regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e le condizioni d’uso, mentre il regolamento (UE) n. 231/2012 ne fissa le specifiche. La domanda del 2018 mirava a modificare le specifiche dei glicosidi steviolici per includere un nuovo metodo di produzione del rebaudioside M. La Commissione prende atto che il nuovo processo enzimatico genera un prodotto distinto da quello ottenuto per estrazione acquosa e ricristallizzazione, giustificando l’introduzione di specifiche separate.
Modifiche all’elenco degli additivi autorizzati
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 viene modificato in più punti:
- la voce "E 960 glicosidi steviolici" è sostituita da "E 960a glicosidi steviolici da Stevia";
- dopo tale voce è inserita "E 960c glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente";
- nella parte C è inserita una nuova voce di gruppo che ricomprende "E 960a – 960c: glicosidi steviolici";
- nella parte E, per numerose categorie alimentari, le vecchie voci sono sostituite da nuove autorizzazioni riferite al gruppo "E 960a – 960c", mantenendo i livelli massimi già applicabili e le condizioni specifiche d’uso.
Le categorie interessate comprendono, tra le altre, prodotti lattiero-caseari aromatizzati, gelati, preparazioni e confetture di frutta, prodotti di cacao e cioccolato, confetteria, gomme da masticare, cereali da colazione, prodotti da forno fini, pesce e prodotti della pesca trasformati, edulcoranti da tavola, senape, zuppe e salse, alimenti dietetici, nettari, bevande aromatizzate, bevande a base di malto, altre bevande alcoliche, snack, frutta a guscio trasformata, dessert e integratori alimentari. In alcune voci è previsto l’uso a quantum satis.
Specifiche tecniche del rebaudioside M
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è aggiornato per includere la nuova voce dedicata al rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia. La specifica descrive un processo in più fasi:
- bioconversione enzimatica di estratti purificati di foglie di Stevia rebaudiana Bertoni;
- uso degli enzimi UDP-glucosiltransferasi e saccarosio sintasi prodotti dai lieviti geneticamente modificati K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b;
- rimozione degli enzimi, purificazione e ricristallizzazione del prodotto finale.
Il prodotto deve contenere almeno il 95 % di rebaudioside M sulla sostanza secca e non deve presentare cellule vitali né DNA dei lieviti impiegati. Sono inoltre indicati parametri analitici dettagliati relativi a purezza, solventi residui, metalli pesanti, proteine residue e granulometria.
Valutazione di sicurezza e motivazione regolatoria
I considerando evidenziano che l’EFSA ha ritenuto il nuovo processo potenzialmente fonte di impurità diverse rispetto al procedimento tradizionale, ma ha concluso che:
- sono necessarie specifiche separate per il rebaudioside M ottenuto con il processo enzimatico;
- la DGA di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno resta applicabile;
- l’esposizione in caso di sostituzione non supererà quella derivante dai glicosidi steviolici già autorizzati;
- il rebaudioside M prodotto con gli enzimi indicati è sicuro per gli stessi usi e agli stessi livelli d’uso dei glicosidi steviolici.
Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per agevolare l’adeguamento degli operatori, l’additivo "glicosidi steviolici" (E 960) e gli alimenti che lo contengono, se etichettati o immessi sul mercato fino a 18 mesi dopo l’entrata in vigore e conformi alle nuove prescrizioni, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore alimentare, il regolamento comporta l’esigenza di verificare:
- la corretta denominazione in etichetta dell’additivo usato;
- la corrispondenza tra additivo e categoria alimentare autorizzata;
- il rispetto dei livelli massimi o dell’eventuale quantum satis;
- l’adeguamento delle schede tecniche e dei dossier qualità alle nuove specifiche del rebaudioside M;
- la gestione del periodo transitorio per stock e prodotti già immessi sul mercato.
Disposizioni principali
Autorizzazione del nuovo additivo e revisione delle denominazioni
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per inserire il nuovo additivo "E 960c Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente" e per rinominare la voce esistente in "E 960a Glicosidi steviolici da Stevia". Viene inoltre creato un raggruppamento comune "E 960a – 960c" per le categorie in cui i due additivi possono essere usati con le stesse condizioni.
Estensione delle condizioni d’uso nelle categorie alimentari
Per numerose categorie dell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, le voci relative ai glicosidi steviolici sono sostituite con limiti di impiego riferiti a "E 960a – 960c". Sono confermati i livelli massimi autorizzati, compresi alcuni usi a quantum satis per gli edulcoranti da tavola, e sono mantenute le limitazioni specifiche per prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, per alcune conserve, confetture, bevande, salse, dessert, integratori alimentari e altre categorie elencate nell’allegato I.
Specifiche del rebaudioside M prodotto enzimaticamente
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è aggiornato con una nuova voce per "E 960c (i) Rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia". La specifica descrive il processo produttivo mediante bioconversione enzimatica di estratti purificati di foglie di Stevia rebaudiana Bertoni con enzimi UDP-glucosiltransferasi e saccarosio sintasi prodotti dai lieviti geneticamente modificati K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b, con requisito che non siano presenti cellule vitali né DNA dei lieviti nel prodotto finale.
Parametri di composizione, purezza e identificazione
Per il rebaudioside M sono indicati denominazione chimica, formula molecolare C56H90O33, numero CAS 1220616-44-3, peso molecolare 1291,29 g/mol e fattore di conversione 0,25. Il titolo minimo è non meno del 95 % sulla sostanza secca; sono stabilite caratteristiche di aspetto, solubilità, pH, e limiti di purezza per ceneri totali, perdita all’essiccazione, solventi residui, arsenico, piombo, cadmio, mercurio, proteine residue e dimensione delle particelle.
Fondamento scientifico e sicurezza
Nei considerando si richiama il parere EFSA del 24 settembre 2019, che ritiene necessarie specifiche separate per il rebaudioside M prodotto con il processo enzimatico in fasi, pur confermando l’applicabilità della DGA di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno. L’EFSA conclude che l’esposizione non sarà superiore a quella dei glicosidi steviolici (E 960) e che il rebaudioside M prodotto con gli enzimi indicati non pone problemi di sicurezza per gli stessi usi e agli stessi livelli d’uso dei glicosidi steviolici.
Regime transitorio e entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’additivo "glicosidi steviolici" (E 960) e gli alimenti che lo contengono, etichettati o immessi sul mercato fino a 18 mesi dopo l’entrata in vigore e conformi alle nuove prescrizioni, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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