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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2086

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2086 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per i controlli tramite monitoraggio relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Normativa europea32020R2086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga specifica, limitata all’anno di domanda 2020, alle regole sui controlli tramite monitoraggio previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. La misura tiene conto delle difficoltà operative create dalle restrizioni alla circolazione dovute al COVID-19 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532. Sono fissate soglie minime di controllo ridotte per taluni verifiche in campo, comprese quelle sul tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa.

Deroga, per l’anno di domanda 2020, ad alcuni controlli tramite monitoraggio previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in ragione delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai beneficiari dei regimi di aiuto per superficie e delle misure di sostegno connesse alla superficie nell’ambito della politica agricola comune. Riguarda in particolare i controlli tramite monitoraggio che richiedono ispezioni in campo, per l’anno di domanda 2020, quando gli Stati membri non siano in condizione di effettuarli a causa delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19. Incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, che viene modificato. L’applicazione decorre retroattivamente dal 20 aprile 2020.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2086: deroga ai controlli tramite monitoraggio per l’anno di domanda 2020

Il regolamento interviene in via modificativa sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, introducendo una ulteriore deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. La finalità è consentire, nell’anno di domanda 2020, un adattamento dei controlli in campo reso necessario dalle restrizioni alla circolazione e dalle misure adottate dagli Stati membri per contrastare la pandemia di COVID-19.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), quale base giuridica. Il nuovo intervento si inserisce nel quadro già delineato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, che aveva introdotto deroghe per taluni controlli amministrativi e in loco nella politica agricola comune. Il presente regolamento aggiunge una disciplina specifica per i controlli tramite monitoraggio che, in condizioni ordinarie, richiedono visite in campo.

Ambito della deroga

La deroga opera solo se, a causa delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare tutti i controlli che richiedono ispezioni in campo. La disciplina riguarda espressamente l’anno di domanda 2020 e incide sui controlli relativi ai regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie.

In particolare, in deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, e all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono applicare soglie minime di controllo ridotte.

Soglie minime richieste

Per l’anno di domanda 2020, il regolamento stabilisce che:

  • i controlli pertinenti relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi siano effettuati per almeno il 3 % dei beneficiari interessati;
  • le verifiche del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa siano effettuate per almeno il 10 % della superficie.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È prevista una applicazione retroattiva a decorrere dal 20 aprile 2020, data coincidente con quella del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532

Viene inserito l’articolo 4 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, introducendo una deroga aggiuntiva rispetto al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione ai controlli tramite monitoraggio.

Deroga ai controlli che richiedono ispezioni in campo

In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, e all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se gli Stati membri non possono effettuare tutti i controlli in campo a causa delle misure contro la pandemia di COVID-19, per l’anno di domanda 2020 si applicano soglie minime ridotte.

Soglia minima del 3 % per controlli su ammissibilità e obblighi

I pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi devono essere effettuati per almeno il 3 % dei beneficiari interessati.

Soglia minima del 10 % per la canapa

Le verifiche del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa devono essere effettuate per almeno il 10 % della superficie.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti di stato agricolicontrolli e verifichesviluppo ruraleemergenza covid-19

Testo integrale

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