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Sentenza

Sentenza n. 633/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 3097/2023, resa tra le parti, a mezzo del quale era stato chiesto l’annullamento: - dell’ordinanza–ingiunzione di demolizione dell'immobile sito in Catania, Via -OMISSIS-, censito al N.C.E.U. al Foglio n° -OMISSIS-(pratica Antiabusivismo: cod. n° 16214/2017 - prot. N° 373282), resa dal Comune di Catania il 12 ottobre 2017 e notificata alla Sig.ra -OMISSIS- in data 20 ottobre 2017.

Giustizia amministrativa202400398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Comune di Catania del 12 ottobre 2017, notificata il 20 ottobre 2017, che ingiungeva la demolizione dell'immobile e il ripristino dello stato dei luoghi; in appello, sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3097/2023, che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e confinanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva acquistato l'immobile il 29 marzo 2007 e sosteneva che il fabbricato fosse stato realizzato prima del 1964, richiamando le dichiarazioni della parte venditrice nell'atto notarile, iscrizioni ipotecarie del 1958, un decreto di trasferimento del 1977, un'autorizzazione comunale del 16 luglio 2007 per un soppalco metallico di circa 41 mq, l'assenza di precedenti provvedimenti repressivi e una nota della Direzione urbanistica del 28 dicembre 2017. Dopo l'annullamento comunale in autotutela, nel 2014, della DIA relativa a ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, cambio d'uso da commerciale a residenziale e realizzazione di autorimesse, e dopo la sentenza del TAR n. 2676/2015 non impugnata, che aveva accertato la necessità del titolo edilizio originario e la sua mancanza, il Comune aveva ordinato la demolizione. Con un unico articolato motivo d'appello, la proprietaria ha contestato che il TAR avesse ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dell'ordine: secondo l'appellante, il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata, esplicitare un interesse pubblico concreto ulteriore rispetto al ripristino della legalità e confrontarsi con l'affidamento derivante dalla risalenza dell'edificio, dalla buona fede nell'acquisto e dagli atti e circostanze indicati. Le proprietarie confinanti hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, rilevando che non si potevano riaprire questioni coperte dal giudicato.

La decisione

Il CGARS respinge l'appello e conferma la sentenza del TAR. La sentenza del TAR n. 2676/2015 ha coperto con giudicato non solo il dispositivo, ma anche l'accertamento necessario secondo cui l'edificio, realizzato dopo il 1954 in area già compresa nel perimetro dell'abitato, necessitava del titolo previsto dall'art. 31 della legge n. 1150/1942 e ne era privo. Sono quindi precluse le contestazioni sull'epoca di costruzione, sulla collocazione urbanistica e sulla necessità del titolo. Quanto alla censura motivazionale, il richiamo nell'ordinanza alla precedente pronuncia, resa tra le stesse parti e relativa al medesimo immobile, individuava con sufficiente precisione il presupposto fattuale e giuridico della demolizione e non costituiva motivazione apparente; non era necessario ripetere l'istruttoria già definita dal giudicato. L'ordine di demolizione di un'opera abusiva è vincolato e, di regola, non richiede una motivazione ulteriore sulle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione con l'interesse privato, poiché il ripristino della legalità urbanistico-edilizia costituisce la ragione dell'intervento. Il decorso del tempo e la buona fede dell'acquirente non fondano un affidamento opponibile alla repressione dell'abuso. Le dichiarazioni contenute nel rogito, le iscrizioni ipotecarie e il decreto di trasferimento attestano, al più, la rappresentazione negoziale, l'esistenza materiale o la circolazione del bene, non la sua regolarità edilizia; l'autorizzazione del 2007 riguardava soltanto un soppalco e non attestava la legittimità dell'intero fabbricato. L'assenza di precedenti repressioni non equivale a un provvedimento favorevole; la nota del 28 dicembre 2017 era successiva all'ordinanza e aveva natura istruttoria, senza modificarla. Spese del grado integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 1150/1942

    Il primo giudice, infatti, ha respinto il ricorso muovendo dalla considerazione che la costruzione era stata realizzata dopo il 1954, in area già ricompresa nel perimetro dell’abitato individuato dal regolamento edilizio comunale del 1935, e che, per tale ragione, essa era soggetta al previo rilascio del titolo prescritto dall’art. 31 della legge n. 1150 del 1942.

    La costruzione ricadente nell'area già compresa nel perimetro dell'abitato individuato dal regolamento edilizio comunale del 1935 era soggetta al previo titolo edilizio previsto dalla norma; nel caso concreto, il relativo accertamento è stato coperto dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    A seguito della segnalazione della proprietaria confinante, il Comune sospendeva cautelativamente il procedimento e, con provvedimento dell’11 giugno 2014, annullava in autotutela la D.I.A., ritenendo non documentata la regolarità urbanistico-edilizia originaria del manufatto.

    La disposizione è richiamata per l'annullamento in autotutela della DIA; la decisione in esame non sviluppa una distinta interpretazione dei presupposti dell'annullamento, ma considera la precedente pronuncia che ne aveva confermato la legittimità e accertato la mancanza del titolo originario.

  • art. 40 l. 47/1985

    Il presente giudizio non può, dunque, risolversi in una rinnovata verifica della legittimità originaria dell’edificazione, né può essere utilizzato per rimettere in discussione l’epoca di realizzazione del manufatto, la sua collocazione rispetto al perimetro dell’abitato, la necessità del titolo ratione temporis et loci, la portata del regolamento edilizio comunale del 1935, l’incidenza del P.R.G. del 1964 o il significato dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985.

    Il significato dell'art. 40 non può essere nuovamente esaminato nel giudizio sull'ordine di demolizione nella misura in cui la questione mira a contestare l'abusività originaria già definita con giudicato.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo si estende agli accertamenti che costituiscono antecedenti logico-giuridici necessari della decisione, anche quando il successivo giudizio abbia a oggetto un atto distinto, purché questo si fondi sul medesimo presupposto; tale presupposto non può essere rimesso in discussione impugnando l'atto consequenziale.
  • È legittima la motivazione per relationem dell'ordine di demolizione quando l'atto richiamato è individuato con precisione e consente al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico dell'amministrazione; ciò vale in particolare per il richiamo a una sentenza definitiva resa tra le stesse parti e relativa al medesimo immobile.
  • L'ordine di demolizione di un'opera priva del necessario titolo edilizio è espressione di potere vincolato e, di regola, non richiede l'indicazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia, né la comparazione con l'interesse privato alla conservazione dell'opera.
  • Il decorso del tempo, l'inerzia dell'amministrazione e la buona fede dell'acquirente non sanano l'abuso né fondano, da soli, un affidamento qualificato opponibile all'esercizio del potere repressivo; l'assenza di precedenti provvedimenti non equivale a un provvedimento favorevole.
  • Dichiarazioni negoziali sulla regolarità edilizia, atti che attestano la materiale esistenza o la circolazione civilistica dell'immobile e autorizzazioni relative a interventi circoscritti non provano, in assenza di un accertamento espresso, la legittimità urbanistico-edilizia dell'intero fabbricato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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