Cassazione Civile, Ordinanza n. 17418/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di interest rate swap stipulato nel 2006 da una società per coprire il rischio connesso a un leasing finanziario finalizzato all’acquisto di un immobile. In primo e secondo grado è stata accolta la domanda di nullità per mancanza di causa, ritenendosi il derivato inidoneo alla funzione di copertura; sono state invece respinte sia la domanda risarcitoria dell’attrice sia le domande della banca per il pagamento dei differenziali negativi nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori. In cassazione la cessionaria del credito della banca ha dedotto la violazione degli artt. 1418, 1419, 1421, 1972 e 2907 c.c. e degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., sostenendo che la rinuncia alla domanda di nullità da parte della società, inserita in un accordo conciliativo, avrebbe precluso l’estensione degli effetti della declaratoria di nullità e avrebbe consentito di mantenere valido il titolo contrattuale almeno nei confronti della società e dell’altro fideiussore rimasto contumace in primo grado. L’altro garante ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando che la sentenza d’appello avesse prima riconosciuto la sua costituzione e poi lo avesse trattato come contumace, omettendo di regolare le spese in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura presupponeva l’esistenza e la qualificazione, mai accertate nei giudizi di merito, di una transazione avente ad oggetto la rinuncia all’azione di nullità del contratto di swap per difetto di causa. Ha affermato che, in mancanza di un accertamento specifico su un negozio transattivo e sui suoi contenuti, non era possibile applicare le norme invocate. Ha invece accolto il ricorso incidentale limitatamente alle spese, rilevando un vizio processuale della sentenza impugnata, che aveva omesso di provvedere sulle spese in favore del garante costituito; la sentenza è stata cassata sul punto e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito condannando la banca soccombente al pagamento delle spese del grado di appello in favore del ricorrente incidentale. Sono state inoltre liquidate le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto e i suoi effetti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità della censura principale.
art. 1419 c.c.
Richiamato tra le norme denunciate, senza specifica applicazione decisoria nel caso concreto.
art. 1421 c.c.
È richiamato come norma che consente a chiunque vi abbia interesse di far valere la nullità; la Corte precisa che la rinuncia all’azione da parte di un legittimato non preclude l’azione di altri interessati.
art. 1972 c.c.
La Corte distingue tra transazione su titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune e transazione su titolo nullo per altre ragioni, osservando che nel caso di nullità per mancanza di causa opera al più il secondo comma; tuttavia la questione non è decidibile perché la transazione non è stata accertata in fatto.
art. 2907 c.c.
Richiamato tra le norme denunciate, ma non applicato autonomamente nella decisione.
art. 99 c.p.c.
Richiamato tra le norme denunciate, senza autonomo rilievo decisorio nel merito della censura principale.
art. 101 c.p.c.
Richiamato tra le norme denunciate, senza autonomo rilievo decisorio nel merito della censura principale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra le norme denunciate; la Corte non ne fa applicazione specifica nel rigettare il ricorso principale.
art. 91 c.p.c.
Regola sulle spese di lite applicata per condannare la parte soccombente.
art. 97 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulle spese, ma la decisione si fonda sul vizio di omessa pronuncia/regolazione delle spese.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale per denunciare il vizio della motivazione/dispositivo in tema di spese.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale per sostenere la nullità della statuizione sulle spese.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Applicato per cassare la sentenza sul capo spese e decidere la causa nel merito senza rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia all’azione di nullità, per essere rilevante ai fini dell’effetto preclusivo o modificativo dedotto in giudizio, deve risultare da un negozio o da un accordo il cui contenuto e la cui qualificazione siano stati specificamente accertati dal giudice di merito; in difetto, la censura in cassazione è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del fatto.
- La nullità del contratto, ove sia stata utilmente fatta valere da un soggetto legittimato, non è neutralizzata dalla rinuncia all’azione compiuta da un diverso interessato; la rinuncia di uno solo non elimina la legittimazione degli altri soggetti che abbiano interesse ad agire ex art. 1421 c.c.
- La transazione che abbia ad oggetto un titolo nullo va distinta dalla semplice rinuncia all’azione di nullità: solo la prima può incidere sugli effetti del rapporto secondo la disciplina dell’art. 1972 c.c., ma la sua rilevanza dipende dalla concreta qualificazione dell’accordo e dal suo oggetto.
- In materia di nullità per mancanza di causa di un derivato di copertura, il giudice non può estendere automaticamente a tutti i coobbligati gli effetti di una dedotta rinuncia se non accerta in fatto che essa faccia parte di una transazione riferita proprio alla nullità del contratto.
- La mancata pronuncia sulle spese nei confronti di una parte costituita integra vizio processuale censurabile in cassazione e, se non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito la relativa regolazione ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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