Cassazione Penale, Sentenza n. 17926/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari ristretti con quelli non ristretti e ha rigettato la revoca della misura cautelare. Il ricorrente ha dedotto: (i) mancata motivazione, perché l'ordinanza si limita a richiamare la decisione del 23/01/2025 favorevole all'estradizione la cui motivazione non era ancora depositata; (ii) violazione dell'art. 2.1 del Trattato di estradizione Italia-Uruguay 2017: il reato contestato avrebbe un minimo edittale di 12 mesi, inferiore al limite minimo di 2 anni previsto dal Trattato, quindi l'estradizione sarebbe vietata e ciò inciderebbe sulle condizioni applicative della misura cautelare ai sensi dell'art. 714, comma 3, c.p.p.; (iii) estinzione del reato ai sensi del diritto italiano (prescrizione) e conseguente divieto di estradizione ai sensi dell'art. 3, lett. h) del Trattato 2017, con la riclassificazione della fattispecie come appropriazione indebita estinta per prescrizione (fatto del 2016).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto palesemente generico rispetto al richiamo alle precedenti decisioni. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti generici rispetto alla decisione intervenuta favorevole all'estradizione, che è il luogo proprio per valutare gli elementi ostativi addotti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 284, comma 2, cod. proc. pen.
Norma rimessa in relazione alla sostituzione della modalità degli arresti domiciliari (da ristretti a non ristretti) nell'ambito di misure cautelari per fini estradizionali; nella sentenza tale norma è richiamata come base regolatrice della misura applicata.
art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente nella prospettiva che l'impossibilità di concedere l'estradizione per ragioni di trattato incida sulle condizioni applicative della misura cautelare; la Corte però non ha esaminato nel merito tale eccezione ritenendola generica.
Trattato di estradizione Italia-Uruguay 2017, art. 2.1
Secondo il ricorrente il trattato richiede un limite edittale minimo (almeno due anni) per ammettere l'estradizione; il motivo è che il reato contestato avrebbe un minimo edittale di 12 mesi e dunque sarebbe escluso dall'estradizione. La Corte ha ritenuto la questione generica e non ha valutato nel merito.
Trattato di estradizione Italia-Uruguay 2017, art. 3, lett. h)
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il reato è estinto secondo il diritto italiano (prescrizione) e che ciò impedisce l'estradizione in base al trattato. Anche su questo punto la Corte ha ritenuto la censura generica e non ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Le censure relative all'estradizione o all'applicabilità di un trattato (es. soglie edittali o estinzione del reato) devono essere articolate con precisione e documentate: argomentazioni generiche, prive di analisi concreta o di riferimento puntuale alla decisione impugnata, sono di regola ritenute inammissibili.
- Se il giudice nazionale ha già adottato una decisione favorevole all'estradizione, le contestazioni sulle cause ostative (edittali, di estinzione o di carattere formale) devono essere rivolte specificamente a quella decisione e dimostrare perché la stessa avrebbe errato nella valutazione degli elementi ostativi.
- La compatibilità tra qualificazione giuridica del fatto nel paese richiedente e le fattispecie previste dal trattato/extradition treaty va dimostrata con riferimento comparato alle norme incriminatrici e ai relativi parametri edittali (massimo/minimo), non con affermazioni generiche.
- Per contestare una misura cautelare disposta a fini estradizionali invocando l'impossibilità dell'estradizione, il difensore deve collegare concretamente l'incapacità di estradare (ad esempio per prescrizione o per soglia edittale) con la cessazione della necessità della misura, fornendo elementi probatori e giuridici chiari.
- In Cassazione è essenziale contestare il ragionamento specifico adottato dal giudice d'appello: il semplice richiamo a precedenti decisioni o a profili generali del trattato non supplisce all'onere di motivazione richiesto per l'impugnazione.
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