Risoluzione n. 355 del 8/08/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati acquisiti nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani riguarda anche i consorzi che gestiscono il servizio in forma associata. Precisa inoltre quali dati devono essere trasmessi, le modalità di raccolta, la scadenza della prima comunicazione, l’aggiornamento per gli anni successivi e la sanzione applicabile in caso di omissioni, incompletezze o infedeltà, con esclusione della sanzione quando i dati non siano stati forniti dall’utente.
Comunicazione annuale dei dati sugli immobili da parte dei gestori del servizio rifiuti urbani
Comunicazione dei dati sugli immobili da parte dei gestori del servizio rifiuti urbani
La risoluzione n. 355/E dell’8 agosto 2008 interviene sull’interpretazione dell’art. 1, commi da 106 a 108, della legge n. 296 del 2006, relativo all’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati acquisiti nell’attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Il documento chiarisce a chi spetta l’obbligo, quali informazioni devono essere trasmesse, come vadano raccolte e quali sanzioni si applichino in caso di inadempimento.
Ambito soggettivo dell’obbligo
La Direzione precisa che l’obbligo di comunicazione grava sui soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura giuridica. Ciò vale anche quando il servizio sia gestito in forma associata a livello sovracomunale da un consorzio costituito tra enti locali.
Nel caso esaminato, pertanto, il consorzio interpellante è tenuto alla trasmissione dei dati in quanto soggetto che opera la gestione del servizio per conto dei Comuni aderenti.
Oggetto della comunicazione
Il documento richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, che individua i dati da comunicare come quelli in possesso del gestore, relativi alle dichiarazioni degli utenti e rilevanti ai fini dei controlli, riferiti a ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito.
I dati oggetto di comunicazione sono indicati come:
- dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti, ossia denominazione e codice fiscale;
- dati identificativi dell’occupante-detentore dell’immobile, ossia denominazione e codice fiscale;
- dati relativi all’immobile occupato o detenuto.
La risoluzione chiarisce che devono essere trasmessi tutti i dati richiesti dal provvedimento, indipendentemente dal sistema tariffario adottato. Quindi l’obbligo sussiste anche se la tariffa di igiene ambientale, T.I.A., non è parametrata alla superficie dell’immobile.
Modalità di raccolta dei dati
Non essendo prevista una disciplina specifica sulle modalità di acquisizione delle informazioni, la Direzione ritiene che il gestore debba trasmettere:
- i dati già in suo possesso, anche se provenienti da banche dati fornite dai Comuni aderenti alla gestione associata;
- i dati acquisibili dagli utenti mediante la compilazione e restituzione di appositi formulari, consegnati o inviati preventivamente dal gestore, ad esempio in occasione della fatturazione o della prima comunicazione utile ai fini dell’applicazione della T.I.A.
Viene quindi escluso che il gestore possa limitarsi a trasmettere solo una parte aggiornata dell’archivio: la comunicazione deve riguardare i dati richiesti dal provvedimento, nei limiti di quelli disponibili o acquisibili secondo le modalità indicate.
Prima comunicazione, decorrenza e aggiornamenti successivi
La prima comunicazione all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2008. Essa serve a costituire una base dati utile al monitoraggio di fenomeni economici connessi agli immobili.
L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2007, data dalla quale la norma deve intendersi vigente.
Per gli anni successivi al 2007, le comunicazioni hanno finalità di aggiornamento e devono essere trasmesse solo in caso di variazione dei dati relativi all’utente beneficiario del servizio di smaltimento rifiuti.
Sanzioni e mancata collaborazione dell’utente
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte dell’ente gestore obbligato, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari a euro 258,00 ed euro 2.064,00.
La sanzione non si applica, tuttavia, se il gestore non ha ricevuto dall’utente i dati necessari alla comunicazione. Poiché l’adempimento riflette i dati forniti dagli utenti, il rifiuto di questi ultimi impedisce il corretto assolvimento dell’obbligo.
In tali casi, la risoluzione suggerisce che il gestore segnali all’Agenzia delle entrate la mancata comunicazione dei dati richiesti, per consentire gli opportuni controlli fiscali nei confronti dell’utente.
Chiarimento conclusivo
Il documento conferma quindi tre principi principali: l’obbligo di comunicazione riguarda anche i consorzi che gestiscono in forma associata il servizio rifiuti; devono essere trasmessi tutti i dati individuati dal provvedimento del 14 dicembre 2007; la sanzione opera per l’omissione imputabile al gestore, ma non quando la mancata trasmissione dipenda dal rifiuto dell’utente di fornire i dati richiesti.
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