Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 349 del 7/08/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione gratuita di una porzione di immobile da parte di una società cooperativa a favore di un Comune non beneficia dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 12, DPR n. 633/1972, perché si inserisce in un rapporto sinallagmatico legato alla gara e agli obblighi assunti dal soggetto aggiudicatario.

IVA su cessione gratuita di immobile a un Comune

IVA sulla cessione gratuita di immobile a favore di un Comune

La risoluzione esamina il trattamento IVA di una porzione di immobile che una società cooperativa, aggiudicataria di una procedura pubblica, intende cedere gratuitamente al Comune. Il chiarimento riguarda l’applicazione degli articoli 2 e 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con particolare riferimento all’esenzione per le cessioni gratuite effettuate in favore di enti pubblici.

Contesto della fattispecie

Il Comune aveva ceduto, tramite gara pubblica, un’area denominata Alfa e un immobile denominato Beta a una società cooperativa a responsabilità limitata, con l’obiettivo di realizzare lavori di riqualificazione e un complesso edilizio a destinazione residenziale, commerciale e direzionale.

Nell’ambito degli obblighi assunti in sede di gara, la società aveva successivamente stipulato con il Comune un contratto preliminare di comodato d’uso gratuito, per 100 anni, su una porzione dell’immobile destinata a uso ufficio. In un secondo momento, la società si è dichiarata disponibile a cedere gratuitamente al Comune la porzione di fabbricato di sua proprietà.

Il quesito posto dal Comune riguarda il trattamento fiscale, ai fini IVA, di tale cessione gratuita.

Posizione del contribuente

Il Comune riteneva che la cessione dovesse essere considerata esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 12), del DPR n. 633/1972, poiché si trattava di una cessione gratuita a favore di un ente pubblico.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama due disposizioni del DPR n. 633/1972:

  • art. 2, comma 2, n. 4): considera cessioni di beni anche le cessioni gratuite, salvo alcune esclusioni;
  • art. 10, n. 12): prevede l’esenzione IVA per le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 se effettuate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché delle ONLUS.

La risoluzione precisa che, in via generale, le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa sono rilevanti ai fini IVA, indipendentemente dal valore, poiché il cedente ha normalmente esercitato il diritto alla detrazione sull’acquisto.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto, la cessione gratuita della porzione di immobile non viene considerata un’operazione autonoma e meramente liberalità, ma l’adempimento di un’obbligazione assunta dalla società nell’ambito della gara e successivamente formalizzata nel preliminare di comodato.

L’Agenzia evidenzia che la cessione si inserisce in un rapporto di natura sinallagmatica instaurato tra la società e il Comune, collegato all’operazione complessiva di alienazione dell’area Alfa e dell’immobile Beta appartenenti al patrimonio dell’ente locale.

Proprio per questa connessione contrattuale e funzionale con la precedente obbligazione assunta dalla società, la cessione gratuita non può essere ricondotta all’esenzione dell’art. 10, n. 12), DPR n. 633/1972.

Esito del parere

L’Agenzia conclude che, nel caso esaminato, la cessione gratuita in proprietà della porzione di immobile non beneficia dell’esenzione IVA prevista per le cessioni gratuite a favore di enti pubblici.

Indicazione finale

La risoluzione si chiude con la consueta previsione secondo cui le Direzioni Regionali devono vigilare affinché gli uffici osservino le istruzioni e i principi enunciati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.