Risoluzione n. 348 del 7/08/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che il Comune, affidando la distribuzione del gas tramite contratto di servizio, non agisce come pubblica autorità ma svolge una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Il canone annuo e la somma una tantum, se il Comune opera nell’ambito di un’attività d’impresa, devono quindi essere assoggettati a IVA.
IVA su canone e somma una tantum per affidamento distribuzione gas
Trattamento IVA del canone e della somma una tantum nell’affidamento del servizio di distribuzione del gas
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle somme percepite da un Comune in relazione all’affidamento del servizio di distribuzione del gas nel proprio territorio. Il chiarimento riguarda, in particolare, un canone annuo parametrato al margine di distribuzione e una somma una tantum corrisposta alla firma del contratto di servizio.
Quesito posto dal Comune
Il Comune intende affidare, mediante procedura ristretta, la gestione del servizio di distribuzione del gas ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. L’affidamento ha decorrenza dal 1° agosto 2008 e durata di dodici anni.
L’aggiudicatario dovrà corrispondere:
- un canone annuo, pari a una percentuale fissa e invariabile del margine di distribuzione, indicato come VRC;
- una somma una tantum di euro 250.000,00, da versare alla firma del contratto di servizio.
Il Comune chiede se tali importi debbano essere assoggettati a IVA.
Tesi del contribuente
Il Comune sostiene che le somme percepite non rientrino nell’ambito applicativo dell’IVA. Secondo l’ente, nell’affidare il servizio di distribuzione del gas esso agisce come pubblica autorità, richiamando l’articolo 4, paragrafo 5, della Sesta Direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 388, oggi trasfuso nell’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE.
Valutazione della soggettività passiva IVA del Comune
L’Agenzia richiama in primo luogo la disciplina comunitaria: gli enti di diritto pubblico, compresi i Comuni, non sono soggetti passivi IVA per le attività svolte nella veste di pubblica autorità, anche quando percepiscano diritti, canoni, contributi o retribuzioni, purché:
- l’esclusione non provochi distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza;
- le attività non rientrino tra quelle elencate nell’allegato I della direttiva, quando non siano trascurabili.
Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la qualifica di pubblica autorità dipende non dall’oggetto o dallo scopo dell’attività, né dalla natura demaniale o patrimoniale dei beni utilizzati, ma dalle modalità di esercizio dell’attività. È determinante il regime giuridico applicato dal diritto nazionale, per verificare se l’ente operi come soggetto di diritto pubblico o come soggetto di diritto privato, alle stesse condizioni degli operatori economici privati.
Natura del rapporto tra Comune e gestore
Nel caso concreto, il rapporto tra Comune e soggetto affidatario è disciplinato da un contratto di servizio. Tale contratto prevede, a carico del gestore, una serie di obblighi e adempimenti, tra cui:
- garantire la distribuzione del gas in trasparenza e secondo la parità di trattamento degli utenti;
- assicurare la regolarità e la qualità dell’erogazione;
- eseguire le opere di metanizzazione del territorio e le opere connesse al servizio;
- avviare gli eventuali impianti realizzati entro trenta giorni dal completamento;
- effettuare la manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti gestiti;
- realizzare interventi per estendere e potenziare gli impianti;
- svolgere attività di ricerca e progettazione e finanziare interventi di innovazione tecnologica finalizzati al risparmio energetico e allo sviluppo delle rinnovabili;
- provvedere all’allacciamento degli utenti al servizio;
- svolgere l’attività di dispacciamento della rete di distribuzione.
Il gestore deve inoltre corrispondere:
- un canone annuo calcolato come percentuale fissa e invariabile del Margine di Distribuzione, spettante al gestore in relazione ai quantitativi di gas distribuiti e transitati nella rete;
- la somma una tantum di euro 250.000,00 all’atto della firma del contratto.
Dal lato del Comune, il contratto gli attribuisce compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo; accesso agli impianti e alle reti; verifica della qualità del gas tramite incaricati. Alla scadenza dell’affidamento, impianti e reti rientrano nella piena disponibilità dell’ente.
L’Agenzia osserva che il rapporto è regolato da una pattuizione bilaterale, che, pur con profili amministrativi, presenta la struttura tipica di un’attività economica privata fondata su reciproche obbligazioni e posizioni soggettive. Ne deriva che, in questa fattispecie, il Comune non agisce in veste di pubblica autorità.
Presupposto oggettivo IVA
Esclusa l’applicabilità dell’esenzione per attività svolte come pubblica autorità, occorre verificare la rilevanza della fattispecie ai sensi del DPR n. 633 del 1972.
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 1, che assoggetta a IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese;
- l’articolo 3, che considera prestazioni di servizi quelle rese verso corrispettivo e derivanti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in generale, da obbligazioni di fare, non fare e permettere;
- l’articolo 4, quarto comma, che per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, tra cui gli enti locali, considera effettuate nell’esercizio di impresa le prestazioni di servizi rese nell’ambito di attività commerciali;
- l’articolo 4, primo comma, che definisce esercizio di attività commerciali come l’esercizio abituale, anche non esclusivo, delle attività commerciali ex articolo 2195 c.c., nonché delle attività di servizi organizzate in forma d’impresa.
L’organizzazione in forma d’impresa ricorre quando vi sia una struttura di mezzi e risorse funzionali al conseguimento di un risultato economico, con caratteri di professionalità, sistematicità e abitualità, anche nel caso di un unico affare complesso.
Conclusione dell’Agenzia
Secondo la risoluzione, il Comune, obbligandosi a permettere al gestore l’utilizzazione, lo sfruttamento e la realizzazione della rete e degli impianti, effettua una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 633 del 1972. Il corrispettivo di tale prestazione è costituito sia dal canone annuo, sia dalla somma una tantum.
Sotto il profilo soggettivo, l’assoggettamento a IVA dipende dal fatto che il Comune operi nell’ambito di un’attività d’impresa, cioè con un’organizzazione di mezzi e risorse orientata al conseguimento di un risultato economico. Tale accertamento è qualificato come questione di fatto e non può essere svolto in sede di interpello dall’Agenzia.
Ne consegue che, se il requisito soggettivo risulta integrato, il canone percepito dal Comune, comprensivo dell’importo annuo e della somma una tantum, deve essere assoggettato a IVA.
Indicazione finale
La risoluzione affida alle Direzioni Regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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