Cassazione Penale, Sentenza n. 12822/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione (1/10/2025) che aveva dichiarato la temporanea inefficacia del provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura il 17/09/2024 (pena residua anni 3, mesi 1, giorni 28 e multa €3.600) e aveva trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza per valutare misura alternativa. Il PM deduce che la decisione è contrastante con la consolidata giurisprudenza secondo cui la rideterminazione in melius della pena, intervenuta dopo l'emissione del titolo esecutivo per effetto del riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.), non legittima la sospensione o l'annullamento dell'ordine di esecuzione legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.; sostiene altresì violazione degli artt. 656, comma 5, e 663 c.p.p. e chiede l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui la rideterminazione della pena in diminuzione, successiva all'inizio dell'esecuzione e derivante dal riconoscimento della continuazione, produce l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di fine pena ma non legittima l'annullamento o la sospensione retroattiva di un ordine di esecuzione validamente emesso. Solo in presenza di un vizio 'genetico' del titolo esecutivo (es. errore di calcolo, scorretto computo di pena) è possibile rivedere l'ordine di esecuzione. La Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato (che aveva sospeso l'esecuzione) ritenendo illegittima la riedizione della fase antecedente all'emissione dell'ordine ormai esaurita; la decisione di primo grado è stata cassata nella parte indicata e l'ordinanza impugnata annullata.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La Corte interpreta il comma 5 nel senso che la rideterminazione successiva della pena non autorizza la sospensione retroattiva dell'ordine di esecuzione già legittimamente emesso; la sospensione può avvenire solo nei casi e con le modalità previste dall'articolo (istanza per misure alternative al Tribunale di sorveglianza).
art. 663 cod. proc. pen.
Rilevato per la cornice normativa del cumulo delle pene; la Corte evidenzia che non è stato emesso un nuovo provvedimento di cumulo da parte dell'ufficio esecutore, confermando che la mera rideterminazione non riapre automaticamente la fase di sospensione.
art. 671 cod. proc. pen.
Usato come norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione e rideterminare la pena; la Corte precisa che gli effetti della rideterminazione decorrono prospectivamente (comunicazione alla casa circondariale) ma non possono annullare un titolo esecutivo già legittimo.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto delle istanze di perdita di efficacia del titolo; la Corte valuta la correttezza procedurale delle istanze proposte dalla difesa rispetto ai diversi provvedimenti impugnati.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla critica sulla motivazione contraddittoria e carente dell'ordinanza impugnata; la Corte censura la mancanza di coerenza motivazionale rispetto alla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- La rideterminazione in diminuzione della pena intervenuta dopo l'emissione di un ordine di esecuzione non legittima di per sé la sospensione o l'annullamento dell'ordine stesso: l'effetto pratico è l'obbligo di comunicare la nuova data di fine pena all'istituto di detenzione.
- La fase procedimentale che conduce alla sospensione dell'esecuzione si esaurisce con l'emissione dell'ordine di esecuzione; non è riaperta automaticamente da eventi sopravvenuti salvo che non sussistano vizi originari del titolo esecutivo.
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione o l'applicazione di misure alternative (es. affidamento in prova) il condannato deve proporre le istanze davanti al Tribunale di sorveglianza, secondo i presupposti di legge; non basta la semplice riduzione successiva della pena.
- Solo l'esistenza di un 'vizio genetico' del titolo esecutivo (errore di calcolo, computo scorretto di pene precedenti, ecc.) giustifica la revisione o l'annullamento di un ordine di esecuzione già legittimamente emesso.
- Occorre distinguere tra un provvedimento cronologicamente successivo che è una mera conferma/ricognizione (con rideterminazione della pena) e un provvedimento sostanzialmente nuovo: la mera soggettiva qualificazione formale non vale a ripristinare automaticamente i termini e le tutele che precedono l'emissione originaria del titolo esecutivo.
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