Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2005/76

Direttiva 2005/76/CE della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari fissati nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, sulla base di nuove informazioni sugli impieghi autorizzati e della valutazione dell’esposizione dei consumatori. La Commissione ritiene che i nuovi valori non comportino il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili e che, per gli antiparassitari considerati, non sia necessaria una valutazione a breve termine. Il metalaxil è disciplinato anche con un limite provvisorio, espressamente collegato alla disciplina della direttiva 91/414/CEE.

Modifica dei limiti massimi di residui di pesticidi per kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina nei cereali e in taluni prodotti di origine vegetale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide, per il tramite del recepimento nazionale, sui limiti massimi di residui di antiparassitari nei cereali disciplinati dalla direttiva 86/362/CEE e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. Le modifiche riguardano in particolare i residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina, con valori fissati per specifiche categorie di prodotti elencate negli allegati. È rilevante anche il regime provvisorio per il metalaxil, collegato alla direttiva 91/414/CEE.

Modifica dei limiti massimi di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina

La direttiva interviene sui limiti massimi di residui di antiparassitari fissati nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE. Il provvedimento si fonda sulle valutazioni effettuate alla luce di nuovi impieghi autorizzati o modificati e mira ad adeguare i livelli massimi di residui ai dati scientifici disponibili, mantenendo il controllo costante su tali valori.

Finalità e base valutativa

Nei considerando la Commissione richiama il sistema della direttiva 91/414/CEE, secondo cui le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per colture specifiche spettano agli Stati membri, previa valutazione degli effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. La valutazione deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti, dell’impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico e dell’impatto del consumo di residui presenti nelle colture trattate.

La fissazione delle quantità massime di residui avviene in funzione dell’impiego delle quantità minime di antiparassitari necessarie a garantire un’efficace protezione delle piante, con l’obiettivo di mantenere i residui al livello più basso possibile e tossicologicamente accettabile. La Commissione afferma inoltre che i nuovi valori non determinano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili e che, per i prodotti interessati, una dose acuta di riferimento è superflua, non richiedendosi quindi una valutazione a breve termine.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda, da un lato, i cereali disciplinati dalla direttiva 86/362/CEE e, dall’altro, alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. Le modifiche incidono sui residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina, con valori dettagliati negli allegati.

Per il metalaxil è richiamato un regime particolare: la fissazione o modifica di quantità massime provvisorie a livello comunitario non impedisce agli Stati membri di stabilire quantità massime provvisorie in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. La Commissione ritiene che quattro anni siano sufficienti per consentire ulteriori utilizzazioni del metalaxil o del metalaxil-M e che, decorso tale periodo, i valori provvisori debbano diventare definitivi.

Modifiche alla direttiva 86/362/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE secondo quanto previsto dall’allegato I della presente direttiva. L’allegato I sostituisce la riga relativa al metalaxil, includendo altri miscugli di costituenti isomeri e il metalaxil-M (somma degli isomeri), con un limite massimo pari a 0,05 mg/kg per i cereali. Il valore è indicato come limite inferiore di determinazione analitica e come quantità massima fissata provvisoriamente ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

Modifiche alla direttiva 90/642/CEE

L’articolo 2 modifica l’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE secondo l’allegato II della direttiva. Vengono sostituite le righe relative a kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina per numerose categorie di prodotti: frutta fresca, secca o congelata; ortaggi freschi, secchi o congelati; leguminose; semi oleosi; patate; tè; luppolo essiccato non concentrato, anche in pellets o polvere.

L’allegato contiene valori specifici per molte sotto-categorie, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, frutta a nocciolo, bacche e frutta a grappolo, varie specie di ortaggi, funghi, leguminose, semi oleosi, patate, tè e luppolo. In più punti compare la notazione (*1), che indica il limite inferiore di determinazione analitica, e la notazione (p), che segnala valori fissati provvisoriamente ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 3 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 9 maggio 2006. Le misure nazionali devono essere adottate e pubblicate entro tale data e applicate a decorrere dal 10 maggio 2006. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono farvi riferimento nella disciplina nazionale oppure corredarle di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla loro scelta. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese agricole, importatori e distributori, la direttiva implica l’aggiornamento delle verifiche di conformità sui residui per le colture e i prodotti indicati negli allegati. La rilevanza pratica è maggiore per i prodotti per i quali i limiti sono provvisori o fissati al limite di determinazione analitica, poiché tali valori incidono sulle strategie di autorizzazione, controllo qualità, autocontrollo e commercializzazione all’interno del mercato comunitario.

Disposizioni principali

Modifica dei limiti massimi di residui nei cereali

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE secondo l’allegato I della direttiva. Per il metalaxil, comprensivo di altri miscugli di costituenti isomeri e del metalaxil-M, viene fissato un limite di 0,05 mg/kg, indicato come limite inferiore di determinazione analitica, con notazione di provvisorietà ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Modifica dei limiti massimi di residui in prodotti di origine vegetale

L’articolo 2 modifica l’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE secondo l’allegato II della direttiva. Sono sostituite le righe relative a kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina, con valori differenziati per numerose categorie di prodotti, tra cui frutta, ortaggi, leguminose, semi oleosi, patate, tè e luppolo.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 9 maggio 2006 e di applicarle dal 10 maggio 2006. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, e inserire un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale.

Obbligo di comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 3, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva.

Entrata in vigore

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 5 identifica negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturasalute pubblicacommercio dei prodotti alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.