Cassazione Penale, Ordinanza n. 27355/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 12 novembre 2024. Dall'ordinanza emerge che il ricorso riproponeva sostanzialmente doglianze già svolte in fatto sulla sussistenza del reato, contestando anche il trattamento sanzionatorio, il riconoscimento della recidiva e il diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sia sulla configurazione del reato sia sulle ragioni ostative al riconoscimento degli istituti invocati, e che in sede di legittimità non è consentito riesaminare questioni di merito già decise.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché dirette a contestare valutazioni di fatto e perché la sentenza impugnata conteneva motivazione adeguata sulla sussistenza del reato, sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva e sul diniego della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto correttamente motivato dalla sentenza impugnata, con esclusione della sua applicabilità nel caso concreto.
art. 99 c.p.
il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto sorretto da motivazione adeguata e non censurabile in sede di legittimità sulla base di mere doglianze di fatto.
art. 616 c.p.p.
a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente fattuali già valutate in appello, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono nella contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione della prova, senza denunciare reali vizi di legittimità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto e il riconoscimento della recidiva sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della verifica della presenza e logicità della motivazione, non per ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- Quando il giudice di merito ha già spiegato le ragioni ostative al riconoscimento di istituti favorevoli come la particolare tenuità del fatto, il trattamento sanzionatorio non può essere rimesso in discussione in cassazione mediante censure generiche o reiterative.
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