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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 420/2025 depositata il 13.02.2025 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 4827/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta l’abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, e per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al risarcimento del danno pari a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data odierna, oltre interessi legali con la medesima decorrenza”.

Giustizia amministrativa202600552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di quattro mensilità retributive, oltre interessi legali, per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, non impugnata nei termini, chiedendo l'ordine al Ministero di corrispondere il capitale e gli interessi legali liquidati. Ha escluso dalla domanda le spese distratte direttamente in favore del difensore antistatario. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il ricorrente ha documentato la conformità della sentenza all'originale, la notificazione del titolo al Ministero presso il domicilio reale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. Ha verificato che la sentenza civile era passata in giudicato, correttamente attestata conforme all'originale e notificata al Ministero, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. In assenza di contestazioni sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dal giudicato, capitale e interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, purché idonei. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dirigente o funzionario incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La pronuncia è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla serialità degli inadempimenti ministeriali e ai possibili profili di responsabilità erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile è stata attestata conforme all'originale ai fini della sua notificazione ed esecuzione, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche normative richiamate dal giudice.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della soppressione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 36, comma 2, d.l. 66/2014

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta documentati il titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La notificazione di una sentenza civile attestata conforme all'originale è idonea ad attivare il procedimento esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, secondo la disciplina risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
  • In presenza di un giudicato civile non eseguito e di un'inadempienza non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all'integrale attuazione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può pertanto delegare l'esecuzione a un dirigente o funzionario pubblico idoneo anche appartenente a una diversa articolazione della stessa amministrazione.
  • Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa disponibili dell'amministrazione obbligata o dell'articolazione competente e, ove necessario, strumenti contabili alternativi quali fondi fuori bilancio o pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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