Regolamento (UE) 2017/1956
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1956 della Commissione, del 26 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive nel registro UE una indicazione geografica protetta belga per prodotti a base di carne denominata "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne". La Commissione prende atto della pubblicazione della domanda, esamina le opposizioni ricevute e dichiara inammissibile quella di Zurich Foodstuff Trading LLC, mentre non considera ammissibile la notifica di Rezos Brands SA perché presentata direttamente alla Commissione e fuori termine. Viene inoltre esclusa la concessione di un periodo transitorio a favore di TerBeke-Pluma, poiché non sussistono i presupposti per consentire una prosecuzione dell'uso della denominazione dopo la cessazione della protezione nazionale transitoria.
Iscrizione nel registro UE della IGP "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne" come prodotto a base di carne.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne" e, di riflesso, agli operatori che commercializzano prodotti rientranti nella relativa specifica di prodotto. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La registrazione riguarda la classe 1.2 dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) ed è inserita nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1956 della Commissione dispone l'iscrizione nel registro europeo delle indicazioni geografiche protette della denominazione belga "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne". L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura di registrazione dopo la pubblicazione della domanda e la valutazione delle opposizioni e delle richieste di periodo transitorio.
Contesto procedurale e opposizioni
La domanda di registrazione presentata dal Belgio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha ricevuto due notifiche di opposizione: una da Zurich Foodstuff Trading LLC e una da Rezos Brands SA. La notifica di Rezos Brands SA non è stata trasmessa al Belgio, poiché l'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, consente la notifica di opposizione alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo solo allo Stato membro in cui sono stabilite; inoltre la notifica era tardiva. L'opposizione di Zurich Foodstuff Trading LLC è stata ritenuta non ammissibile perché l'interesse allegato era considerato indiretto e ipotetico, quindi non sufficientemente legittimo.
Richiesta di periodo transitorio
Nei considerando la Commissione esamina anche la posizione di TerBeke-Pluma, impresa stabilita al di fuori della zona geografica definita per l'IGP, che aveva presentato una dichiarazione di opposizione ricevibile al fine di ottenere un periodo transitorio ex articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le autorità belghe avevano trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti nel corso del 2014, 2015, 2016 e 2017 per consentire alla Commissione di decidere. Tuttavia, alla denominazione era stata già concessa una protezione transitoria nazionale ex articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012 a partire dall'8 maggio 2014, con un periodo di adattamento massimo di nove mesi. Poiché dal 8 febbraio 2015 TerBeke-Pluma non aveva più il diritto di commercializzare il prodotto con la denominazione, la concessione di un ulteriore periodo transitorio è stata ritenuta ingiustificata.
Effetti della registrazione
Con l'articolo 1 la denominazione viene formalmente registrata come IGP e viene classificata nella classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). L'atto non contiene ulteriori obblighi sostanziali o sanzioni, ma consolida la tutela della denominazione nell'Unione.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).
Esito della procedura di opposizione
Nei considerando la Commissione ricostruisce la procedura di opposizione: riceve due notifiche, una da Zurich Foodstuff Trading LLC e una da Rezos Brands SA. La notifica di Rezos Brands SA non viene trasmessa al Belgio perché presentata direttamente alla Commissione e oltre il termine dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'opposizione di Zurich Foodstuff Trading LLC è dichiarata non ammissibile per mancanza di un interesse legittimo reale e diretto.
Periodo transitorio richiesto da TerBeke-Pluma
La Commissione esamina la richiesta di TerBeke-Pluma, impresa situata fuori dalla zona geografica, che aveva presentato una dichiarazione di opposizione ricevibile ai fini di un periodo transitorio ex articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La richiesta è respinta perché l'impresa aveva già beneficiato di una protezione transitoria nazionale e di un periodo di adattamento massimo di nove mesi a decorrere dall'8 maggio 2014; poiché dal 8 febbraio 2015 non aveva più il diritto di usare la denominazione, non è giustificato un ulteriore periodo transitorio.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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