Regolamento (UE) 2017/1957
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1957 della Commissione, del 26 ottobre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre contingenti tariffari dell'Unione per alcune categorie di pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo, in attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo. I contingenti sono gestiti dalla Commissione secondo il criterio cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Per i quantitativi assegnati è previsto un dazio contingentale pari a 0% e l'applicazione retroagisce al 1° aprile 2016.
Apertura e gestione di contingenti tariffari annuali dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo, con dazio contingentale pari a 0%.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di trote e carpe originarie del Kosovo, nonché di specifici pesci e prodotti della pesca individuati nell'allegato tramite codici NC/TARIC. L'applicazione riguarda i contingenti tariffari annuali previsti per il periodo dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 e, per gli anni successivi, per ciascun anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Sono escluse le merci non riconducibili ai codici indicati nell'allegato o non originarie del Kosovo; la designazione delle merci ha valore puramente indicativo e prevale la classificazione per codice NC, salvo i casi di voci precedute da "ex".
Contingenti tariffari UE per pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1957 della Commissione attua le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo in materia di importazioni di pesce e prodotti della pesca. L'obiettivo è aprire e disciplinare la gestione di contingenti tariffari annuali per talune categorie di prodotti originari del Kosovo, garantendo l'applicazione dell'esenzione doganale entro i limiti quantitativi previsti.
Contesto normativo e finalità
Secondo i considerando, l'ASA tra Unione europea, Euratom e Kosovo è stato firmato il 27 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2016. L'articolo 31 e l'allegato IV dell'ASA prevedono un regime preferenziale per le importazioni nell'Unione di pesce e prodotti della pesca, con esenzione dai dazi doganali per trote e carpe originarie del Kosovo nei limiti di specifici contingenti tariffari. Il regolamento è quindi adottato per rendere operativa tale disciplina per il 2016 e per gli anni successivi.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca originari del Kosovo, limitatamente ai prodotti elencati nell'allegato. In concreto, i contingenti riguardano:
- trote, identificate con diversi codici NC e suddivisioni TARIC;
- carpe, anch'esse associate a specifici codici NC/TARIC.
La nota dell'allegato precisa che la descrizione delle merci ha valore puramente indicativo e che il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato dai codici NC; ove i codici siano preceduti da "ex", rileva la combinazione tra codice e designazione. Restano quindi fuori dal regime i prodotti non compresi nei codici elencati o non originari del Kosovo.
Contingenti e aliquota del dazio
L'allegato individua due contingenti principali:
- contingente n. 09.1506 per le trote: 15 tonnellate nette all'anno, con dazio contingentale pari a 0%; per il 2016 il contingente vale dal 1° aprile al 31 dicembre, mentre per gli anni successivi opera dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- contingente n. 09.1508 per le carpe: 20 tonnellate nette all'anno, con dazio contingentale pari a 0%; anche in questo caso il periodo 2016 è dal 1° aprile al 31 dicembre, e per gli anni successivi dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il risultato pratico è che, nei limiti quantitativi assegnati, le importazioni beneficiano di un trattamento doganale preferenziale con esenzione dai dazi.
Gestione amministrativa dei contingenti
L'articolo 2 affida la gestione dei contingenti alla Commissione in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il meccanismo è quello della gestione cronologica delle domande, basata sulla data di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Ciò significa che l'assegnazione del beneficio tariffario dipende dall'ordine di presentazione e accettazione delle dichiarazioni fino a esaurimento del contingente disponibile.
Decorrenza, applicazione e natura giuridica
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° aprile 2016. La disposizione consente quindi una applicazione retroattiva coerente con la data di entrata in vigore dell'ASA. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori doganali e gli importatori, il testo è rilevante perché consente di verificare se una spedizione di trote o carpe originarie del Kosovo rientri in un contingente ancora disponibile e, in tal caso, di applicare il dazio pari a 0%. È quindi essenziale una corretta classificazione doganale secondo i codici NC/TARIC dell'allegato, oltre alla prova dell'origine kosovara e al monitoraggio della disponibilità residua del contingente al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti tariffari
L'articolo 1 apre contingenti tariffari dell'Unione per il pesce e i prodotti della pesca originari del Kosovo elencati nell'allegato. Si tratta di contingenti annuali relativi in particolare a trote e carpe, con riferimenti a specifici codici NC e suddivisioni TARIC.
Gestione dei contingenti
L'articolo 2 dispone che i contingenti siano gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi secondo le regole di gestione basate sull'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.
Quantitativi e dazio contingentale
L'allegato stabilisce i volumi annuali: 15 tonnellate nette per le trote e 20 tonnellate nette per le carpe. Per entrambi i contingenti è prevista un'aliquota del dazio contingentale pari a 0%. Per il 2016 il periodo coperto va dal 1° aprile al 31 dicembre; per gli anni successivi il periodo è annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Decorrenza e applicazione retroattiva
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione decorre dal 1° aprile 2016. Il regolamento è quindi applicabile con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore dell'ASA.
Rapporto con l'ASA UE-Kosovo
Nei considerando si chiarisce che il regolamento dà attuazione all'articolo 31 e all'allegato IV dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra Unione europea, Euratom e Kosovo, entrato in vigore il 1° aprile 2016, che prevede l'esenzione dai dazi per determinate importazioni entro i limiti dei contingenti tariffari.
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