Regolamento (UE) 2017/1971
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1971 della Commissione, del 26 ottobre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di un dispositivo elettronico di memorizzazione a stato solido, qualificandolo nel codice NC 8471 70 98. La misura è adottata per garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata nell’Unione. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Classificazione doganale uniforme di un dispositivo elettronico di memorizzazione a stato solido nella nomenclatura combinata (codice NC 8471 70 98).
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare a un dispositivo elettronico di memorizzazione a base di semiconduttori ("disco a stato solido") con determinate caratteristiche tecniche e dimensionali. Riguarda le autorità doganali e gli operatori economici che importano o dichiarano merci riconducibili alla descrizione allegata. Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione di un disco a stato solido nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1971 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, in relazione alla classificazione di una specifica merce: un dispositivo elettronico di memorizzazione a base di semiconduttori, c.d. "disco a stato solido". La misura si inserisce nel quadro del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base per adottare disposizioni di classificazione. Il considerando evidenzia che, per garantire uniformità applicativa della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre stabilire la corretta classificazione delle merci elencate nell’allegato.
Ambito oggettivo della classificazione
L’allegato descrive un apparecchio elettronico di memorizzazione di dimensioni approssimative 100 × 70 × 7 mm, formato 2,5 pollici, capacità di 128 GB, con memoria flash per dati non volatili, memoria RAM dinamica e interfaccia SATA. Tali caratteristiche, secondo il regolamento, lo rendono un’unità adatta all’impiego in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, direttamente collegabile all’unità centrale di elaborazione e idonea a ricevere o fornire dati in forma utilizzabile dal sistema.
Codice NC attribuito e motivazione doganale
La merce è classificata nel codice NC 8471 70 98. La motivazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, sulla nota 5, lettera c), del capitolo 84 e sui testi dei codici NC pertinenti. Il regolamento esclude la voce 8523, precisando che il prodotto non va considerato come dispositivo a stato solido di memorizzazione non volatile dei dati in quella voce, ma come altra unità di memoria per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per tutelare l’affidamento degli operatori, il regolamento prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Tale disciplina è espressamente richiamata dall’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando così un trattamento doganale uniforme della merce descritta.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso specifico, un apparecchio elettronico di memorizzazione a stato solido, di circa 100 × 70 × 7 mm, formato 2,5 pollici e capacità di 128 GB, con interfaccia SATA, è classificato nel codice NC 8471 70 98 come altra unità di memoria per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
Criteri di classificazione e motivazioni
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 5, lettera c), del capitolo 84 e sui testi dei codici NC 8471, 8471 70 e 8471 70 98. Il regolamento esclude la classificazione nella voce 8523, ritenendo che le caratteristiche oggettive del prodotto lo qualifichino come dispositivo usato principalmente in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, direttamente collegabile all’unità centrale di elaborazione e capace di ricevere o fornire dati in forma utilizzabile dal sistema.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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