Regolamento (UE) 2017/1977
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione, del 26 ottobre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dall’ordinamento dell’Unione il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014, relativo alla classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata. L’abrogazione è disposta in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia che ha dichiarato nullo il precedente regolamento, al fine di garantire certezza del diritto. Il testo è essenziale e contiene un’unica misura sostanziale, con entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 sulla classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del diritto doganale dell’Unione e riguarda la classificazione tariffaria di un apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video, già oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014. Ha efficacia generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni ulteriori oltre alla soppressione dell’atto precedente.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione interviene nel settore della classificazione doganale, con l’obiettivo di espungere dall’ordinamento unionale un precedente atto di esecuzione dichiarato nullo dalla Corte di giustizia. La misura è motivata da esigenze di certezza del diritto e si inserisce nel quadro del codice doganale dell’Unione.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 aveva classificato un apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video nel codice NC 8525 80 99, come altra videocamera digitale. La Corte di giustizia, con sentenza del 22 marzo 2017 nelle cause riunite C-435/15 e C-666/15, ha tuttavia dichiarato nullo tale regolamento. Per evitare incertezze applicative, il nuovo regolamento dispone la formale abrogazione dell’atto precedente.
Base giuridica
L’adozione avviene sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, e in particolare:
- articolo 57, paragrafo 4;
- articolo 58, paragrafo 2.
La Commissione dà atto anche della conformità delle misure al parere del comitato del codice doganale.
Contenuto normativo essenziale
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014. Non sono introdotte nuove regole di classificazione, né nuove procedure o obblighi operativi per gli operatori; il testo si limita a rimuovere dall’ordinamento una disciplina resa priva di effetti dalla pronuncia della Corte.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Abrogazione del regolamento n. 876/2014
L’articolo 1 dispone che il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 è abrogato, eliminando formalmente dall’ordinamento dell’Unione le disposizioni di classificazione tariffaria ritenute nulle dalla Corte di giustizia.
Ragione dell’intervento normativo
I considerando richiamano la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-435/15 e C-666/15 (GROFA e altri, 22 marzo 2017), che ha dichiarato nullo il regolamento n. 876/2014. La Commissione interviene per ragioni di certezza del diritto e per rimuovere formalmente l’atto annullato.
Base giuridica e consultazione del comitato
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), in particolare articolo 57, paragrafo 4, e articolo 58, paragrafo 2. Le misure risultano conformi al parere del comitato del codice doganale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1956
- Regolamento · 26 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1957
- Regolamento · 26 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1958
- Regolamento · 26 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1971
- Regolamento · 25 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1938
- Regolamento · 25 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1942
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →