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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1977

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione, del 26 ottobre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32017R1977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento elimina dall’ordinamento dell’Unione il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014, relativo alla classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata. L’abrogazione è disposta in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia che ha dichiarato nullo il precedente regolamento, al fine di garantire certezza del diritto. Il testo è essenziale e contiene un’unica misura sostanziale, con entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 sulla classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del diritto doganale dell’Unione e riguarda la classificazione tariffaria di un apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video, già oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014. Ha efficacia generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni ulteriori oltre alla soppressione dell’atto precedente.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione interviene nel settore della classificazione doganale, con l’obiettivo di espungere dall’ordinamento unionale un precedente atto di esecuzione dichiarato nullo dalla Corte di giustizia. La misura è motivata da esigenze di certezza del diritto e si inserisce nel quadro del codice doganale dell’Unione.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 aveva classificato un apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video nel codice NC 8525 80 99, come altra videocamera digitale. La Corte di giustizia, con sentenza del 22 marzo 2017 nelle cause riunite C-435/15 e C-666/15, ha tuttavia dichiarato nullo tale regolamento. Per evitare incertezze applicative, il nuovo regolamento dispone la formale abrogazione dell’atto precedente.

Base giuridica

L’adozione avviene sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, e in particolare:

  • articolo 57, paragrafo 4;
  • articolo 58, paragrafo 2.

La Commissione dà atto anche della conformità delle misure al parere del comitato del codice doganale.

Contenuto normativo essenziale

L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014. Non sono introdotte nuove regole di classificazione, né nuove procedure o obblighi operativi per gli operatori; il testo si limita a rimuovere dall’ordinamento una disciplina resa priva di effetti dalla pronuncia della Corte.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento n. 876/2014

L’articolo 1 dispone che il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 è abrogato, eliminando formalmente dall’ordinamento dell’Unione le disposizioni di classificazione tariffaria ritenute nulle dalla Corte di giustizia.

Ragione dell’intervento normativo

I considerando richiamano la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-435/15 e C-666/15 (GROFA e altri, 22 marzo 2017), che ha dichiarato nullo il regolamento n. 876/2014. La Commissione interviene per ragioni di certezza del diritto e per rimuovere formalmente l’atto annullato.

Base giuridica e consultazione del comitato

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), in particolare articolo 57, paragrafo 4, e articolo 58, paragrafo 2. Le misure risultano conformi al parere del comitato del codice doganale.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatadiritto dell'ue

Testo integrale

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