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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti della terza interessata limitatamente alla verifica della effettiva titolarità e disponibilità del veicolo in capo al terzo richiedente la restituzione, con rinvio al Tribunale di Varese per nuovo giudizio; nel resto ha rigettato i ricorsi dei coindagati, condannandoli alle spese processuali.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP di Varese su diversi veicoli, ritenuti strumentali a un programma criminoso associativo finalizzato alla commissione di furti. Il Tribunale del riesame aveva rigettato le istanze di riesame, ritenendo i mezzi funzionali agli spostamenti degli associati nella fase preparatoria, esecutiva e successiva dei reati. Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso alcuni indagati e una terza interessata. I coindagati hanno dedotto violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p., contestando la pertinenzialità dei veicoli rispetto ai reati e sostenendo che: le targhe non sarebbero state clonate o sostituite; l'uso delle auto non sarebbe stato sistematico o reiterato; i veicoli sarebbero di modesto valore economico; non sarebbero profitto dei reati; sarebbero stati acquistati prima dei fatti. Il terzo proprietario di una Fiat 500 ha dedotto violazione di legge ex art. 240 c.p. sostenendo che il bene non fosse confiscabile per mancanza di specifica strumentalità e che fosse stato utilizzato solo una volta per raggiungere il luogo di appuntamento. Ha inoltre lamentato omessa motivazione sulle doglianze del terzo proprietario non indagato avente diritto alla restituzione. La Corte ha ritenuto infondati i ricorsi dei coindagati, confermando che i veicoli erano strumentali in modo non occasionale e reiterato alla concreta operatività dell'associazione e al pericolo di reiterazione, ma ha accolto il secondo motivo del ricorso della terza interessata perché il Tribunale non aveva risposto alle specifiche censure sulla effettiva titolarità/disponibilità del veicolo e sulla buona fede del terzo proprietario.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    È la norma invocata per il sequestro preventivo; la Corte ribadisce che, in sede cautelare reale, il bene deve essere dotato di concreta e specifica pertinenzialità/strumentalità rispetto al reato e che il giudice deve motivare su fumus, periculum, proporzionalità e adeguatezza.

  • art. 240 c.p.

    È richiamato dal ricorrente proprietario per contestare la confiscabilità del veicolo; la Corte osserva però che, in questa fase, la decisività non è la confiscabilità finale, ma la pertinenzialità e la funzione impeditiva del sequestro.

  • art. 325 c.p.p.

    Delimita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali alla violazione di legge; la Corte ricorda che vi rientrano anche mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente.

  • art. 275 c.p.p.

    I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità vengono richiamati per affermarne l'applicabilità anche al sequestro preventivo, imponendo di motivare sull'impossibilità di misure meno invasive.

  • art. 173, comma primo, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi del contenuto dei ricorsi.

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo impeditivo il bene deve presentare una pertinenzialità specifica e una strumentalità non meramente occasionale rispetto al reato: non basta un legame episodico o solo occasionale con la condotta criminosa.
  • Il periculum in mora richiesto dal sequestro preventivo deve essere concreto e attuale e deve fondarsi su un legame funzionale essenziale tra il bene e la possibile reiterazione, protrazione o aggravamento del reato.
  • In sede di legittimità sulle misure cautelari reali, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione apparente integra violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p., con conseguente annullamento con rinvio.
  • Il giudice del riesame deve confrontarsi con le specifiche censure del ricorrente su fumus e periculum; il mancato esame di doglianze decisive, specie se relative alla posizione del terzo proprietario, determina vizio censurabile in cassazione.
  • I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità operano anche nel sequestro preventivo: il giudice deve considerare se il pericolo possa essere fronteggiato con misure meno invasive o con un vincolo meno ampio.
  • Il terzo che chieda la restituzione del bene sequestrato deve allegare e provare non solo la titolarità o disponibilità del bene, ma anche la propria estraneità al reato e la buona fede; tuttavia il giudice deve comunque rispondere alle specifiche contestazioni sulla sua posizione e sulla effettiva disponibilità del bene.
  • Ai fini della legittimità del sequestro di un bene asseritamente strumentale a un programma criminoso associativo, rileva la funzione del bene nell'organizzazione e nell'esecuzione dei reati, anche nelle fasi di spostamento, raccolta e allontanamento degli associati, se l'uso sia sistematico e ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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