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Circolare

Circolare numero 151 del 14-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’esclusione dagli sgravi per il Mezzogiorno, prevista dall’art. 3 della legge n. 337/1988, riguarda solo le imprese di prima trasformazione dei prodotti dell’allegato II del Trattato CEE e non le attività di seconda trasformazione alimentare. Vengono quindi reintegrate tra i destinatari dello sgravio alcune attività alimentari specifiche e viene precisato che il semplice confezionamento non rientra nel limite normativo. Sono inoltre disciplinate le modalità di codifica delle aziende, la regolarizzazione dei periodi pregressi e il recupero degli sgravi e degli eventuali interessi già restituiti.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno: chiarimenti su prima e seconda trasformazione alimentare e modalità operative

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno: chiarimenti sulle attività escluse e sulle modalità operative

La circolare interviene per chiarire l’ambito applicativo dell’esclusione dagli sgravi contributivi per il Mezzogiorno prevista dall’art. 3 della legge n. 337/1988, alla luce delle perplessità sorte dopo la circolare n. 68 del 28 febbraio 1994. Viene precisato quali attività alimentari restano agevolabili, come devono essere codificate le aziende e quali sono le regole per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Ambito normativo e interpretazione ministeriale

Il punto centrale è l’interpretazione dell’art. 38 del Trattato CEE, richiamato dalla disciplina sugli sgravi. Il Ministero del Lavoro afferma che la disposizione riguarda soltanto le imprese di prima trasformazione dei prodotti dell’allegato II del Trattato e non si estende alle attività di seconda trasformazione alimentare. Di conseguenza, tali attività devono essere nuovamente considerate destinatarie dello sgravio degli oneri sociali, in attesa di eventuali ulteriori approfondimenti.

Attività merceologiche interessate

A titolo esemplificativo, la circolare riporta le attività non riconducibili all’allegato II del Trattato CEE e quindi non soggette all’esclusione dall’art. 3 della legge n. 337/1988. Tra queste rientrano:

  • produzione di gelati;
  • produzione di dolcificanti, budini e creme da tavola;
  • limitatamente ad alcune lavorazioni, estratti di caffè, tè o mate, cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè;
  • produzione di birra e degli estratti di malto;
  • produzione di pane e grissini;
  • produzione di paste alimentari;
  • produzione di paste lievitate e pasticceria;
  • produzione di fette biscottate e biscotti;
  • produzione di cioccolato, caramelle e confetteria in genere;
  • produzione di vermouth e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche;
  • prodotti alimentari non altrove classificati, limitatamente ai prodotti di seconda trasformazione, come salse e condimenti compatti, preparazioni per zuppe, minestre o brodi.

Attività escluse dal limite dell’art. 3 della legge n. 337/1988

Secondo l’orientamento ministeriale richiamato, il limite normativo non riguarda neppure le attività di semplice confezionamento, anche se riferite a prodotti compresi nell’allegato II del Trattato CEE. Viene inoltre confermata l’individuazione delle imprese ancora destinatarie delle agevolazioni richiamata nella circolare n. 68/1994.

Imprese con attività miste

Nel caso in cui un’impresa svolga sia attività di prima sia di seconda trasformazione, e non sia possibile istituire distinte posizioni assicurative, il riconoscimento del beneficio deve essere effettuato secondo il criterio della prevalenza. Tale criterio va applicato secondo le modalità già precisate dalla circolare n. 546 RCV del 17 dicembre 1980. I casi particolari possono essere segnalati alla Direzione Generale per ulteriori approfondimenti.

Codifica delle aziende

Alle aziende che mantengono il diritto agli sgravi viene attribuito, dal 1 gennaio 1994, il codice di autorizzazione di nuova istituzione "8V", con il significato di "Azienda esclusa dall’applicazione dell’art. 3 della L. 5 agosto 1988, n. 337". Fa eccezione il CSC 1.16.01, per il quale deve essere invece codificata l’esclusione dal diritto agli sgravi.

Alle aziende che non hanno diritto agli sgravi viene attribuito, sempre con effetto dal 1 gennaio 1994, il codice di autorizzazione "2M".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende aventi diritto agli sgravi che non abbiano effettuato il conguaglio oppure abbiano già restituito gli sgravi operati dal 1 gennaio 1994 possono recuperare le somme spettanti con una delle denunce successive all’emanazione delle istruzioni e comunque non oltre quella relativa al mese di luglio 1994, da presentare entro il 20 agosto.

Per il recupero, l’importo degli sgravi deve essere esposto nel quadro D del mod. DM 10/2, in uno dei righi in bianco, preceduto dalla dicitura "REC. SGR. L. 1089/68" e dal codice di nuova istituzione "L307".

Recupero degli interessi versati

Se le aziende, in applicazione della circolare n. 68 del 28 febbraio 1994, hanno restituito gli sgravi maggiorandoli degli interessi al tasso legale, possono recuperare anche gli interessi già versati. In tal caso, l’importo va esposto nel quadro D del mod. DM 10/2 con il codice "Q903" e la dicitura "REC. INTERESSI", utilizzando il codice "Q900" per il recupero.

Regime per le aziende che restano escluse

Per le aziende che, anche sulla base dei nuovi criteri interpretativi, non hanno comunque diritto agli sgravi dal 1 gennaio 1994, restano ferme le istruzioni già fornite con la circolare n. 68 del 28 febbraio 1994 per la regolarizzazione.

Comunicazioni alle sedi

Le sedi sono invitate a portare immediatamente a conoscenza delle aziende interessate il contenuto della circolare, così da consentire l’adeguamento delle posizioni contributive e delle eventuali regolarizzazioni.

Punti principali

Chiarimento sull’ambito dell’esclusione dagli sgravi

Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’art. 38 del Trattato CEE, richiamato dall’art. 3 della legge n. 337/1988, deve essere letto come riferito alle sole imprese di prima trasformazione dei prodotti dell’allegato II. Restano quindi escluse dall’esclusione normativa le attività di seconda trasformazione alimentare, per le quali il beneficio degli sgravi sociali va reintrodotto.

Attività merceologiche ricomprese tra i destinatari dello sgravio

La circolare riporta, a titolo esemplificativo, una serie di attività non riconducibili all’allegato II e quindi non soggette all’esclusione: produzione di gelati, dolcificanti, budini e creme da tavola, alcune produzioni di caffè/tè/mate e cicoria torrefatta, produzione di birra e estratti di malto, pane e grissini, paste alimentari, paste lievitate e pasticceria, fette biscottate e biscotti, cioccolato e confetteria, vermouth e altri vini aromatizzati, nonché prodotti alimentari non altrove classificati limitatamente ai prodotti di seconda trasformazione come salse, condimenti compatti, preparazioni per zuppe, minestre o brodi.

Esclusione del semplice confezionamento

Secondo l’interpretazione ministeriale richiamata, il limite dell’art. 3 della legge n. 337/1988 non riguarda le attività di semplice confezionamento, anche quando riferite a prodotti compresi nell’allegato II del Trattato CEE.

Criterio della prevalenza per attività miste

Quando un’impresa svolge sia attività di prima sia di seconda trasformazione e non sia possibile attribuire distinte posizioni assicurative, il riconoscimento del beneficio deve avvenire applicando il criterio della prevalenza, secondo le modalità già indicate dalla circolare n. 546 RCV del 17 dicembre 1980. Eventuali casi particolari possono essere sottoposti alla Direzione Generale per ulteriori approfondimenti.

Codifica delle aziende e decorrenza dal 1 gennaio 1994

Alle aziende che, in base ai nuovi criteri interpretativi, conservano il diritto agli sgravi viene attribuito dal 1 gennaio 1994 il codice di autorizzazione "8V", con il significato di azienda esclusa dall’applicazione dell’art. 3 della legge n. 337/1988. Fa eccezione il CSC 1.16.01, per il quale deve essere codificata l’esclusione dal diritto agli sgravi. Alle aziende prive del diritto agli sgravi viene attribuito, con la stessa decorrenza, il codice "2M".

Regolarizzazione dei periodi pregressi e recuperi

Le aziende aventi diritto agli sgravi che non abbiano effettuato il conguaglio o che abbiano restituito gli sgravi dal 1 gennaio 1994 possono recuperare le somme spettanti con una denuncia successiva all’emanazione delle istruzioni e comunque non oltre quella relativa al mese di luglio 1994, da presentare entro il 20 agosto. Il recupero va esposto nel quadro D del mod. DM 10/2 con la dicitura "REC. SGR. L. 1089/68" e il codice "L307".

Recupero degli interessi già versati

Se le aziende avevano restituito gli sgravi maggiorando l’importo degli interessi al tasso legale, possono recuperare anche gli interessi versati utilizzando il codice "Q900". L’importo va esposto nel quadro D del mod. DM 10/2 con il codice "Q903" e la dicitura "REC. INTERESSI".

Conferma delle istruzioni precedenti per i soggetti esclusi

Per le aziende che, anche alla luce dei nuovi criteri interpretativi, non hanno diritto agli sgravi dal 1 gennaio 1994, restano ferme le istruzioni già impartite con la circolare n. 68 del 28 febbraio 1994 per la regolarizzazione.

Comunicazione alle aziende interessate

Le sedi devono portare immediatamente a conoscenza delle aziende interessate il contenuto della circolare.

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