Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 153 del 14-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per l'anno 1994, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa è fissato in lire 580.000 mensili sia per i titolari di rendita INAIL sia per i pensionati per inabilità. Riporta inoltre i decreti ministeriali del 2 e 3 marzo 1994, pubblicati sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 1994, che determinano le misure aggiornate delle principali prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, con indicazione di retribuzioni convenzionali, massimali/minimali e assegni una tantum.

Rivalutazione 1994 delle prestazioni economiche INAIL e fissazione dell'assegno per assistenza personale continuativa

Rivalutazione 1994 delle prestazioni economiche INAIL e assegno per assistenza personale continuativa

La circolare recepisce i decreti ministeriali del 2 e 3 marzo 1994, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994, relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo. Inoltre, chiarisce la misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa spettante ai titolari di rendita INAIL e ai pensionati per inabilità.

Assegno per assistenza personale continuativa

Per l'anno 1994 l'assegno per assistenza personale e continuativa è fissato in lire 580.000 mensili.

La circolare precisa che tale importo si applica anche all'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, in forza dell'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e del richiamo al paragrafo 1 della circolare n. 53638 A.G.O. - n. 5196 O. - n. 406 B. del 28 maggio 1987.

Viene inoltre specificato che la misura già fissata per il biennio 1 luglio 1991 - 30 giugno 1993, pari a lire 496.000, deve intendersi invariata fino al 31 dicembre 1993.

Settore industriale

Il decreto 2 marzo 1994, adottato ai sensi dell'art. 116 del T.U. n. 1124/1965, come modificato dalle leggi 10 maggio 1982, n. 251, 28 febbraio 1986, n. 41 e 30 dicembre 1991, n. 412, fissa per il 1994:

  • la retribuzione media giornaliera in lire 83.795, ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua;
  • il massimale della retribuzione annua in lire 32.680.000;
  • il minimale della retribuzione annua in lire 17.597.000.

Per i componenti dello stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale annuo è stabilito in misure differenziate:

  • lire 47.059.000 per comandanti e capi macchinisti;
  • lire 39.870.000 per primi ufficiali di coperta e di macchina;
  • lire 36.275.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite previste dall'art. 116 del T.U., i coefficienti annui di variazione sono indicati come segue:

  • 1,1694 per l'anno 1990 e precedenti;
  • 1,0718 per l'anno 1991;
  • 1,0000 per l'anno 1992 ed oltre.

Il decreto richiama anche il fatto che, rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 6 agosto 1991, è intervenuta una variazione almeno pari al 10%, condizione rilevante ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per il settore industriale è inoltre fissato, per il 1994, l'assegno una tantum dovuto agli aventi diritto in caso di morte per infortunio o malattia professionale in lire 2.322.000.

Settore agricolo

Il decreto 3 marzo 1994, emanato ai sensi dell'art. 234 del T.U. n. 1124/1965 e delle successive modifiche normative richiamate nel testo, tiene conto della previsione dell'art. 14, lettera c), della legge 19 luglio 1993, n. 243, secondo cui, dal 1 giugno 1993, la rivalutazione retributiva delle rendite agricole deve fare riferimento al coefficiente di variazione previsto dall'art. 116 del medesimo testo unico.

Per effetto della variazione del 16,94% rispetto alla retribuzione media giornaliera del decreto 6 agosto 1991, il decreto stabilisce per il 1994:

  • la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte in lire 26.562.000;
  • la retribuzione annua convenzionale, per le rendite decorrenti dal 1 giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b), del T.U. n. 1124/1965, in lire 17.597.000, pari al minimale di legge dei lavoratori dell'industria.

Anche per il settore agricolo l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per il 1994, in lire 580.000 mensili. Inoltre, l'assegno una tantum dovuto agli aventi diritto in caso di morte per infortunio o malattia professionale è determinato in lire 2.322.000.

Riferimenti normativi richiamati

Nel testo sono richiamati, tra gli altri:

  • il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • la legge 10 maggio 1982, n. 251;
  • la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  • la legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  • la legge 14 novembre 1992, n. 438;
  • il D.L. 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  • la legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • la circolare n. 232 del 27 settembre 1991;
  • la circolare n. 53638 A.G.O. - n. 5196 O. - n. 406 B. del 28 maggio 1987.

La circolare, nel complesso, serve quindi a rendere noti gli importi aggiornati per il 1994 delle principali prestazioni INAIL e dell'assegno per assistenza personale continuativa, distinguendo tra settore industriale e agricolo e precisando gli effetti sulle rendite e sugli assegni una tantum.

Punti principali

Assegno per assistenza personale continuativa

Per il 1994 l'assegno è fissato in lire 580.000 mensili. La circolare precisa che lo stesso importo vale anche per l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, in applicazione dell'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e del richiamo alla precedente circolare n. 53638 A.G.O. - n. 5196 O. - n. 406 B. del 28 maggio 1987. Viene inoltre chiarito che la misura di lire 496.000, già fissata per il biennio 1 luglio 1991 - 30 giugno 1993, deve intendersi non modificata fino al 31 dicembre 1993.

Settore industriale: retribuzione media e massimali/minimali 1994

Il decreto 2 marzo 1994 stabilisce, per il settore industriale, la retribuzione media giornaliera in lire 83.795 ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua. Ne derivano, per il 1994, un massimale di lire 32.680.000 e un minimale di lire 17.597.000. Per i componenti dello stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima sono previsti massimali annui specifici: lire 47.059.000 per comandanti e capi macchinisti, lire 39.870.000 per primi ufficiali di coperta e di macchina, lire 36.275.000 per gli altri ufficiali.

Riliquidazione delle rendite nel settore industriale

Ai fini della riliquidazione delle rendite previste dall'art. 116 del T.U. n. 1124/1965, i coefficienti annui di variazione sono fissati in 1,1694 per l'anno 1990 e precedenti, 1,0718 per l'anno 1991 e 1,0000 per l'anno 1992 ed oltre.

Assegno una tantum nel settore industriale

Per il 1994 l'assegno una tantum da corrispondere agli aventi diritto in caso di morte per infortunio o malattia professionale è fissato in lire 2.322.000.

Settore agricolo: retribuzioni convenzionali 1994

Il decreto 3 marzo 1994 stabilisce, per il settore agricolo, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte in lire 26.562.000. Per i lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b), del T.U. n. 1124/1965, la retribuzione annua convenzionale per le rendite decorrenti dal 1 giugno 1993 è fissata in lire 17.597.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Assegno per assistenza personale continuativa nel settore agricolo

Anche per il settore agricolo l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per il 1994, in lire 580.000 mensili.

Assegno una tantum nel settore agricolo

Per il 1994 l'assegno una tantum da corrispondere agli aventi diritto in caso di morte per infortunio o malattia professionale è fissato in lire 2.322.000.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.