Sentenza del 10/05/2022 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Imposta regionale benzina autotrazione - Avviso di pagamento - Titolarità dell'imposta - Integrazione del contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che, quando la doglianza investe la legittimità dell'imposta stessa (anche per presunto contrasto con il diritto dell'UE), la Regione che ha istituito il tributo è parte necessaria del giudizio; in mancanza della sua chiamata il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva il contrasto tra l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e l'ordinamento UE, dunque l'illegittimità del prelievo in quanto tale; la questione attiene alla titolarità dell'imposta e alla legittimità del tributo indipendentemente dalle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione
Norme richiamate
art. 3, l. r. 23/12/2011, n. 19
Norma regionale che disciplina/istituisce aspetti dell'imposta regionale; la sentenza la considera indicativa della titolarità regionale del prelievo, rendendo la Regione parte necessaria
art. 59, comma 1, lett. b), d. lgs. 546/92
Norma processuale che autorizza il giudice ad ordinare l'integrazione del contraddittorio quando la decisione può incidere su interessi di terzi; applicata per imporre l'estensione del giudizio alla Regione
Massime di principio
- Se la censura riguarda la legittimità dell'istituzione del tributo (ad esempio per presunto contrasto con norme UE), la questione è sostanziale e chi ha istituito il tributo (la Regione) è parte necessaria del giudizio
- La mancata chiamata dell'ente titolare del tributo determina difetto di contraddittorio e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio
- Le impugnazioni che investono la legittimità del prelievo assorbono le questioni sulle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione, per cui non è sufficiente contraddire solo l'ente che ha notificato l'avviso
- Per il contribuente è opportuno sollecitare espressamente la chiamata dell'ente titolare (es. Regione) quando si deduce l'illegittimità dell'imposta per profili di diritto UE
- Per l'amministrazione e per il giudice, verificare preventivamente la titolarità normativa dell'imposta: in caso di dubbio procedurale va disposta l'integrazione per evitare nullità da difetto di contraddittorio
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