Cassazione Civile, Ordinanza n. 24072/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento sintetico emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni d’imposta 2007 e 2008, fondati su beni-indice di capacità contributiva (acquisto di un immobile, spese per un motociclo e due autovetture). Il contribuente impugnava gli atti deducendo, per il primo giudizio, la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e di valida delega; in generale, la violazione dello Statuto del contribuente, della disciplina del redditometro, dell’onere della prova, del principio di capacità contributiva e del dovere di motivazione. Per l’anno 2008 contestava inoltre l’inesistenza/nullità dell’avviso per mancata notifica tramite ufficiale giudiziario. Nei giudizi di merito la CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio solo parzialmente per il 2007, riconoscendo una riduzione di euro 46.190,00 sul prezzo dell’immobile, e integralmente per il 2008, ritenendo insufficiente la prova documentale offerta dal contribuente circa la disponibilità economica derivante da donazioni paterne. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi in ciascun ricorso: (1) nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione/valida delega ex art. 42 d.P.R. 600/1973; (2) illegittimità dell’accertamento perché beni indicati come indici redditometrici sarebbero stati beni strumentali dell’impresa e la CTR avrebbe omesso di esaminare la relativa documentazione; (3) carenza di motivazione degli avvisi; (4) per il secondo ricorso, vizio relativo alla notifica dell’avviso ex art. 29 d.l. 78/2010; (5) ulteriori motivi assorbiti. La Corte ha riunito i ricorsi, ha respinto il primo motivo del primo ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del secondo ricorso, ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione, ma ha accolto i motivi relativi alla natura strumentale dei beni e all’erronea valutazione della prova contraria, cassando le sentenze impugnate con rinvio.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi ad annualità contigue e ad accertamenti fondati sul medesimo metodo e sui medesimi presupposti. Ha rigettato il motivo sulla sottoscrizione dell’avviso, affermando che non è richiesta la qualifica dirigenziale del funzionario delegato e che la delega di firma non necessita dell’indicazione nominativa del delegato né della durata della delega. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa nullità dell’avviso per modalità di notifica, perché si trattava di una nuova eccezione non proposta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione degli avvisi, poiché gli atti esponevano le ragioni dell’accertamento sintetico. Ha invece accolto i motivi con cui il contribuente sosteneva che l’immobile e l’autovettura fossero beni strumentali all’attività d’impresa e che la CTR avesse omesso di esaminare la documentazione pertinente; ha inoltre rilevato che, per l’anno 2008, l’Ufficio non aveva correttamente considerato il periodo di riferimento e la riduzione di euro 46.190,00 già riconosciuta per il 2007. Pertanto, ha cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per verificare l’inerenza dei beni all’impresa, il corretto calcolo della base imponibile e liquidare le spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale e la delega di firma non richiede indicazione del nominativo o della durata.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo ratione temporis applicabile consente l’accertamento sintetico sulla base di spese per incrementi patrimoniali e indici di capacità contributiva; la prova contraria grava sul contribuente, che può dimostrare che il maggior reddito non esiste, esiste in misura inferiore o proviene da redditi non imponibili.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell’atto è sufficiente quando l’avviso indica le specifiche ragioni che hanno portato l’Ufficio a procedere con accertamento sintetico.
art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
La doglianza sulla notifica è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile nel giudizio di legittimità, perché non dedotta nei gradi di merito.
Ha giustificato la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva e origine comune degli accertamenti.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
Norma sul ricorso per cassazione; la Corte ha riqualificato il vizio dedotto secondo il contenuto sostanziale della censura, anche se formalmente prospettata sotto diversa rubrica.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I motivi aggiunti sono ammessi solo in presenza di documenti non conosciuti, e non consentono di introdurre nuove domande o eccezioni estranee al thema decidendum.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario d’appello vieta nuove domande/eccezioni non riconducibili alla originaria causa petendi.
art. 1 d.m. 10 settembre 1992
I beni e servizi si considerano nella disponibilità del contribuente se utilizzati o sopportati nei costi; la disciplina non si applica ai beni e servizi relativi esclusivamente ad attività d’impresa o professionale, se tale circostanza risulta da idonea documentazione.
art. 3 d.m. 10 settembre 1992
Richiamato dalla censura del contribuente in relazione alla disciplina del redditometro.
art. 2 d.m. 24 dicembre 2012
Richiamato dalla censura del contribuente in relazione alla disciplina del redditometro vigente per gli anni successivi, ma ritenuto non applicabile ai periodi d’imposta 2007 e 2008.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 la disponibilità di beni-indice costituisce una presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta accertata l’effettiva disponibilità del bene, il giudice non può neutralizzare la presunzione, ma deve valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche: occorre documentazione idonea a dimostrare che tali somme sono state o potevano essere effettivamente impiegate per sostenere le spese contestate, ovvero che il maggior reddito presunto non esiste o è inferiore.
- I beni che siano effettivamente strumentali all’attività d’impresa non possono essere automaticamente valorizzati come indici di capacità contributiva personale; il giudice deve esaminare la documentazione prodotta dal contribuente sulla loro inerenza all’impresa.
- Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti in primo grado: l’introduzione in appello di un’eccezione nuova e autonoma, non riconducibile alla causa petendi originaria, è inammissibile.
- La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è delega di firma e non di funzioni: non è necessaria l’indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, purché sia verificabile ex post la legittimazione del sottoscrittore.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consenta di comprendere le ragioni dell’uso del metodo sintetico e gli specifici indici di capacità contributiva posti a base della pretesa.
Come è indicizzato
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