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Sentenza

Sentenza n. 9653/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, - del giudizio emesso dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle Funzioni di Professore di I Fascia Settore Concorsuale 10/L1 -lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, nei confronti di Cristina Pennarola con esito NON IDONEA pubblicato nella apposita piattaforma informatica dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che lo ha quindi approvato, in data 1 luglio 2024, nella parte in cui è stata effettuata la valutazione del valore delle pubblicazioni.

Giustizia amministrativa202410024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia, limitatamente alla valutazione del valore delle pubblicazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura ASN per il settore concorsuale 10/L1, contestava il giudizio di non idoneità, pur avendo conseguito tutti i valori soglia, posseduto quattro titoli tra quelli selezionati dalla Commissione e presentato pubblicazioni ritenute congruenti con il settore, con collocazione editoriale nazionale e internazionale e produzione abbastanza continua. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 120/2016, eccesso di potere per contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la Commissione avesse concentrato la valutazione su un solo criterio, relativo a originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, anziché effettuare una ponderazione complessiva dei quattro criteri indicati come particolarmente rilevanti. Con il secondo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 4 del d.m. 120/2016 e illogicità manifesta, censurando l'analisi delle singole pubblicazioni, gli errori e le imprecisioni terminologiche e l'insufficiente approfondimento istruttorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale, distinguendo tra la verifica dei requisiti oggettivi e la valutazione della maturità scientifica, rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione. Ha ritenuto che il giudizio impugnato non avesse isolato arbitrariamente un solo criterio, ma avesse esaminato analiticamente le singole pubblicazioni, valorizzando sia gli elementi favorevoli sia le criticità relative soprattutto a originalità, rigore metodologico e contributo al progresso della ricerca. La Commissione aveva evidenziato, tra l'altro, carenze nell'analisi linguistica, nella selezione e normalizzazione dei campioni, nella precisazione delle metodologie, nell'approfondimento scientifico e nell'originalità di varie opere, concludendo che la produzione non raggiungesse la qualità elevata richiesta per la prima fascia. Il giudice ha ritenuto chiara e inequivoca la motivazione e conforme agli artt. 3 e 4 del d.m. 120/2016, precisando che la condivisibilità nel merito della valutazione non è fungibile con il sindacato giurisdizionale. Le valutazioni della Commissione sulle pubblicazioni costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; tali vizi non sono stati ravvisati. Le controdeduzioni della Commissione prodotte in giudizio sono state considerate confermative dell'iter valutativo e non decisive per integrare una motivazione originariamente mancante. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede l'abilitazione scientifica nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda la disciplina attuativa a successive disposizioni.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell'attività scientifica, del numero massimo di pubblicazioni e delle modalità di scelta e rilevanza dei criteri.

  • art. 3 d.m. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…

    Impone alla Commissione un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica, fondato sulle pubblicazioni e sui titoli presentati e sui livelli di maturità scientifica richiesti per la fascia.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    la Commissione deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

    Individua i criteri per la valutazione delle pubblicazioni; la Commissione deve motivare il giudizio complessivo sulla base dell'esame delle opere e della maturità scientifica, potendo ritenere dirimente la carenza di originalità, rigore metodologico e contributo alla ricerca se tale conclusione è adeguatamente argomentata.

  • art. 5 d.m. 120/2016

    la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

    Disciplina la verifica dell'impatto della produzione scientifica e del possesso dei titoli selezionati dalla Commissione.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.

    Subordina il conferimento dell'abilitazione alla contemporanea sussistenza dei requisiti relativi all'impatto e ai titoli e della valutazione complessiva delle pubblicazioni come di qualità elevata.

  • art. 7 d.m. 120/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato nel giudizio con riferimento alle pubblicazioni presentate e valutate dalla Commissione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il superamento dei valori soglia e il possesso del numero minimo di titoli non determinano automaticamente il conseguimento dell'abilitazione, che richiede anche una valutazione complessiva delle pubblicazioni come di qualità elevata per la fascia richiesta.
  • La valutazione della maturità scientifica e della qualità, originalità e solidità metodologica delle pubblicazioni costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • La Commissione può ritenere dirimente, ai fini del giudizio complessivo sulle pubblicazioni, la carenza di originalità, rigore metodologico e contributo al progresso della ricerca, purché dia conto analiticamente delle ragioni riferite alle singole opere e renda ricostruibile l'iter logico della valutazione.
  • La motivazione del giudizio di non idoneità è sufficiente quando esamina puntualmente le pubblicazioni, indica gli elementi favorevoli e contrari e spiega perché, nonostante il possesso dei parametri e titoli oggettivi, la produzione non raggiunga il livello qualitativo richiesto per la fascia di abilitazione.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella della Commissione: la maggiore o minore condivisibilità nel merito del giudizio non integra, di per sé, un vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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