Cassazione Penale, Sentenza n. 21878/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna del Tribunale di Bergamo per fatti riconducibili a estorsione (capo a) e reati connessi: danneggiamento e porto abusivo di coltello (capi c) e d)). I motivi di ricorso erano quattro: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alla sussistenza dell'estorsione nei confronti della persona offesa Lanfranco, sostenendo che la dichiarazione successiva della vittima dimostrerebbe l'assenza di condotta estorsiva; 2) mancato riconoscimento della diminuente della lieve entità, perché la valutazione della pena doveva riguardare il singolo fatto estorsivo e non essere influenzata dalle altre condotte; 3) mancato riconoscimento della diminuente per vizio parziale di mente collegata alla tossicodipendenza, in contrasto con il riconoscimento della libertà vigilata quale misura di sicurezza; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli come l'ammissione del fatto, le scuse, l'offerta di risarcimento e la dichiarazione della persona offesa di non avere pretese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi fondati soltanto con riguardo al quarto motivo, ritenendo generica e insufficiente la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e ordinando l'annullamento limitato a tale punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la sussistenza dell'estorsione è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di plurime fonti di prova convergenti (deposizioni della persona offesa e di altri testi, rinvenimento del coltello, danneggiamenti, minacce), la diminuzione per lieve entità è stata esclusa in ragione della gravità e unità della vicenda e delle modalità violente, e la richiesta di riconoscere un vizio parziale di mente è stata rigettata perché non dimostrata in modo da incidere sull'imputabilità al momento del fatto. L'affermazione di responsabilità rimane irrevocabile salvo il nuovo esame limitato alle circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie alla luce della condotta intimidatoria, delle vie di fatto, dei danneggiamenti e della finalità di ottenere un vantaggio ingiusto (la sottrazione al pagamento delle bevande)
art. 610 cod. pen.
Norma sulla violenza privata utilizzata quale riferimento per la lesione della libertà della persona offesa; la sentenza di merito ha valutato gli elementi di costrizione in combinato disposto con l'estorsione
art. 311 cod. pen.
Prevede la diminuente per la lieve entità del fatto; la Corte ha ribadito che tale attenuante va valutata sull'evento nel suo complesso e non può essere riconosciuta quando la condotta presenti modalità e conseguenze di maggiore offensività
art. 85 cod. pen.
Regola l'imputabilità; la Corte ha distinto il giudizio di pericolosità sociale (che può giustificare misure di sicurezza) dall'imputabilità, richiedendo prova della condizione tossicomanica al momento del fatto per incidere sull'imputabilità
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato la necessità di una motivazione specifica e non generica se si intende negare rilevanza a comportamenti riparatori o a elementi favorevoli
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante richiamata in sede di capo di imputazione ma esclusa dal giudice; la Cassazione prende atto dell'esclusione dell'aggravante operata dai giudici di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti al rito e alla trattazione dei motivi in Cassazione; il ricorso è stato trattato nei limiti strettamente necessari come previsto dalla norma
Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023
Giurisprudenza costituzionale richiamata per confermare la possibilità di applicare l'attenuante della lieve entità anche al delitto di estorsione, purché ne ricorrano i presupposti valutati nel complesso della vicenda
Massime di principio
- Per configurare l'estorsione non è decisivo solo il racconto della persona offesa: servono elementi probatori convergenti (minacce, danneggiamenti, rinvenimento di armi, deposizioni di testimoni) che dimostrino costrizione e finalità di profitto ingiusto
- La diminuente per lieve entità va valutata sull'intero fatto e sulle modalità di realizzazione; la presenza di violenza, danni e uso di armi rende improbabile il riconoscimento della lieve entità
- La condizione di tossicodipendenza può giustificare misure di sicurezza per pericolosità, ma per incidere sull'imputabilità occorre prova specifica della situazione psichica al momento del fatto; la discrezionalità del giudice richiede adeguata motivazione
- Offerte di risarcimento, scuse e comportamento collaborativo possono costituire elementi utili per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma il giudice deve valutare e motivare specificamente perché tali elementi siano ritenuti o non ritenuti rilevanti; una motivazione generica è censurabile
- In Cassazione i ricorsi sono esaminati nei limiti di legge e debbono evidenziare profili di diritto o di motivazione specifici; molte censure di fatto sono inammissibili se si pongono in contrasto con una concorde valutazione di merito supportata da prove convergenti
- Se la Corte di merito nega rilevanza a elementi a favore dell'imputato, la mancanza di adeguata esplicitazione delle ragioni può portare all'annullamento parziale e al rinvio per nuovo esame
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