Ordinanza n. 308/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire in variante n. 3/2026, relativo a interventi di sopraelevazione e/o ampliamento di un fabbricato confinante con l’immobile della ricorrente, nonché gli atti presupposti e il permesso di costruire originario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria dell’immobile confinante ha impugnato il permesso di costruire in variante rilasciato dal Comune in favore della società controinteressata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, limitandosi a rilevare che il ricorso solleva molteplici e complesse questioni. In sede cautelare, la ricorrente ha inoltre rappresentato l’interesse a impedire ulteriori lavori di rifinitura, il consolidamento della situazione asseritamente abusiva e l’avvio di un’attività commerciale.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le molteplici questioni dedotte, per la loro complessità, necessitino dell’approfondimento proprio del giudizio di merito, ma che allo stato non presentino evidenti elementi di fondatezza. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che i lavori risultavano interamente eseguiti e che tale circostanza non era stata contestata dalla ricorrente in udienza. Gli interessi indicati dalla ricorrente — impedire lavori di rifinitura, evitare il consolidamento della situazione di abuso e impedire l’esercizio di un’attività commerciale — non sono stati ritenuti idonei a configurare un pregiudizio grave e irreparabile, anche considerando che l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe potuto intervenire successivamente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e spese di legge in favore del Comune e in euro 1.000,00 oltre oneri e spese di legge in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con riferimento alla plausibile fondatezza delle censure e al pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure sono molteplici e complesse e non presentano allo stato evidenti elementi di fondatezza, il giudice può riservarne l’approfondimento alla fase di merito senza accordare la sospensione dell’atto.
- Il completamento dei lavori oggetto di un titolo edilizio esclude, allo stato, la configurabilità del periculum in mora necessario per la sospensione del titolo, salvo la dimostrazione di ulteriori effetti attuali, gravi e irreparabili.
- L’interesse a impedire lavori di rifinitura, il consolidamento di una situazione ritenuta abusiva o l’avvio di un’attività commerciale non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile quando l’eventuale illegittimità del titolo possa essere accertata e fatta valere all’esito del giudizio di merito.
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