Regolamento (UE) 2017/572
Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come le sedi di negoziazione devono disaggregare e mettere a disposizione i dati di trasparenza pre- e post-negoziazione previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Definisce i criteri obbligatori di disaggregazione per classe di attività, paese di emissione, valuta di negoziazione e tipologia di negoziazione, imponendo anche la fornitura di tutte le combinazioni possibili su richiesta. Per i derivati, individua ulteriori sottoclassi di disaggregazione e prevede che, quando i criteri non siano applicabili in modo univoco, il gestore della sede debba stabilire i criteri da seguire.
Specificazione dei dati pre- e post-negoziazione da rendere disponibili al pubblico e del relativo livello di disaggregazione per le sedi di negoziazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, con riferimento alle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Riguarda la messa a disposizione al pubblico, su richiesta, dei dati di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione in formato disaggregato. Si applica dal medesimo momento previsto per l'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Specificazione dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione
Il regolamento delegato (UE) 2017/572 integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) con norme tecniche di regolamentazione volte a precisare il livello di disaggregazione dei dati di trasparenza pre- e post-negoziazione da rendere disponibili al pubblico. L'obiettivo, richiamato nei considerando, è ridurre i costi di accesso alle informazioni per i partecipanti al mercato e assicurare coerenza e comparabilità dei dati offerti dalle sedi di negoziazione.
Ambito soggettivo e funzionale
Il regolamento si applica ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione. Il perimetro materiale riguarda le informazioni di trasparenza pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11 del regolamento (UE) n. 600/2014, che devono essere rese disponibili al pubblico su richiesta in forma disaggregata.
Criteri generali di disaggregazione
L'articolo 1 impone che i dati pre-negoziazione e post-negoziazione siano disaggregati secondo quattro criteri fondamentali:
- natura della classe di attività;
- paese di emissione dei titoli azionari e del debito sovrano;
- valuta in cui lo strumento finanziario è negoziato;
- distinzione tra aste giornaliere previste e contrattazione continua.
Quanto alla classe di attività, il regolamento identifica cinque categorie: azioni; certificati di deposito, ETF, certificati e strumenti analoghi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014; obbligazioni e strumenti finanziari strutturati; quote di emissioni; strumenti derivati.
Regole speciali per i derivati
Per gli strumenti derivati, il regolamento richiede un'ulteriore disaggregazione in sei sottocategorie:
- derivati su strumenti di capitale;
- derivati su tassi di interesse;
- derivati su crediti;
- derivati su cambi;
- derivati su merci e quote di emissioni;
- altri derivati.
Questa previsione risponde all'esigenza, evidenziata nei considerando, di garantire una classificazione coerente anche per strumenti complessi, nei quali non sempre è possibile identificare in modo univoco la classe di appartenenza solo sulla base dei criteri astratti.
Casi in cui i criteri non sono applicabili in modo univoco
Quando i criteri di disaggregazione non possono essere applicati in maniera inequivocabile, spetta al gestore del mercato o all'impresa di investimento che gestisce la sede di negoziazione determinare quali criteri uno strumento finanziario o un tipo di dati debba soddisfare. La norma mira a evitare disomogeneità tra sedi e a preservare la confrontabilità delle informazioni acquistate dai partecipanti al mercato.
Combinazioni dei criteri e possibilità di dati aggregati
Su richiesta, la sede di negoziazione deve applicare i criteri previsti in tutte le combinazioni possibili. Il regolamento consente inoltre, oltre alla fornitura dei dati disaggregati, di offrire anche dati aggregati, senza che ciò sostituisca l'obbligo principale di disaggregazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione è allineata alla data di applicazione dell'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Trattandosi di un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Criteri di disaggregazione dei dati di trasparenza
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione devono rendere disponibili al pubblico, su richiesta, le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 mediante dati disaggregati secondo quattro criteri principali: classe di attività, paese di emissione dei titoli azionari e del debito sovrano, valuta di negoziazione e distinzione tra aste giornaliere previste e contrattazione continua.
Disaggregazione specifica dei derivati
Gli strumenti derivati devono essere ulteriormente disaggregati in: derivati su strumenti di capitale, derivati su tassi di interesse, derivati su crediti, derivati su cambi, derivati su merci e quote di emissioni, e altri derivati.
Criteri da applicare nei casi non univoci
Quando i criteri di disaggregazione non possono essere applicati in maniera inequivocabile a uno strumento finanziario o a un tipo di dati, il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce la sede di negoziazione devono determinare i criteri che essi devono soddisfare.
Combinazioni possibili e offerta di dati aggregati
Su richiesta, i soggetti che gestiscono la sede devono applicare i criteri di disaggregazione in tutte le combinazioni possibili. In aggiunta ai dati disaggregati, possono offrire anche dati aggregati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dalla data prevista dall'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2017/571
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2016/879
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2016/880
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2016/2021
- Regolamento · 1 giu 2016Regolamento (UE) 2016/871
- Regolamento · 1 giu 2016Regolamento (UE) 2016/872
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →