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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2021

Regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso ai valori di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento specifica quali informazioni sui valori di riferimento devono essere messe a disposizione di CCP e sedi di negoziazione e a quali condizioni, in attuazione del principio di accesso non discriminatorio previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014. Stabilisce inoltre criteri per la differenziazione non discriminatoria delle condizioni di licenza e disciplina gli elementi che gli accordi di licenza devono contenere. Infine, definisce i criteri per dimostrare che un valore di riferimento può essere considerato "nuovo" ai fini del rifiuto dell’accesso immediato.

Norme tecniche di regolamentazione sull’accesso, da parte di controparti centrali e sedi di negoziazione, alle informazioni e alle licenze relative ai valori di riferimento utilizzati per la negoziazione e la compensazione di strumenti finanziari.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento e, sul versante degli utenti, alle controparti centrali (CCP) e alle sedi di negoziazione che richiedono accesso ai valori di riferimento per svolgere funzioni di compensazione o negoziazione. Riguarda l’accesso alle informazioni e alle condizioni di licenza relative ai valori di riferimento impiegati per calcolare il valore di determinati strumenti finanziari, con particolare attenzione alle informazioni su composizione, metodologia, dati di prezzo e aggiornamenti. Si applica nell’ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e in coerenza temporale con esso; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Sono previste esclusioni limitate per informazioni già pubblicamente disponibili o accessibili tramite altri mezzi commerciali, purché affidabili e tempestivi.

Norme tecniche di regolamentazione sull’accesso ai valori di riferimento

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) per disciplinare l’accesso, da parte di CCP e sedi di negoziazione, alle informazioni e alle licenze relative ai valori di riferimento utilizzati nella negoziazione e nella compensazione di strumenti finanziari. La disciplina mira a rendere effettivo l’accesso non discriminatorio, tenendo conto però della varietà dei benchmark e delle esigenze concrete delle infrastrutture di mercato.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano ai soggetti titolari dei diritti di proprietà sui valori di riferimento e, dall’altro lato, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione che chiedono accesso alle informazioni necessarie per svolgere funzioni di compensazione o di negoziazione. Il regolamento copre i benchmark usati per calcolare il valore di strumenti finanziari oggetto di negoziazione o compensazione e si innesta nel quadro dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le informazioni già pubblicamente disponibili o accessibili tramite altri mezzi commerciali affidabili e tempestivi non sono soggette agli obblighi di messa a disposizione, nei limiti indicati dall’articolo 2, paragrafo 3.

Informazioni da mettere a disposizione

L’articolo 1 definisce il nucleo minimo delle informazioni da rendere disponibili su richiesta. Il titolare dei diritti deve fornire tutte le informazioni necessarie, calibrate sul tipo di benchmark e sullo strumento finanziario interessato, e la richiesta della CCP o della sede di negoziazione deve spiegare la necessità dell’accesso. Tra le funzioni rilevanti figurano, per le sedi di negoziazione, la valutazione iniziale del benchmark, la commercializzazione del prodotto, il supporto alla formazione dei prezzi e la sorveglianza di mercato; per le CCP, la gestione del rischio connesso alle posizioni in derivati negoziati in borsa e il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Le informazioni su prezzi e dati devono includere almeno il flusso dei dati relativi al benchmark, la comunicazione immediata di errori e la trasmissione dei valori corretti, nonché i valori storici se conservati. Le informazioni su composizione, metodologia e prezzo devono consentire di comprendere come il benchmark sia strutturato e come vengano calcolati i suoi valori. A tal fine, il regolamento richiede elementi molto specifici: definizioni, ragioni e procedure di approvazione della metodologia, criteri di determinazione, uso di modelli o estrapolazioni, regole di riequilibrio, gestione della discrezionalità, procedure per periodi di stress, orari di calcolo, correzione degli errori e periodicità delle revisioni interne ed esterne.

Condizioni di licenza e non discriminazione

L’articolo 2 impone che le informazioni siano concesse mediante licenza senza indebito ritardo, in modo puntuale oppure su base continuativa o periodica a seconda del tipo di dato, includendo le successive modifiche. Le stesse informazioni devono essere offerte a tutte le CCP e sedi di negoziazione negli stessi tempi e condizioni, salvo giustificazione oggettiva di differenze di trattamento. L’obbligo non opera quando l’informazione sia già pubblicamente disponibile o accessibile tramite altri canali commerciali affidabili e tempestivi.

L’articolo 3 sviluppa il principio di non discriminazione: se il titolare dei diritti introduce condizioni diverse, tali condizioni devono essere applicate per categorie di licenziatari, con gli stessi diritti e obblighi per tutti i soggetti della medesima categoria. I criteri di classificazione devono essere pubblici; inoltre, CCP e sedi di negoziazione hanno diritto a conoscere gratuitamente le condizioni della categoria di appartenenza. Ogni modifica o integrazione degli accordi di licenza deve essere resa disponibile a tutti i licenziatari della stessa categoria alle medesime condizioni.

Contenuto degli accordi di licenza e obblighi organizzativi

L’articolo 4 stabilisce il contenuto minimo degli accordi di licenza. Devono essere disciplinati l’ambito d’uso e il contenuto delle informazioni, le eventuali informazioni riservate, la divulgazione a terzi, i requisiti tecnici, i prezzi e i pagamenti, le condizioni di cessazione, la gestione delle emergenze, la continuità del servizio, i periodi transitori, la cessazione ordinata e la disciplina della legge applicabile e delle responsabilità.

L’accordo deve inoltre prevedere assetti organizzativi adeguati tra le parti: servizio tempestivo secondo un calendario prestabilito, aggiornamento continuo delle informazioni, canale di comunicazione sicuro, consultazione preventiva in caso di cambiamenti idonei a incidere in modo sostanziale sul rapporto o sui rischi dell’altra parte, preavviso ragionevole prima delle modifiche, nonché regole per la trasmissione delle informazioni, la loro eventuale diffusione ai partecipanti diretti o ai membri, la risoluzione delle controversie e la cessazione ordinata del rapporto.

Valutazione di un benchmark come nuovo

L’articolo 5 chiarisce come dimostrare che un valore di riferimento sia nuovo, ai fini della possibilità di rifiutare l’accesso immediato. Il titolare deve verificare che la CCP non possa compensare o sostanzialmente controbilanciare i contratti collegati al nuovo benchmark con quelli legati al benchmark esistente; che aree geografiche o settori economici non coincidano o non siano simili; che i dati non siano strettamente correlati; che composizione e metodologia non siano uguali o simili. Per i benchmark delle merci, occorre inoltre considerare se le merci sottostanti e il luogo di consegna siano diversi. Devono infine essere valutati altri criteri specifici del tipo di benchmark interessato. La pubblicazione di una nuova serie di un benchmark già esistente non lo rende un nuovo valore di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data prevista dall’articolo 55, quarto comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, in modo coerente con quest’ultimo. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Informazioni da fornire a CCP e sedi di negoziazione

I titolari dei diritti sul valore di riferimento devono fornire, su richiesta, le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni di compensazione o negoziazione, in funzione del tipo di valore di riferimento e dello strumento finanziario interessato (art. 1, par. 1). La richiesta deve motivare la necessità delle informazioni (art. 1, par. 2). Tra le funzioni pertinenti rientrano, per le sedi di negoziazione, la valutazione iniziale, la commercializzazione del prodotto, il supporto alla price discovery e la sorveglianza continua del mercato; per le CCP, la gestione del rischio delle posizioni in derivati quotati e l’adempimento degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012 (art. 1, par. 3).

Contenuto minimo delle informazioni: prezzi, dati, composizione e metodologia

Le informazioni su prezzi e dati comprendono almeno il flusso di dati del benchmark, la comunicazione immediata di errori o imprecisioni con invio dei valori corretti e, se conservati, i valori storici (art. 1, par. 4). Le informazioni su composizione, metodologia e prezzo devono consentire di comprendere la struttura del benchmark e il metodo di calcolo; includono, tra l’altro, definizioni dei termini, ragioni e procedure di approvazione della metodologia, criteri e procedure di determinazione, gestione della discrezionalità, procedure per periodi di stress, orari di calcolo, regole di riequilibrio, trattamento degli errori e frequenza delle revisioni interne ed eventuali revisioni esterne (art. 1, par. 5).

Condizioni generali di licenza e tempistiche

Le informazioni richieste devono essere rese disponibili mediante licenza senza indebito ritardo, in modalità puntuale, continuativa o periodica a seconda della natura dell’informazione, includendo le modifiche alle informazioni già fornite (art. 2, par. 1). Le stesse informazioni devono essere offerte a tutte le CCP e sedi di negoziazione negli stessi tempi e alle stesse condizioni, salvo giustificazione oggettiva di trattamenti differenziati (art. 2, par. 2). Gli obblighi non si applicano se e finché le informazioni siano pubblicamente disponibili o accessibili tramite altri mezzi commerciali affidabili e tempestivi (art. 2, par. 3).

Non discriminazione e differenziazione delle condizioni

Se il titolare dei diritti applica condizioni diverse, incluse quelle economiche, tali condizioni devono valere per specifiche categorie di licenziatari (art. 3, par. 1). Ai licenziatari della stessa categoria devono essere garantiti gli stessi diritti e obblighi (art. 3, par. 2). I criteri di classificazione delle categorie devono essere resi pubblici e, su richiesta, le CCP e le sedi di negoziazione hanno diritto a ricevere gratuitamente le condizioni applicabili alla propria categoria (art. 3, parr. 3-4). Le modifiche o aggiunte agli accordi di licenza devono essere rese disponibili, alle stesse condizioni, a tutti i licenziatari della stessa categoria (art. 3, par. 5).

Contenuto degli accordi di licenza

Le condizioni contrattuali devono essere fissate dal titolare dei diritti e rese accessibili gratuitamente alle CCP e alle sedi di negoziazione su richiesta (art. 4, par. 1). L’accordo deve disciplinare: ambito d’uso e contenuto delle informazioni, informazioni riservate, eventuale divulgazione a terzi, requisiti tecnici, prezzi e pagamenti, cessazione del rapporto in relazione alla durata degli strumenti collegati al benchmark, gestione di emergenze, continuità del servizio e periodi transitori, cessazione ordinata e non per inadempimenti lievi, legge applicabile e ripartizione delle responsabilità (art. 4, par. 1).

Obblighi organizzativi e di cooperazione nel rapporto di licenza

L’accordo deve prevedere politiche, procedure e sistemi adeguati per assicurare la prestazione tempestiva del servizio secondo un calendario prestabilito, l’aggiornamento continuo delle informazioni per tutta la durata del rapporto, un canale di comunicazione tempestivo, affidabile e sicuro e consultazioni preventive quando modifiche di una parte possono incidere in modo sostanziale sull’accordo o sui rischi dell’altra parte (art. 4, par. 2). Deve inoltre esserci un preavviso ragionevole prima dell’attuazione di tali modifiche, nonché regole per la trasmissione delle informazioni, per l’eventuale disseminazione ai partecipanti diretti o membri, per la risoluzione delle controversie e per la cessazione ordinata del contratto (art. 4, par. 2).

Criteri per considerare un valore di riferimento come nuovo

Per dimostrare che un nuovo valore di riferimento soddisfa i criteri del regolamento (UE) n. 600/2014, il titolare deve verificare che la CCP non possa compensare o sostanzialmente controbilanciare i contratti collegati al valore più recente con quelli riferiti al valore esistente, che aree geografiche e settori economici coperti non coincidano o siano simili, che i dati non siano strettamente correlati, che composizione e metodologia non siano uguali o simili e, per i benchmark delle merci, anche che non si tratti delle stesse merci sottostanti né dello stesso luogo di consegna (art. 5, parr. 1-2). Devono inoltre essere considerati eventuali ulteriori criteri specifici del tipo di benchmark (art. 5, par. 3). La pubblicazione di una nuova serie di un benchmark non costituisce un nuovo valore di riferimento (art. 5, par. 4).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data prevista dall’articolo 55, quarto comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 (art. 6). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti finanziaricompensazione centralesedi di negoziazionelicenze e accesso ai dati

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