Regolamento (UE) 2017/571
Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro tecnico dettagliato per l’autorizzazione e il funzionamento dei fornitori di servizi di comunicazione dati previsti dalla direttiva 2014/65/UE. Definisce le informazioni da presentare alle autorità, i requisiti di governo societario, gestione dei conflitti di interesse, esternalizzazione, continuità operativa, test dei sistemi e sicurezza. Disciplina inoltre le modalità di pubblicazione in linguaggio macchina, la gestione di errori e duplicati, e gli obblighi specifici di ARM, APA e CTP nella diffusione e nel consolidamento delle informazioni di mercato.
Norme tecniche UE su autorizzazione, requisiti organizzativi, continuità operativa, sicurezza e pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (ARM, APA e CTP).
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di comunicazione dati ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ossia ai meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM), ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e ai sistemi consolidati di pubblicazione (CTP). Disciplina sia la fase di autorizzazione sia i requisiti organizzativi e tecnici per l’esercizio delle attività, nonché gli obblighi di pubblicazione e consolidamento dei dati relativi alle operazioni su strumenti finanziari. Ha applicazione diretta negli Stati membri dal giorno indicato all’articolo 21, con alcune disposizioni differite; è rilevante anche ai fini del SEE. Le norme si applicano ai soggetti che operano nel perimetro MiFID II/MiFIR e, per taluni obblighi, interagiscono con imprese di investimento, sedi di negoziazione e autorità competenti.
Regolamento delegato (UE) 2017/571 sulla comunicazione dati nei mercati finanziari
Il regolamento integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) con norme tecniche di regolamentazione per l’autorizzazione, l’organizzazione interna, la continuità operativa, la sicurezza informatica e la pubblicazione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di comunicazione dati. La disciplina mira a garantire affidabilità, indipendenza, integrità dei dati e uniformità delle prassi tra ARM, APA e CTP, in coerenza con il quadro MiFID II/MiFIR.
Ambito soggettivo e finalità
Il regolamento riguarda tre categorie di soggetti: i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM), i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i sistemi consolidati di pubblicazione (CTP). Le disposizioni coprono la fase di autorizzazione, la governance, i controlli organizzativi e tecnici, la gestione degli errori nelle segnalazioni e pubblicazioni, nonché il consolidamento dei dati di mercato. Il testo sottolinea più volte l’esigenza di prevenire conflitti di interesse, garantire la riservatezza delle informazioni e assicurare la continuità del servizio anche in caso di incidenti o guasti.
Autorizzazione: contenuto della domanda e informazioni obbligatorie
Il richiedente l’autorizzazione deve trasmettere all’autorità competente il programma di attività e tutte le informazioni necessarie a valutare struttura, risorse e controlli interni. In particolare, il programma deve contenere:
- l’organigramma e la ripartizione delle risorse umane, tecniche e giuridiche;
- le politiche e procedure di conformità, con indicazione dei responsabili, dei sistemi di monitoraggio e delle misure da adottare in caso di violazioni rilevanti;
- l’elenco delle funzioni esternalizzate e delle risorse dedicate al loro controllo.
Se il richiedente offre servizi ulteriori rispetto a quelli di comunicazione dati, tali attività devono essere descritte nell’organigramma. Per i membri dell’organo di gestione sono richiesti dati anagrafici, curriculum, informazioni su condanne e procedimenti disciplinari, disponibilità di tempo e dichiarazione dei conflitti di interesse potenziali o attuali.
Governo societario e requisiti degli amministratori
Il regolamento richiede che il richiedente descriva le politiche interne di governo societario relative a organo di gestione, alta dirigenza ed eventuali comitati. Devono essere illustrate le procedure di selezione, nomina, valutazione e revoca, le linee gerarchiche, la frequenza dell’informativa all’organo di gestione e le modalità di accesso ai documenti da parte dei suoi membri. La logica è quella di consentire all’autorità di verificare che la struttura di governance sia adeguata a garantire indipendenza e controllo effettivo.
Conflitti di interesse
Una parte centrale del regolamento riguarda la prevenzione dei conflitti di interesse. Il fornitore deve adottare disposizioni amministrative efficaci e mantenere un inventario dei conflitti esistenti e potenziali, con descrizione, prevenzione, gestione e disclosure. Le misure comprendono:
- separazione di funzioni e aree di attività;
- controlli sul flusso di informazioni sensibili;
- vigilanza separata sui soggetti rilevanti;
- regole tariffarie;
- politica retributiva per organo di gestione e alta dirigenza;
- disciplina su denaro, regali e favori.
Il regolamento evidenzia il rischio che il fornitore, specie se svolge anche altre attività nel settore finanziario, possa essere indotto a ritardare pubblicazioni o a usare informazioni riservate in modo improprio.
Esternalizzazione
Quando attività sono affidate a terzi, il fornitore deve verificare la competenza e capacità del prestatore e mantenere il pieno controllo delle funzioni esternalizzate. L’esternalizzazione non può limitare i poteri dell’alta dirigenza o dell’organo di gestione. Il fornitore resta responsabile delle attività delegate e deve:
- monitorare efficacia e conformità del terzo;
- gestire i rischi connessi;
- assicurare continuità operativa;
- prevedere la cooperazione del terzo con l’autorità competente.
Per le funzioni essenziali, va comunicata all’autorità competente l’identità del terzo, le misure organizzative adottate, i rischi e i rapporti interni/esterni sulle attività esternalizzate.
Continuità operativa, test e sicurezza
Il regolamento impone sistemi tecnici robusti e una disciplina articolata di continuità operativa. I fornitori devono riesaminare almeno annualmente infrastrutture, politiche e procedure, predisporre scenari di crisi, duplicazione delle componenti hardware, back-up dei dati, trasferimento su sito alternativo, formazione del personale e tempi massimi di ripristino. In particolare:
- per APA e CTP il ripristino delle funzioni essenziali non può superare 6 ore;
- per gli ARM non può andare oltre la fine del giorno lavorativo successivo.
Devono inoltre effettuare prove, test e stress test almeno annuali, anche prima e dopo ogni aggiornamento significativo del sistema informatico, e notificare preventivamente all’autorità competente le modifiche rilevanti. Le capacità devono essere sufficienti a garantire assenza di disfunzioni e scalabilità per aumenti di volumi e richieste.
Sul piano della sicurezza, devono essere adottate misure fisiche ed elettroniche per proteggere i sistemi da accessi non autorizzati, attacchi informatici, divulgazione indebita e corruzione dei dati. Le violazioni di sicurezza devono essere notificate senza ritardo all’autorità competente e ai clienti interessati; per gli ARM, anche alle altre autorità riceventi le segnalazioni.
Gestione di report e rendiconti errati o incompleti
Il regolamento distingue gli obblighi di APA/CTP da quelli degli ARM.
Per APA e CTP, i sistemi devono garantire la corretta pubblicazione dei report delle operazioni concluse, con monitoraggio in tempo reale e riconciliazioni periodiche. L’APA deve confermare la ricezione del report all’impresa segnalante e indicare il codice identificativo assegnato all’operazione. Se il report è incompleto o probabilmente errato, non deve essere pubblicato e l’impresa va avvisata immediatamente. In casi eccezionali, APA e CTP possono cancellare o modificare informazioni su richiesta del soggetto che le ha trasmesse, se motivi tecnici impediscono l’intervento diretto.
Per gli ARM, il regolamento prevede convalida dei rendiconti per campo, formato e contenuto secondo MiFIR e il regolamento delegato (UE) 2017/590. Se l’errore è del cliente, l’ARM non trasmette il rendiconto e informa immediatamente il cliente; se l’errore è dell’ARM, deve correggere e inviare la versione aggiornata, notificandolo anche alle autorità competenti. Non si applica l’obbligo di correzione per errori o omissioni di oltre cinque anni rispetto al momento in cui l’ARM ne è venuto a conoscenza.
Pubblicazione in linguaggio macchina e accessibilità dei dati
APA e CTP devono pubblicare i dati in "linguaggio macchina", vale a dire in formato elettronico leggibile automaticamente, su architetture che consentano accesso automatico, siano robuste e permettano lettura, uso e copia tramite software disponibile gratuitamente. Devono inoltre rendere pubbliche istruzioni chiare su modalità e luogo di accesso ai dati, indicare il formato elettronico, pubblicare le modifiche con almeno tre mesi di anticipo e inserire un collegamento alle istruzioni nella home page.
Ambito del CTP, duplicati e consolidamento
Il CTP deve includere nel proprio flusso elettronico i dati resi pubblici ai sensi degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014. Se entra in attività un nuovo APA o una nuova sede di negoziazione, il consolidamento deve avvenire il più rapidamente possibile e comunque entro sei mesi.
Per evitare duplicazioni, gli APA devono marcare i report duplicati con il codice "DUPL" nel campo della ristampa. I CTP non devono consolidare tali report. L’APA deve quindi garantire un meccanismo che distingua il report originale dai duplicati, anche mediante un sistema ORGN/DUPL o tramite certificazione che un determinato strumento sia segnalato tramite un solo APA.
Dati da pubblicare e tempistiche
L’APA deve pubblicare le informazioni previste dagli allegati dei regolamenti delegati (UE) 2017/587 e 2017/583, rispettivamente per strumenti equity-like e non equity-like. Deve indicare la data e l’ora della pubblicazione con precisione al minuto e al secondo; per le operazioni su sistemi elettronici la precisione è al millisecondo. Le marche temporali non possono discostarsi dal tempo UTC di più di un secondo o un millisecondo, a seconda dei casi.
I CTP pubblicano le medesime categorie di informazioni per le due macro-classi di strumenti, secondo i rispettivi allegati dei regolamenti delegati citati. APA e CTP devono inoltre garantire che la diffusione avvenga simultaneamente su tutti i canali, senza trattamenti differenziati.
Decorrenza e rapporti con altri atti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla data prevista dall’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, alcune disposizioni specifiche, ossia l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 20, lettera b), si applicano dal primo giorno del nono mese successivo alla data di applicazione della direttiva MiFID II.
Il testo si coordina con il regolamento (UE) n. 600/2014 e con i regolamenti delegati (UE) 2017/587, 2017/583 e 2017/590, che completano il quadro di trasparenza, pubblicazione e segnalazione delle operazioni nei mercati finanziari.
Disposizioni principali
Autorizzazione e informazioni alla domanda
Il richiedente l’autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati deve trasmettere all’autorità competente le informazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 e quelle relative ai requisiti organizzativi dei capi II e III (art. 1). La documentazione include programma di attività, struttura organizzativa, politiche di conformità, esternalizzazioni, governo societario e dati sui membri dell’organo di gestione. Ogni modifica rilevante delle informazioni fornite deve essere comunicata immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine.
Governo societario e requisiti dei vertici
La domanda deve descrivere le politiche e procedure interne di governo societario applicabili all’organo di gestione, all’alta dirigenza e agli eventuali comitati (art. 3). Per ciascun membro dell’organo di gestione vanno indicati dati identificativi, funzione, curriculum, informazioni su precedenti penali e disciplinari, disponibilità di tempo, requisiti di onorabilità e dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse, con autorizzazione dell’autorità a verifiche specifiche (art. 4).
Gestione dei conflitti di interesse
Il fornitore deve adottare e mantenere disposizioni amministrative efficaci per individuare, prevenire, gestire e dichiarare i conflitti di interesse con i clienti e con gli acquirenti di dati (art. 5). Deve tenere un inventario dei conflitti, separare funzioni e aree di attività quando necessario, disciplinare la politica tariffaria e retributiva e regolare l’accettazione di denaro, regali o favori. L’inventario deve considerare anche i casi in cui il fornitore possa trarre vantaggio economico, avere interessi divergenti o ricevere incentivi da terzi.
Esternalizzazione di attività essenziali
Se affida attività a terzi, il fornitore deve verificare competenza e capacità del prestatore, individuare chiaramente le attività esternalizzate e le risorse impiegate, e assicurare che l’esternalizzazione non limiti i poteri degli organi sociali (art. 6). Il fornitore resta responsabile delle attività esternalizzate, deve controllarne efficacia e conformità, monitorare i rischi, garantire continuità operativa e prevedere la cooperazione del terzo con l’autorità competente. L’esternalizzazione di funzioni essenziali richiede comunicazione all’autorità competente di identità del terzo, misure organizzative, politiche adottate e rapporti interni/esterni.
Continuità operativa e back-up
I fornitori devono usare sistemi adeguati e solidi per assicurare continuità e regolarità del servizio e riesaminare almeno annualmente infrastrutture tecniche, politiche e procedure, colmando le carenze emerse (art. 7). Devono predisporre piani di continuità con scenari di crisi, duplicazione di componenti hardware, copie di sicurezza, procedure di trasferimento su sito di riserva, tempi massimi di ripristino e formazione del personale. Per gli APA e i CTP il ripristino delle funzioni essenziali non può superare sei ore; per gli ARM non oltre la fine del giorno lavorativo successivo. Le interruzioni devono essere pubblicate sul sito web e comunicate immediatamente all’autorità competente, ai clienti e, per gli ARM, anche alle autorità destinatarie delle segnalazioni.
Prove dei sistemi, capacità e aggiornamenti
Il fornitore deve applicare metodologie di sviluppo e prova idonee a garantire conformità legale, corretto funzionamento dei controlli interni e continuità operativa dei sistemi IT (art. 8). Le metodologie vanno applicate prima e dopo gli aggiornamenti; ogni modifica rilevante del sistema informatico va notificata preventivamente all’autorità competente, e per gli ARM anche alle autorità riceventi i rendiconti. Sono richiesti riesami periodici, un programma permanente di revisione e prove di stress almeno annuali, con capacità sufficiente e scalabilità per gestire aumenti di volumi e richieste.
Sicurezza fisica ed elettronica
Devono essere predisposte e mantenute misure di sicurezza per proteggere i sistemi da accessi non autorizzati, attacchi informatici, divulgazione indebita e corruzione dei dati (art. 9). Per i casi in cui un’impresa di investimento incarichi un terzo di trasmettere rendiconti a un ARM, quest’ultimo deve impedire all’impresa trasmittente l’accesso ad altre informazioni sull’impresa segnalante. Le violazioni di sicurezza devono essere notificate immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, con relazione sulle misure adottate, e ai clienti interessati; per gli ARM la notifica va anche alle altre autorità competenti coinvolte.
Gestione di errori e omissioni nelle pubblicazioni APA e CTP
APA e CTP devono disporre di meccanismi per pubblicare correttamente i report delle operazioni concluse e correggere gli errori o omissioni causati da loro (art. 10). Devono monitorare in tempo reale le prestazioni dei sistemi, effettuare riconciliazioni periodiche tra report ricevuti e pubblicati, e l’APA deve confermare all’impresa segnalante l’avvenuta ricezione indicando il codice identificativo dell’operazione. Gli APA devono individuare report incompleti o probabilmente errati mediante allarmi automatici; se il report è incompleto o errato, non va pubblicato e l’impresa va avvisata. In casi eccezionali APA e CTP possono cancellare o modificare dati su richiesta del soggetto fornitore per impossibilità tecnica di intervento diretto. Gli APA devono pubblicare politiche non discriminatorie sulla cancellazione/modifica e sulle eventuali sanzioni.
Gestione di errori e omissioni negli ARM
Gli ARM devono convalidare i rendiconti di operazioni per campo, formato e contenuto secondo l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e l’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2017/590 (art. 11). Devono predisporre sistemi per individuare errori attribuibili al cliente e correggere gli errori causati da loro, anche tramite cancellazione o modifica. Se l’errore è del cliente, l’ARM non trasmette il rendiconto e informa immediatamente l’impresa di investimento; se l’errore è imputabile all’ARM, deve inviare una versione corretta e completa e notificare l’errore al cliente e alle autorità competenti. Non sussiste obbligo di correzione per errori o omissioni risalenti a più di cinque anni da quando l’ARM ne è venuto a conoscenza.
Connettività degli ARM
Gli ARM devono disporre di politiche, dispositivi e capacità tecniche conformi alle specifiche dell’autorità competente e idonei a ricevere dai clienti i rendiconti delle operazioni e ritrasmetterli, fornendo al cliente copia di quanto trasmesso all’autorità (art. 12).
Servizi aggiuntivi dei CTP
I CTP possono prestare, oltre al consolidamento, ulteriori servizi quali dati di trasparenza pre-negoziazione, dati storici, dati di riferimento, servizi di ricerca, elaborazione e commercializzazione di dati e statistiche, nonché progettazione e gestione di hardware, software e reti per la trasmissione di dati (art. 13). Possono anche offrire altri servizi di miglioramento dell’efficienza del mercato, purché non compromettano qualità e indipendenza del sistema consolidato.
Pubblicazione in linguaggio macchina
APA e CTP devono pubblicare le informazioni richieste dalla direttiva 2014/65/UE in linguaggio macchina, cioè in formato elettronico leggibile automaticamente, su architetture informatiche che consentano accesso automatico, siano sufficientemente robuste e permettano consultazione, lettura, uso e copia tramite software disponibile gratuitamente (art. 14). Devono inoltre fornire istruzioni pubbliche su accesso e utilizzo dei dati, indicare il formato elettronico, avvisare delle modifiche almeno tre mesi prima e inserire un collegamento alle istruzioni nella home page. Le informazioni del CTP sui dati di cui all’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE si applicano con decorrenza differita.
Ambito del CTP per le azioni e strumenti analoghi
Il CTP deve includere nel flusso di dati elettronici i dati pubblicati ai sensi degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 per tutti gli strumenti finanziari interessati (art. 15). Quando inizia l’attività un nuovo APA o una nuova sede di negoziazione, i relativi dati devono essere integrati nel sistema consolidato il più presto possibile e comunque entro sei mesi.
Gestione dei duplicati nelle pubblicazioni
Quando un APA pubblica un report duplicato, deve inserire il codice "DUPL" nel campo della ristampa; i CTP non devono consolidare i report contrassegnati come duplicati (artt. 16 e 17). L’APA deve adottare un meccanismo che consenta di distinguere il report originale da quelli duplicati, anche certificando che un dato strumento è segnalato tramite un solo APA oppure usando un sistema di identificazione originale/duplicato.
Contenuto delle informazioni da pubblicare e marche temporali
L’APA pubblica le informazioni dettagliate previste dagli allegati dei regolamenti delegati (UE) 2017/587 e 2017/583 per azioni e per obbligazioni, strumenti strutturati, quote di emissione e derivati (art. 18). Deve indicare la data e l’ora della pubblicazione, con precisione ai minuti e secondi; per le operazioni eseguite in sistemi elettronici la precisione arriva al millisecondo. Le marche temporali devono discostarsi al massimo di un secondo o un millisecondo, rispettivamente, dal UTC di riferimento BIPM.
Non discriminazione nella diffusione
APA e CTP devono trasmettere le informazioni da pubblicare simultaneamente su tutti i canali di distribuzione, anche quando la diffusione avviene in tempo reale o dopo 15 minuti dalla prima pubblicazione (art. 19).
Contenuto delle informazioni da pubblicare da parte dei CTP
I CTP devono pubblicare le stesse categorie di informazioni previste per gli APA, distinte tra strumenti equity-like e strumenti non equity, secondo gli allegati dei regolamenti delegati (UE) 2017/587 e 2017/583 (art. 20).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data indicata all’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE (art. 21). Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 20, lettera b), si applicano dal primo giorno del nono mese successivo alla data di applicazione della direttiva 2014/65/UE. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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