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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/879

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un modello armonizzato di dichiarazione di conformità e le regole documentali che fabbricanti e importatori devono rispettare per l’immissione sul mercato di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi. Definisce inoltre i controlli che un organismo indipendente deve svolgere sulla documentazione e sulla dichiarazione, nonché le modalità di trasmissione annuale del relativo documento di verifica. Le regole sono collegate al sistema di quote e al registro previsti dal regolamento (UE) n. 517/2014, con applicazione graduale dal 2017 e dal 2018.

Definizione delle modalità di dichiarazione di conformità e di verifica indipendente per l’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti e agli importatori di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con idrofluorocarburi, quando tali apparecchiature sono immesse sul mercato nell’Unione. Riguarda anche i casi in cui gli idrofluorocarburi siano coperti da autorizzazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, oppure siano stati immessi sul mercato nell’Unione e successivamente esportati e caricati al di fuori dell’Unione, oppure siano stati prodotti/immessi sul mercato nell’Unione per il caricamento in apparecchiature fabbricate nell’Unione. Sono previste esclusioni operative o differenze documentali per alcune ipotesi specifiche; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con applicazione differita di alcune disposizioni al 1° gennaio 2017 e al 1° gennaio 2018.

Dichiarazione di conformità e verifiche per apparecchiature caricate con idrofluorocarburi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 detta modalità dettagliate per l’attuazione dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di immissione sul mercato di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi. La finalità è garantire che i quantitativi di gas contenuti nelle apparecchiature siano correttamente ricondotti al sistema di quote dell’Unione e che la conformità sia documentata e verificabile da terzi.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda fabbricanti e importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi. Essa copre sia le apparecchiature immesse sul mercato nell’Unione sia i casi in cui il contenuto di gas sia coperto da autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, sia le ipotesi di gas già immessi sul mercato nell’Unione e poi esportati e caricati fuori dall’Unione, sia le apparecchiature fabbricate nell’Unione e caricate con gas immessi sul mercato da produttori o importatori soggetti all’articolo 15 del regolamento quadro.

Dichiarazione di conformità

L’articolo 1 impone a importatori e fabbricanti di utilizzare il modello di dichiarazione contenuto nell’allegato I. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un rappresentante legale dell’impresa. In caso di importazione, una copia deve essere messa a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica.

La dichiarazione può basarsi su un’autorizzazione ex articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 soltanto se tale autorizzazione è regolarmente registrata nel registro previsto dall’articolo 17 del medesimo regolamento. Questo requisito di tracciabilità è centrale per la credibilità della dichiarazione.

Documentazione da conservare

Per i fabbricanti che caricano le apparecchiature nell’Unione, l’articolo 2 richiede la conservazione, per ogni immissione sul mercato, della dichiarazione di conformità e di una documentazione giustificativa differenziata in base alla provenienza degli idrofluorocarburi:

  • elenco delle apparecchiature e del tipo e quantità totale di idrofluorocarburi contenuti;
  • documenti di consegna o fatture se i gas sono forniti da un’altra impresa nell’Unione;
  • documenti doganali se i gas sono importati e immessi in libera pratica prima del caricamento;
  • prova dell’espletamento delle procedure doganali se l’immissione in libera pratica avviene al momento dell’immissione sul mercato dell’apparecchiatura;
  • documento attestante il quantitativo di gas se gli idrofluorocarburi sono prodotti dallo stesso fabbricante e caricati nelle sue apparecchiature nell’Unione.

Per gli importatori, la documentazione da conservare comprende:

  • dichiarazione di conformità;
  • elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica con dati di modello, numero di unità, tipo di gas, quantità per unità arrotondata al grammo più vicino e quantità totale in chilogrammi o tonnellate di CO2 equivalente;
  • dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

Se i gas sono stati immessi sul mercato nell’Unione e successivamente esportati e caricati al di fuori dell’Unione, l’importatore deve conservare anche una bolla di consegna o fattura e una dichiarazione dell’impresa che ha immesso i gas sul mercato, dalla quale risulti che i quantitativi sono o saranno contabilizzati come immessi sul mercato dell’Unione e non come fornitura diretta ai fini dell’esportazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014, secondo l’articolo 19 di tale regolamento e il punto 5C dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014.

Verifica indipendente

L’articolo 3 affida a un organismo di controllo indipendente la verifica della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione. La verifica deve riguardare:

  • la coerenza tra dichiarazioni e documenti e le relazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei punti 11, 12 e 13 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014;
  • l’esattezza e completezza delle informazioni sulla base dei registri aziendali;
  • nei casi di ricorso ad autorizzazioni ex articolo 18, paragrafo 2, la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni, mediante confronto tra registro dell’articolo 17 e documenti di immissione sul mercato;
  • nei casi di gas immessi sul mercato nell’Unione e poi esportati e caricati fuori dall’Unione, l’esistenza della dichiarazione dell’impresa che ha immesso i gas sul mercato per i quantitativi corrispondenti.

L’organismo rilascia un documento di verifica contenente le conclusioni e un’indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni controllate.

Trasmissione del documento di verifica

Gli importatori devono trasmettere il documento di verifica mediante lo strumento di comunicazione previsto dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014. La trasmissione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’anno civile precedente, indicando nello strumento anche le conclusioni dell’organismo di controllo sul grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

Decorrenza e rapporto con il regolamento quadro

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, gli articoli 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2017, mentre gli articoli 3 e 4 dal 1° gennaio 2018. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che resta il riferimento sostanziale per il sistema di quote, le autorizzazioni e gli obblighi di rendicontazione.

Disposizioni principali

Modello unico di dichiarazione di conformità

Fabbricanti e importatori devono redigere la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 utilizzando il modello dell’allegato I. La dichiarazione deve essere firmata da un rappresentante legale. Per le importazioni, una copia deve essere resa disponibile alle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione. La dichiarazione può riferirsi a un’autorizzazione ex articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 solo se l’autorizzazione è registrata nel registro di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento.

Documentazione da conservare per i fabbricanti

Per ogni immissione sul mercato, i fabbricanti che caricano le apparecchiature nell’Unione devono conservare la dichiarazione di conformità e una serie di documenti giustificativi: elenco delle apparecchiature e delle quantità di idrofluorocarburi contenute, documenti di acquisto o consegna se i gas provengono da altra impresa nell’Unione, documenti doganali se i gas sono importati e immessi in libera pratica prima del caricamento, prova dell’espletamento delle procedure doganali se l’immissione in libera pratica avviene dopo il caricamento, oppure un documento attestante il quantitativo di gas se questi sono prodotti dal fabbricante stesso.

Documentazione da conservare per gli importatori

Gli importatori devono conservare la dichiarazione di conformità, un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica con indicazione di modello, numero di unità, tipo di idrofluorocarburi, quantità per unità arrotondata al grammo più vicino e quantità totale espressa in chilogrammi o in tonnellate di CO2 equivalente, nonché la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Se i gas sono stati immessi sul mercato nell’Unione e poi esportati e caricati fuori dall’Unione, occorre anche una bolla di consegna o fattura e una dichiarazione dell’impresa che li ha immessi sul mercato, attestante corretta contabilizzazione ai fini dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014.

Verifica da parte di organismo indipendente

L’organismo di controllo indipendente deve verificare la coerenza tra dichiarazioni di conformità, documentazione di base e relazioni presentate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei punti 11, 12 e 13 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014; l’esattezza e completezza delle informazioni sulla base dei registri aziendali; la disponibilità di autorizzazioni sufficienti, confrontando il registro di cui all’articolo 17 con i documenti di immissione sul mercato; e, nei casi di riesportazione e successivo caricamento fuori dall’Unione, l’esistenza della dichiarazione dell’impresa che ha immesso i gas sul mercato.

Documento di verifica e trasmissione annuale

L’organismo indipendente rilascia un documento di verifica con le proprie conclusioni e con un’indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni. Gli importatori devono trasmettere tale documento tramite lo strumento di comunicazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno civile precedente, indicando anche nello strumento le conclusioni sull’accuratezza.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2017, mentre gli articoli 3 e 4 si applicano dal 1° gennaio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiegas fluorurati a effetto serraambientemerci e mercato internodoganecontrolli e conformità

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