Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03662/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, titolare di una concessione demaniale in località Campora San Giovanni e gestore di uno stabilimento balneare strumentale all'attività turistica-alberghiera, aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dalla costante erosione costiera del tratto di spiaggia oggetto della concessione. La società imputava il pregiudizio ai lavori di realizzazione delle opere portuali di Campora San Giovanni e alla mancata adozione di misure idonee a preservare l'equilibrio dell'arenile, come l'attivazione di un bypass delle sabbie. In primo grado erano state accolte, in parte, le domande risarcitorie nei confronti del Comune, con condanna per lucro cessante e danno all'immagine, mentre erano state rigettate quelle verso Regione e Provincia. In appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione; la Corte territoriale aveva ritenuto difettare, sulla base della stessa prospettazione attorea, una circostanza intermedia idonea a fondare il nesso causale e, quindi, la legittimazione/titolarità del diritto al risarcimento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione degli artt. 81 e 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per la declaratoria d'ufficio del difetto di legittimazione ad agire; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per non avere la Corte d'appello valorizzato le prove offerte in tema di nesso causale; nullità della sentenza/procedimento per la ritenuta nullità della CTU contabile e omessa valutazione dei documenti; violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c. in tema di spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la censura, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non un'erronea distribuzione dell'onere probatorio. Tale inammissibilità ha consolidato la ratio autonoma della sentenza impugnata sul difetto di allegazione di una circostanza intermedia idonea a integrare il nesso causale, assorbendo il primo motivo. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per mancata specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risultava, del momento di deduzione e della sua decisività, secondo i requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché investiva un passaggio qualificato come obiter dictum dalla Corte d'appello, privo di decisività ai fini del dispositivo, che era invece fondato autonomamente sul difetto di legittimazione/titolarità del diritto al risarcimento. Il quinto motivo è stato a sua volta inammissibile, poiché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria d'ufficio del difetto di legittimazione ad agire

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per censurare la mera valutazione delle prove; il motivo è inammissibile quando mira in sostanza a contestare il convincimento del giudice di merito

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della declaratoria officiosa di difetto di legittimazione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    posto a base delle censure per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza e/o del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il ricorso per omesso esame di fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività; l'omesso esame di elementi istruttori non basta

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la condanna alle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese

  • art. 103 c.p.c.

    menzionato nel riepilogo dei primi gradi di giudizio in relazione al difetto di legittimazione rilevato dal Tribunale

  • art. 279 c.p.c.

    menzionato nel riepilogo dei primi gradi di giudizio in relazione alla decisione parziale del Tribunale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal Tribunale per escludere il danno emergente relativo alle spese per un nuovo stabilimento, per difetto di conseguenzialità diretta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato e ne ricorrono i presupposti

  • art. 2697 c.c.

    la censura non può riguardare la valutazione delle prove ma solo l'erronea individuazione del soggetto onerato della prova

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice ha ripartito l'onere della prova in modo errato; se la censura riguarda invece l'apprezzamento delle prove, il motivo è inammissibile o comunque va ricondotto ai limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale o extratestuale da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare il mancato esame di singoli documenti o di elementi istruttori.
  • In cassazione non sono censurabili le argomentazioni della sentenza impugnata che abbiano natura di obiter dictum o che siano prive di decisività rispetto al dispositivo.
  • La statuizione sulle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.
  • Quando una motivazione autonoma della sentenza impugnata resiste alle censure, l'inammissibilità o il rigetto del motivo che la investe determina il consolidamento di tale ratio e può rendere assorbite le ulteriori questioni non idonee a scalfirla.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.